Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
Attesa la radicale differenza esistente fra l'istituto dell'isolamento diurno (cui va riconosciuto il carattere di vera e propria sanzione penale), e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario (che incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime di detenzione), è da escludere che possa riconoscersi la fungibilità, ai sensi dell'art.657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art.41 bis e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 613
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 33133/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AO OR n. il 09.03.1966
avverso ordinanza del 20.07.1999 CORTE ASSISE di TRAPANI sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 20 luglio 1999 la Corte di Assise di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da AO ZI - condannato all'ergastolo con isolamento diurno con sentenza divenuta irrevocabile - di declaratoria della fungibilità dell'isolamento diurno con il regime di cui all'art.41 bis ord. pen., al quale egli era sottoposto in relazione ad altro procedimento.
Ricorre per cassazione il AO, deducendo che la motivazione dell'ordinanza era solamente apparente, in quanto, alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non esisteva la norma di cui all'art.41 bis ord. pen., che era stata introdotta nel 1992. - Pertanto, secondo il ricorrente, era argomentazione del tutto inconducente quella attinente alla mancata previsione legislativa, a cui faceva riferimento il provvedimento gravato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il principio di fungibilità della detenzione, sancito dall'art.657 c.p.p., non può applicarsi che con riferimento a periodi di pena e di custodia cautelare sofferti dalla stessa persona.
È del tutto estraneo al meccanismo - dettato dalla norma al fine di consentire l'imputazione ad una determinata pena di ogni giorno di privazione della libertà personale - la contestuale applicazione al medesimo detenuto dell'isolamento diurno e del regime carcerario di cui all'art.41 bis ord. pen., come pretende il ricorrente, trattandosi di due istituti difformi per natura, presupposti e finalità e non omologabili in un rapporto di fungibilità: infatti, l'isolamento, previsto in aggiunta alla pena dell'ergastolo nei casi contemplati dall'art.72 c.p., è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena e non è surrogabile con una modalità di esecuzione della custodia cautelare, derivante, ex art.41 bis ord. pen., dalla eccezionale sospensione delle ordinarie regole di trattamento nei confronti di determinati soggetti, per esigenze di ordine e di sicurezza. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2000