Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica", previste dall'art. 609 bis comma secondo, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza una situazione di menomazione della vittima che può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.
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E' reato la falsa attribuzione di una qualifica professionale, laddove la nozione di professione va considerata in senso ampio, cioè come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. In tema di violenza sessuale aggravata, tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrano anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2013, n. 38059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38059 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/07/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2073
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 14781/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 22/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Laforgia M., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/10/2012 la Corte d'Appello di Taranto, parzialmente riformando la sentenza del Gup di Taranto, rideterminava la pena inflitta a C.P. in anni quattro di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per i reati di cui agli artt. 609 bis, 582 e 585 c.p. e confermava nel resto la stessa.
2. Ha interposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 582, 585 e 609 bis c.p.; deduce che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, secondo cui l'imputato ebbe a trascinare fuori dell'auto la ragazza in stato di incoscienza, consumando poi sulla stessa un rapporto di piena congiunzione carnale, contrasta con quanto emerso in dibattimento secondo cui la ragazza, apparentemente addormentata, era stata, in precedenza, chiusa in macchina dai propri accompagnatori con l'antifurto e senza che l'apertura del finestrino permettesse di inserire dall'esterno la mano per aprire;
di qui la conclusione che, evidentemente riavutasi, era stata la stessa persona offesa ad uscire dall'auto e la mancanza di una prova certa in ordine all'assenza di un suo consenso al rapporto. Ciò tanto più avendo dichiarato la stessa persona offesa di non ricordare nulla di quanto accaduto dopo che si era addormentata ubriaca. E che la ragazza in realtà non fosse stata priva di sensi durante il rapporto, lo si doveva dedurre dall'avere i carabinieri udito i lamenti di una donna provenire da un cespuglio posto ai margini della discoteca. Tali circostanze sarebbero dunque decisive posto che l'abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa è condotta contemplata dall'art. 609 bis c.p., comma 2, nella specie non contestato. Lamenta che le modeste ecchimosi e le lacerazioni riscontrate sul suo corpo siano state ritenute dimostrative di un'azione di forza esercitata oltretutto non necessaria atteso lo stato di incoscienza della ragazza con conseguente insussistenza del reato di lesioni dolose e del reato di violenza sessuale. Nè avrebbero potuto essere valorizzati il tentativo di fuga dell'imputato, comunque colto, in condizioni di ubriachezza, a commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico, e l'intervenuto risarcimento del danno. In ogni caso il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di minore gravità del fatto.
3. Con un secondo motivo si duole della erronea applicazione degli artt. 69, 81 e 133 c.p. nonché art. 62 c.p., n. 6 e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che la motivazione posta a fondamento della elevata commisurazione della pena, ovvero la estrema gravità dei fatti e le conseguenze che gli stessi avrebbero comportato sulla sfera psichica, fisica e sessuale della giovane, si risolve, in mancanza di un qualsiasi accertamento in concreto, in una mera formula di stile. Invoca invece il minimo della pena e l'intera diminuzione di un terzo conseguente alle attenuanti generiche, con il minimo aumento per la continuazione. Censura come erronea la denegata concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 sul presupposto della mancata dimostrazione dell'effettivo pagamento, in realtà compiutamente provato dalle ricevute prodotte e dalla dichiarazione liberatoria della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
Va anzitutto precisato che le doglianze ivi contenute con cui, senza invocarsi illogicità motivazionali o violazioni di legge, si lamenta nella sostanza una errata ricostruzione dei fatti, sono inammissibili.
Va ricordato che alla Corte di cassazione è infatti preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nella specie, come già anticipato, il ricorrente si limita a sostenere che i dati fattuali emersi in giudizio, ove correttamente interpretati, ed in particolare la fuoriuscita dal veicolo della ragazza di propria volontà, come desumibile dal fatto che dall'esterno non sarebbe stato possibile per l'imputato aprire le portiere, nonché il fatto che la stessa non potesse essere incosciente al momento del rapporto, essendosi lamentata ed avendo così attirato l'attenzione dei carabinieri, avrebbero dovuto condurre a ritenere non provato un rapporto sessuale intervenuto, come invece ritenuto dai giudici di merito, senza il consenso della persona offesa.
