Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T 2 I S B I . R . R G . L 0061533 A P L E . T 1 R A D U . L B A B E I A IN ED PO O ITA ANO!01221/0 1 D D T EPUBBLICA ITALIANA R I A E S I T 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M LA CORTE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA IMPOSTA REGISTRO AREA FABBRICABILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18924/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Cron. 2543 Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI · Consigliere Ud. 25/05/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig. IL SOL E 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3008... | 31 GEN 2001 VAIA MARGHERITA, LORENZ GUSTAVO, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato VASI GIORGIO, che li difende, giusta LIRE 3000 CANCELLERIA procura in calce;
- ricorrente
contro
CG575438 1 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 7 3 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente · avversO la sentenza n. 73/98 della Comm PREMA DI CASSAZIONE 1051 CAMPIONE CIVILE N. 61533 1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tributaria II grado di TRENTO, depositata il 15/06/98; Al Sig. Avv. Gen. Stato rilasciata 1 copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica e n. - per notifica Carta bollata L. 40.000 udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Simonetta Dir. Copia 12000 Totale L. 52000 SOTGIU;
Roma, 1 MAR 2001-- udito per il ricorrente, l'Avvocato VASI, che ha IL CANCELLIERE chiesto l'accoglimento del ricorso;
Procuratore udito il P.M. in persona del Sostituto concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'inammissibilità del ricorso. b 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI VA e VO NZ hanno chiesto la cassazione, sulla base di due motivi, della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Trento in data 5.6.1998, con cui è stata ritenuta congrua la rettifica di valore operata dall'Ufficio del registro ai fini INVIM, imposta di donazione e imposta di registro, in relazione di terreno in parte edificabile, oggetto di due successivi trasferimenti nel corso del 1995 (rispettivamente con atto di donazione a VO NZ, e di successiva vendita da parte del NZ a RI VA). Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, si adduce la violazione dell'art. 52 comma 4° del DPR 26 aprile 1986 n. 131, relativamente all'imposta di registro, del D.L.vo 31.10.1990 n. 346, cui fa rinvio l'art. 31 comma 1 del DPR 26.10.72 n. 643 in materia di INVIM, e dell'art. 13, comma 1° D.L.vo 31.10.90 n. 347, in materia di imposta ipotecaria, per avere la Commissione di II° grado, che pure ha riconosciuto privato" del terrenola destinazione a "verde 3 trasferito, ritenuto lo stesso ricadente in area "I 'complementare di fabbrica", mentre la edificabilità del suddetto terreno deve essere esclusa proprio a causa della sua destinazione a "verde" (agricolo о privato), dovendo la destinazione edificatoria di un'area essere sancita con apposito strumento urbanistico. Col secondo motivo di ricorso si sostiene l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine all'eccepito mancato rispetto della forma di proposizione dell'appello, spedito in violazione del disposto di cui all'art. 20 D.L.vo 546/92 in busta chiusa senza il datario dell'Ufficio Postale (e non come prescritto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) e notificato in violazione dell'art. 160 c.p.c., al difensore non domiciliatario. Precede l'esame del secondo motivo di ricorso, che è fondato, con riferimento alla prima e della proposizione eassorbente questione notificazione dell'atto d'appello, introduttivo del giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Gli odierni ricorrenti, ribadendo la censura già svolta con deduzioni proposte avanti alla Commissione Regionale, sostengono infatti di non aver avuto cognizione formale dell'atto d'appello, in quanto proposto dall'Ufficio in violazione delle forme indicate dall'art. 20 del D.L.vo n. 546 del 1992 (come richiamato dall'art. 53 stesso D.L.vo). Tale norma prevede infatti che allorché il ricorso (0 l'atto d'appello) sia notificato, come nella specie, a mezzo posta, tale spedizione debba "essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento", rilevando, ai fini della tempestività del ricorso, la data di spedizione apposta sull'atto. Ciò al fine di assicurare una unità cartolare del ricorso, del timbro postale attestante la data di spedizione e della indicazione del numero della raccomandata, concretizzando tale modalità di spedizione del ricorso un requisito di forma sostanziale, inteso a provare non soltanto che il documento sia giunto a destinazione, ma che il plico incorpori solo ed esclusivamente quel tipo di documento e ne attesti la tempestività (Ris. Min. n. 2950), con finalità antielusiva di8.10.1985 ogni stratagemma atto a scomporre l'unità cartolare del documento stesso. Tale consistente rilievo dei contribuenti, di cui la Commissione Regionale ha totalmente omesso di dar conto, configura un "error in procedendo", che abilita il Collegio ad esercitare il proprio controllo sugli atti del giudizio d'appello, dai quali risulta in effetti l'esistenza della compia sola pagina dell'atto di appellodi una dell'Ufficio, sul retro della quale è apposto il timbro di spedizione, presente anche sulle buste inviate agli odierni ricorrenti. Poiché l'atto d'appello, per quanto si evince da altra copia in atti certificata come integrale dal responsabile dell'Ufficio, ma priva del timbro di spedizione, era composto invece di più pagine, l'unica pagina informe dell'appello in questione, della quale appare certificata la notifica, non può configurare di per sé valida proposizione Sbils dell'appello, a' sensi degli artt. 20 e 53 cit. D.L.vo, il relativo giudizio, culminato nella sentenza impugnata, è dunque assolutamente nullo, né può essere proseguito, stante l'inesistenza di una valida impugnazione. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta pertanto l'assorbimento del primo motivo, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata. La vicenda processuale rende opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa senza rinvio la Il Prefidente sentenza impugnata. Compensa le spese. Roma, 25 maggio 2000. Le Relatore IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2001 .Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / N S 4 A I / I . 6 G R 2 B E . . R A R L . T L P . A A U D D . B L I B E E A R T D T A T N I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S T . I N A A M 7