Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2007, n. 3679
CASS
Sentenza 18 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, che ha il carattere di una vera e propria sanzione penale, e dell'isolamento cautelare con la sospensione delle regole ordinarie del trattamento, prevista dall'art. 41-bis ord. penit., che incide invece solo sulle modalità di attuazione del regime di detenzione, non si può riconoscere la fungibilità tra i periodi di custodia cautelare in cui sia stato disposto l'isolamento dell'imputato e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2007, n. 3679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3679
    Data del deposito : 18 gennaio 2007

    Testo completo