Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 2034
CASS
Sentenza 9 dicembre 2003

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Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza solo perché contenente l'errata indicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale, errore che peraltro non aveva impedito alla Procura della Repubblica di trasmettere al Tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento di sequestro effettivamente impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 2034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2034
    Data del deposito : 9 dicembre 2003

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