Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
e t n 02690/01 ce O L 4 Par L 7 O 3 . B E N , E 1 9 N P 9 O 1 I - Z EVON I 1 D A 1 R - E T 1 C IS C I A G P D E U E SUPREMA DI CASSAZIONE R 9 I 3 Oggetto A G E D E esponsabilita 6 E T 4 N SEZIONE TERZA CIVILE . . N T E T "civile S T S I E R ( A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11994/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rel. Consigliere Cron. 5540 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud.12/07/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEGRETO Consigliere Dott. Antonio UFFICIO COPIE Richiesta copia studic ha pronunciato la seguente dal Sig. AGI per diritti L. 3000 SENTENZA 23-02-01 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AL NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato ZEMA difeso dall'avvocato LELLA GIOVANNI, giusta DEMETRIO, delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti L. 3000 23 FEB. 2001 FONSECA IL;
IL CANCELLIERE - intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 26/98 del Giudice di pace di 2000 LIZZANO, emessa il 13/2/1998, depositata il 12/03/98; 1383 RG.63/1998 1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. Svolgimento del processo CA AN conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di LI, AL NN, per sentir- la condannare al risarcimento del danno morale, alla vita di relazione e biologico patito in seguito alle offese e alle minacce di cui era stata fatta oggetto il 么 21 luglio 1990, nella misura di lire 2.000.000. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza n.26 del 12 marzo 1998 l'adito giudice condannava la AL al pagamento della somma ri- chiesta dall'attrice. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sal- vatore, formulando tre motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Col primo motivo, denunciando "violazione del prin- cipio generale stabilito dall'art.2697 C.c. sull'onere della prova", la ricorrente, premesso che il danno non patrimoniale di cui all'art.2059 C.c. è risarcibile so- 2 lo quando derivi da reato, rileva come il giudice di pace, dopo aver ammesso ed espletato sia l'interrogatorio formale sia la prova testimoniale, ab- bia disatteso la parola dei quattro testimoni di parte convenuta e fondato la sua decisione circa l'esistenza del reato sulla sola circostanza che la convenuta ha patteggiato la pena in sede penale. Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 445 C.p.p., osserva che la sentenza si fonda sul presunto accertamento dei fatti in sede di patteg- giamento della pena, che invece non ha efficacia nei giudizi civili, sulla pretesa inattendibilità delle de- M posizioni rese dai quattro testimoni della convenuta e viceversa sull'attendibilità di quella resa dal marito dell'attrice, sebbene a sua volta attore in un altro giudizio pendente dinanzi allo stesso giudice per gli stessi fatti e contro la stessa AL. Col terzo motivo, denunciando difetto di motivazio- ne ai sensi dell'art.360 n.5 C.p.c., lamenta che il giudice abbia omesso di motivare sufficientemente in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere, limitandosi a considerare "inutile soffermarsi sulla richiesta di prescrizione". Infine, ad avviso della ricorrente, la motivazione è carente o contraddittoria laddove il giudice di pace 3 1 statuisce che "parte convenuta deve essere condannata secondo equità e diritto", senza precisare quale sia il tipo di giudizio adottato e senza motivare "in ordine ad un eventuale giudizio di equità regolato da norme specifiche". Il ricorso è infondato. Il giudice di pace, dopo aver ricordato che nella sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte si afferma come "indubitabile", alla stregua del- le risultanze processuali, che la AL abbia offe- so l'onore dell'attrice, osserva che la convenuta, nel M giudizio penale, non contestò "l'avvenimento dei fat- ti", e che comunque ella "era adusa a comportamenti del genere, per i quali era stata già giudicata e condanna- ta in altri giudizi”. Il giudicante si dichiara infine convinto della inattendibilità dei testimoni indicati "a distanza di sette anni" soltanto nel corso del giu- dizio civile, laddove "in sede penale non si ritenne di proporre alcun teste a discarico, neanche Menna Vincen- ZO, sicuramente presente ai fatti", avendo ritenuto la AL "più utile patteggiare la pena". La "ratio decidendi", così riassunta, dimostra all'evidenza l'inconsistenza delle censure svolte dalla ricorrente. A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° 4 comma C.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sen- tenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità è ammissibile, per quanto attiene alla decisione di meri- to, solo per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- naria;
mentre la pronuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n.4 C.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, OV- vero ai sensi dell'art.360 n. 5 C.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass.S.U.15 ottobre 1999 n.716). Nella fattispecie da un lato non viene dedotta la violazione di norme di rango costituzionale;
dall'altro la ricorrente, lungi dall'addurre gli estremi della inesistenza о della radicale contraddittorietà della motivazione, in realtà critica il giudizio di fatto, per le fonti conoscitive cui ha attinto e per la valu- tazione delle prove che ne è alla base, con ciò stesso, in sostanza, inammissibilmente lamentando che, contro le sue aspettative, sia stata a torto ritenuta l'esistenza del reato e quindi erroneamente ammessa la parte offesa al risarcimento. 5 E' bene comunque avvertire che il giudicante non ha convincimento sulla sola sentenza di fondato il suo ma su un complesso organico di indizi patteggiamento, liberamente apprezzati, senza alcun cenno, peraltro, a una deposizione del marito dell'attrice. A proposito poi dell'eccezione di prescrizione, non è vero che il giudice di pace l'abbia rigettata senza motivare, perché la sentenza impugnata, mentre dichiara che non intende su di essa "soffermarsi", subito dopo, nel ricordare la costituzione di parte civile avvenuta nel procedimento conclusosi con la sentenza del 1° feb- m braio 1994, opera un chiaro, sebbene implicito, riferi- mento alla conseguente interruzione del termine quin- quennale di prescrizione almeno fino alla sentenza di primo grado, e quindi al mancato decorso di tale termi- ne alla data della citazione (1996). E' il caso di osservare comunque che il giudizio di equità del giudice di pace, trovando il suo limite solo nelle disposizioni di ordine costituzionale o comunita- rio, è svincolato dall'osservanza anche delle norme di cui agli artt.2934 e segg. C.C.; sicché potrebbe in quella sede ottenere tutela anche un diritto di cui fosse eccepita e accertata la prescrizione. Quanto all'ultima censura va infine osservato che la sentenza del giudice di pace in una causa il cui va- 6 lore non eccede i due milioni è sempre pronunciata se- condo equità (art.113 2° comma C.c.), anche nel caso che il giudice di pace abbia applicato norme di diritto, senza nulla esprimere in ordine all'equità della deci- sione, dovendo presumersi che le abbia riconosciute J corrispondenti all'equità (e nella specie, avendo di- chiarato di decidere "secondo equità e diritto", il giudicante ha espressamente affermato la coincidenza dei due ordinamenti), e non dovendo lo stesso giudice che esporre alcuna ragione per dimostrare ☑ la decisone è conforme all'equità. Non va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, attesa l'assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 12 luglio 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Vitorio Dura Dariticaley Depositata In Cance la O L 4 L 7 .3 O ) B N Oggi, 23 FEB. 2001. E Y IL CANCELLIERE C1 , C ES 1 0 A N Concert Ammandola 9 P O 1 I ZI - 1 D A IL CA 1 - R 1 E T Concetid S 2 C I I . G L D E 9 R U 3 I A G E D 6 E E T 4 N . N . T E T T S IS E R ( A 7