Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza solo perché contenente l'errata indicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale, errore che peraltro non aveva impedito alla Procura della Repubblica di trasmettere al Tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento di sequestro effettivamente impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 9/12/2003
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1870
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 26778/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SA, n. a Firenze l'1.7.1965, quale legale rappresentante della s.r.l. "Premium";
avverso l'ordinanza 19.5.2003 del tribunale per il riesame di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 19.5.2003 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IA SA, quale legale rappresentante della s.r.l. "Premium" (proprietaria del bene sequestrato), "avverso il decreto di convalida di sequestro, emesso nel procedimento penale n. 2097/2003 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Velletri", di un apparecchio elettronico per videogioco - operato dalla Guardia di Finanza, in data 25.3.2003, presso un bar gestito da La Prova Decoroso - in quanto considerato idoneo ad essere utilizzato per il gioco di azzardo.
Rilevava il Tribunale che non risultavano osservate le disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p., in quanto la richiesta di riesame non conteneva "indicazioni idonee all'individuazione del provvedimento impugnato".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il IA, il quale ha eccepito violazione di legge quanto alla ritenuta inammissibilità, poiché nell'istanza in questione era stato indicato in modo preciso il sequestro di riferimento, l'autorità di P.G, che l'aveva eseguito, la persona cui il videogioco era stato sequestrato e la Procura che aveva emesso il decreto di convalida. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di riesame, l'indicazione errata od omessa degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè sola, ma esclusivamente in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità dell'impugnazione (vedi Cass., Sez. 1^, 2.12.1992, n. 4698, Galasso e, per la mancata indicazione, nell'atto di impugnazione, della data del provvedimento impugnato, Cass.: Sez. 3^, 27.11.2003, Geria;
Sez. 3^, 15.12.1992, n. 1965; Sez. 1^, 2.12.1992, n. 4698; Sez. 1^, 28.10.1991, n. 3464). La fattispecie in oggetto è caratterizzata da un errore dell'impugnante nell'indicazione del numero di iscrizione del procedimento al registro generale, ma la Procura della Repubblica di Velletri aveva percepito l'errore e, con missiva del 2.5.2003, aveva trasmesso al Tribunale il procedimento penale in cui effettivamente era stato emesso il decreto di convalida sottoposto a riesame (n. 2054/2003 R.G.N.R.), superando così ogni incertezza nell'individuazione dell'atto.
L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per la delibazione dell'istanza di riesame.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in ROMA, nella Camera di consiglio, il 9.12.2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004