Tali prospettazioni, tuttavia, in null'altro consistono che in una lettura alternativa, e perciò non consentita, dei fatti rispetto a quella argomentatamente e logicamente data dai giudici. In particolare la sentenza impugnata, valorizzando in maniera logica lo stato di minorata capacità psico - fisica della ragazza conseguente all'assunzione di un mix di alcol e droga, la lacerazione parziale di vestito e reggiseno, la presenza di diverse ecchimosi su entrambe le gambe, l'avvenuta rottura di un tacco della scarpa, è giunta alla non sindacabile conclusione (non sminuita, va precisato, dalla pur erronea valenza probatoria attribuita al risarcimento del danno effettuato in favore della persona offesa) che, pur in assenza di ricordi sul punto della donna, il rapporto sessuale venne posto in essere nei confronti di persona che, portata di forza sul luogo ove poi lo stesso fu consumato, non era in condizioni di esprimere un valido consenso all'atto. Di qui, inoltre, la logica conclusione in ordine alla sussistenza del reato di lesioni, ricondotto probatoriamente all'azione di forza esercitata sul corpo della ragazza come emergente dalle predette ecchimosi (cfr., nel consolidato senso che l'ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell'organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale, Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679). Nè è esatto sostenere, come implicitamente emergente dal motivo, che detto fatto, sostanzialmente riconducibile all'interno dell'art.609 bis c.p., comma 2, n. 1, sarebbe diverso da quello contestato,
essendo stato invece chiaramente specificato in imputazione che il rapporto venne commesso "con violenza ed abusando dello stato di incoscienza" della persona offesa, in tal modo non potendo lamentarsi alcuna violazione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto di cui all'art. 521 c.p.p. (da ultimo, tra le tante, nel senso che tale violazione sussiste solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 239320). Nè può esservi dubbio sul fatto che tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrino anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012, D., non massimata;
Sez. 3, n. 30547 del 15/07/2011, F.D., non massimata;
Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, E. Rv. 251803; Sez. 3, n. 2646 del 27/01/2004, Laffy, Rv. 227029); anche in tal caso, infatti, appare realizzarsi quel doloso sfruttamento, da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali, che rappresenta la ratto della fattispecie in oggetto.
E d'altra parte, con riferimento alla contestata violenza, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente compreso in tale concetto anche le modalità repentine ed insidiose della condotta, posta in essere senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o, comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932; Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006, Giuliani, Rv. 233315; Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004, Manta, Rv. 228493). Infatti la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez. 3, n. 6643 del 12/01/2010, C. e altri, Rv. 246186). Si è aggiunto che integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima (Sez. 3, n. 40443 del 28/11/2006, Zannelli, Rv. 235579). Quanto alla doglianza, peraltro formulata in termini generici, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3 la stessa è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, giacché proposta nella presente sede per la prima volta.
5. Il secondo motivo è infondato.
Quanto alla commisurazione della pena, la Corte, procedendo a ridurre la pena già irrogata in primo grado in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha determinato la stessa, per il reato di violenza sessuale, in anni sei di reclusione e, dunque, a fronte di una forbice edittale ricompresa tra i cinque ed i dieci anni, in misura prossima al minimo edittale;
di qui l'idoneità di una motivazione che, come quella di specie, faccia riferimento all'estrema gravità dei fatti e ai criteri, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 133 c.p. (cfr., a contrario, Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Parimenti motivata, sempre in ragione della estrema gravità dei fatti, appare la mancata integrale riduzione di un terzo di pena per effetto delle predette circostanze attenuanti. Quanto infine al negato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 6, peraltro non impugnato con i motivi di appello, va ricordato che il risarcimento che da luogo alla circostanza attenuante dell'integrale risarcimento.
6 - Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013