Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 47017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47017 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2918
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016466/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE IE N. IL 08/07/1971;
avverso ORDINANZA del 04/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco: annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
LL EG ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 4-4-2008 che aveva ritenuto inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione ai benefici alternativi alla pena detentiva.
Il ricorrente deduceva che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo lo stato di custodia cautelare per altra causa ostativo alla concessione della misura alternativa.
Al contrario, la custodia cautelare per altro titolo non era ostativa all'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, e pertanto l'istanza avrebbe dovuto essere valutata nel merito.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Infatti secondo costante giurisprudenza di questa Corte lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sè preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale (Cfr., tra le molte, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2871 del 12/01/2005). Di conseguenza, non avendo il Tribunale di Sorveglianza di Palermo operato la valutazione nel merito, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008