Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21377
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di benefici penitenziari, lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella relativa al titolo da eseguire non è ostativo all'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione, dovendosi valutare nel merito l'istanza dell'interessato e la compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di affidamento in prova proposta da persona sottoposta a misura cautelare).

In tema di benefici penitenziari, non è di per sè ostativo all'ammissione a misura alternativa alla detenzione la circostanza che l'esecuzione della pena debba essere seguita da misura di sicurezza, anche detentiva, o questa sia già in corso, in quanto, in ogni caso, opera il principio di priorità dell'esecuzione della pena - anche se scontata in regime alternativo - con eventuale sospensione della misura già in atto, salva la valutazione del giudizio di pericolosità sotteso all'applicazione della misura di sicurezza ai fini dell'ammissione alla misura alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21377
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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