Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
Il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130, comma primo, cod. proc. pen. è utilizzabile anche in cassazione quando sia stata proposta l'impugnazione avverso una sentenza di appello che rechi nella intestazione e nel dispositivo erronee indicazioni circa l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2008, n. 23983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23983 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/03/2008
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 459
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 039351/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AL NO N. IL 27/08/1941;
avverso SENTENZA del 18/04/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 19.6.2001 il Tribunale di Mistretta, in composizione monocratica, dichiarava LA AL AS colpevole di molteplici attività delittuose attinenti ai reati di:
- abuso di ufficio aggravato (ex art. 323 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 2: capo A);
- peculato continuato (ex artt. 81 cpv e 314 c.p.: capi B, C, E ed H);
- truffa aggravata continuata (ex artt. 81 cpv e 640 c.p. - art. 61 c.., n. 9: capi I, P e Q);
- falsità in atti (ex artt. 81 cpv, 477 e 482 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9: capo I;
art. 81 cpv c.p., art. 478 c.p., comma 3, art. 61 c.p., n. 2: capo L;
art. 478 c.p., commi 1 e 2, art. 482 c.p., art.61 c.p., nn. 2 e 9: capo M;
artt. 476 e 482 c.p., art. 61 c.p., nn. 2
e 9: capo N: art. 81 c.p., comma 2, art. 490 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.: capo S;
art. 490 c.p. in relazione all'art. 477 c.p.: capo T);
e ritenuta la continuazione e l'ipotesi di maggiore gravità quella contestata al capo E, concesse le attenuanti generiche, nonché quella di cui all'art. 323 bis c.p., lo condannava alla pena di anni due di reclusione con ogni conseguenza di legge.
2. Su gravame dell'imputato la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 18 aprile 2006, confermava l'impugnata decisione.
3. Con il proposto ricorso per cassazione, il LA AL a mezzo del difensore avv. Salvatore PORRACCIOLO, richiamati i motivi di appello, denuncia ulteriormente:
a) violazione dell'art. 125 c.p.p. con riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 3. Si eccepisce che la sentenza emessa dalla Corte di
Appello è affetta da nullità assoluta, in quanto, nella intestazione, il LA AL risulta appellante contro la sentenza del Tribunale di Messina in data 19.6.2001 e anche in dispositivo viene confermata la sentenza emessa dal "Giudice Monocratico del Tribunale di Messina"; mentre la sentenza impugnata era stata emessa dal Tribunale di Mistretta in composizione collegiale;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.157 c.p. e art. 62 c.p., nn. 4 e 6.
Si eccepisce che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione e, comunque, concedere le attenuanti generiche di cui all'art. 62 c.p., nn. 4 e 6 e, quindi, irrogare una pena minore;
c) si richiede, infine, la concessione dell'indulto.
4. Il Collegio premesso che per quanto attiene al motivo dedotto di cui al punto a), trattasi di certo non di nullità assoluta, quanto di mero errore materiale alla cui correzione, non comportando questa una modifica essenziale dell'atto, si provvede come da dispositivo. Con riferimento alle ulteriori doglianze, si rileva per tutte (ad eccezione dell'eccepita prescrizione di cui di seguito si dirà) la totale carenza di specificità, risolvendosi nella mera riproposizione dei motivi di appello, già oggetto di specifico e dettagliato esame della Corte territoriale e disattesi con motivazione logico-giuridica ineccepibile, qui da intendersi espressamente richiamata.
Proprio per l'assoluta carenza di specificità (in violazione del combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)), il ricorso è da ritenere inammissibile: la mancanza di tale requisito, conformemente al consolidato principio giurisprudenziale (S.U. 22 marzo n. 23428, Bracale), preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. l'estinzione del reato (o dei reati) per prescrizione, pur maturati in data anteriore alla pronunzia di appello, ma non dedotta ne' rilevata dal giudice.
Quanto infine alla richiesta di applicazione dell'indulto ex L. n.241 del 2006, la stessa va ritenuta proponibile non in questa sede,
ma in quella di esecuzione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in Euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE Corretto l'errore materiale contenuto nell'intestazione e nel dispositivo in calce alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che laddove rispettivamente indicato Tribunale di Messina e Giudice Monocratico del Tribunale di Messina deve leggersi Tribunale di Mistretta, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008