Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Nel delitto di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza che lega la sottrazione all'uso della violenza o minaccia va inteso non in senso meramente letterale, come assenza di qualsivoglia intervallo temporale tra le due azioni, ma in riferimento al dato concettuale della flagranza e della quasi flagranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 39924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39924 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
01-Camera di consiglio R. G. n. 31252/07 in data 16 ottobre 2008 39 9 24 /08 Sentenza n. 2267 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Giovanni DE ROBERTO Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere MILO
Dr. Nicola
Consigliere
Dr. Giorgio COLLA
Consigliere
Dr. Giorgio FIDELBO
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal
• PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Fermo 8 febbraio 2007 n.72 nei confronti di
AASOUL Amine, nato il [...] in [...]
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, dr. Giovanni GALATI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Fermo;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Aasoul Amine per i reati previsti a) dagli artt. 110, 624, e 625 c.2 n.7 c.p.; b) dagli artt.337 e 61 n.2
c.p.; c) dagli artt. 582 e 585, in relazione all'art. 577 c.p., e 61 n.2 c.p., commessi in Porto S.Giorgio il 6 febbraio 2007, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggra- vanti e con la continuazione, la pena concordata col P.M. di di reclusione ed E. di multa con i be- nefici di legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'appello di Ancona, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 444 c.p.p. e 614 e 628 c.p. (art. 606 c.1 lett. B)
c.p.p.) perché, nella vicenda criminosa in esame, stando alla ricostruzione desumibile dalla let- tura coordinata dei capi d'accusa e dal riferimento, operato in motivazione dal Tribunale, alla convalida dell'arresto, ricostruzione confermata dai contenuti del p.v. di arresto in atti, appaiono chiaramente ravvisabili, in relazione all'impiego di violenza verso il pubblico ufficiale (per pro- curarsi l'impunità, agendo in stato di flagranza rispetto alla sottrazione del bene), gli estremi dei delitti, in concorso tra loro, di rapina impropria (art. 628 c.2 c.p.), di resistenza (art. 337 c.p.) e di lesione personale aggravata (art. 582 c.2, 585 c.1, 576 n. 1 e 61 n.2 c.p.), e di conseguenza l'originario errore di qualificazione, non rettificato e anzi recepito dal Tribunale, ha viziato, di riflesso, impostazione, sviluppi intermedi ed esito finale del concordato trattamento punitivo, perciò illegale.
L'impugnazione è fondata.
Per giurisprudenza costante integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne ingiusto profitto (v., da ult., Sez. 2, 26 marzo 2008 n. 20258, ric. Boudegzdame).
E il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di flagranza o quasi fla- granza (Cass., Sez. 2, 9 novembre 2007 n. 43337, ric. Guadagno).
Nella specie, come risulta dalla contestazione, l'imputato, dopo essersi impossessato di un computer portatile sottraendolo dai locali dell'agenzia Tecnocasa, nei quali si era abusivamente introdotto sfondando con un tombino di ferro la vetrata d'ingresso (capo a), si è opposto ai Carabinieri per sot- trarsi all'arresto (capo b), procurando loro lesioni (capo c) dell'imputazione. Ricorrevano, pertanto, in ipotesi sia la sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui, sia lo stato di quasi flagranza, sia l'uso della violenza al fine di mantenere il possesso della cosa illeci- tamente sottratta.
Deve quindi ritenersi, in accoglimento delle censure mosse con il ricorso, che la qualificazione del fatto, considerato come furto e non come rapina impropria, non sia stata corretta e che mancassero quindi, le condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 444 c.p.p. per la pronuncia della senten- za di applicazione della pena.
La sentenza dev'essere perciò annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fer- mo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2008
Il Consigliere estensore Il Presidentehole M Apamin
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Seele