Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di azione giudiziale per il conseguimento di prestazioni previdenziali dovute dall'INPS, secondo la disciplina dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come autenticamente interpretato ed integrato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, la previa proposizione del ricorso amministrativo, anche se intervenuta oltre i termini fissati dalla legge, assume rilievo ai fini dell'applicabilità della decorrenza del termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione stessa dalla scadenza del termine per la decisione del ricorso medesimo, o dalla data effettiva di decisione del ricorso, sempre che non sia precedentemente maturata la decadenza sostanziale sulla base del computo del termine dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei, a norma dell'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, o dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo ex art. 47 cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RI e IZ SU elettivamente domiciliate in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ALDO LICCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sent. n. 497/2000 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 9 dicembre 2000 R.G.N. 902/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi per cassazione, articolati in tre motivi, illustrati da memoria, AS LE e MA OL hanno impugnato la sentenza depositata il 9 giugno 2000 con cui la Certe d'appello di Lecce, previa riunione di vari distinti giudizi di appello, riguardanti anche altre parti, aveva confermato tutte le impugnate sentenze di primo grado (pronunciate dalla Pretura o dal Tribunale di Lecce) - tra cui quelle concernenti le attuali ricorrenti -, con cui erano state rigettate le domande che erano state formulate nei confronti dell'Inps da alcuni assicurati (o dai loro aventi causa) allo scopo del riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, con riferimento a ratei maturati fino al 30 settembre 1983 (e non prima del decennio anteriore alla data delle domande amministrative).
La Corte di merito ricordava che i giudici di primo grado avevano ritenuto maturata la decadenza per l'esercizio dell'azione in giudizio prevista dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla L. n. 483 del 1993, poiché i ricorsi giudiziari erano stati proposti oltre il termine di dieci anni e trecento giorni dalla presentazione delle rispettive domande amministrative, e rilevava che le parti appellanti avevano dedotto l'inapplicabilità del citato art. 4 e la mancata scadenza, al momento della proposizione dei giudizi, del termine fissato dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, deducendo che questo era cominciato a decorrere solo dalla comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo da parte del competente comitato provinciale.
Tanto premesso, la Corte riteneva condivisibili le premesse degli atti di appello secondo cui l'integrazione della pensione costituisce oggetto di un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione, suscettibile - come il diritto alla pensione - di decadenza solo riguardo ai singoli ratei, in caso di mancato esercizio della relativa azione nel termine fissato dal legislatore, e che per le domande amministrative presentate prima del 19 settembre 1992 è applicabile il termine di decadenza fissato dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991,
convertito dalla L. n. 166 del 1991, e non quello introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, anche in caso di esaurimento del procedimento amministrativo nella vigenza della nuova normativa, secondo le indicazione di Corte Cost. n. 128/1996. Quanto al punto controverso relativo alla decorrenza del termine di decadenza, il giudice di merito esprimeva l'avviso che la regola espressamente posta dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, relativa alla decorrenza del termine, in assenza di ricorsi o decisioni amministrative, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, fosse applicabile anche con riferimento al tenore originario dell'art. 47, che, prevedendo per i ratei pensionistici un termine di decadenza, di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio, non poteva consentire un suo prolungamento per ritardi nella decisione della domanda amministrativa. In definitiva, anche secondo detta disciplina, il termine del decadenza dell'azione giudiziaria non poteva mai iniziare a decorrere oltre la scadenza di giorni 300 (o 480 secondo la previgente disciplina dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 639 del 1970).
Nella specie, poiché la OL aveva presentato la domanda amministrativa il 30 aprile 1987, il termine di decadenza scadeva il 28 febbraio 1998, mentre il ricorso in giudizio era stato proposto il 16 marzo 1998. Per analoga ragione il termine scadeva per la LE il 14 febbraio 1998, mentre l'azione in giudizio era stata proposta solo nel novembre del 1998.
A seguito dei già menzionati ricorsi per cassazione proposti contro questa sentenza dalla LE e dalla OL, l'Inps si è limitato a depositare procure per la sua difesa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La LE con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del. D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166. Sostiene che il termine di decadenza decorre solo se vi è stato un provvedimento di diniego della domanda di integrazione al minimo (cosiddetta "respinta"), emesso dall'Inps, e a partire dal momento in cui lo stesso è diventato definitivo, per il decorso di 360 giorni per le pronunce di rigetto comunicate prima del 27 marzo 1989 e di 180 giorni in caso di comunicazione successiva. Inoltre la maturazione della decadenza comporta la perdita degli arretrati fino alla scadenza del termine, fermo restando il diritto ai ratei successivi, e un successivo ricorso amministrativo ha il valore di una nuova domanda amministrativa.
Con il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Lamenta che erroneamente il giudice d'appello abbia ritenuto applicabile l'art. 4 citato ai fini della decorrenza del termine di decorrenza con riferimento a fattispecie cui tale disposizione non era applicabile e rileva che l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 fa riferimento alla definitività del provvedimento, mentre in giurisprudenza si è dato rilievo anche alla decisione di un ricorso amministrativo presentato oltre il termine.
Con il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.
Osserva che il Tribunale fa applicazione del criterio di decorrenza del termine a partire della scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, dopo avere rilevato che criterio primario ex artt. 47 e 4 citati è quello facente riferimento alla comunicazione della decisione definitiva del ricorso. Poiché nella specie vi era una decisione amministrativa (la cosiddetta "respinta") dell'Inps del 15 marzo 1990 (a seguito di domanda amministrativa del 30 aprile 1987) e un ricorso al comitato provinciale dell'Inps del 5 novembre 1998, non era applicabile un "dies a quo" computato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Infatti il termine decadenziale decorreva da giorno non anteriore al 15 marzo 1990 e il ricorso in giudizio era del 12 novembre 1998.
Le censure della OL sono identiche, salvo la precisazione che la domanda amministrativa era del 30 aprile 1987, la decisione amministrativa del 4 dicembre 1987, il ricorso al comitato provinciale del 9 dicembre 1997, e il ricorso giudiziale del 16 marzo 1998, a fronte di un termine di decadenza non scadente prima del 29 novembre 1998 (nella specie il rigetto della domanda era anteriore:
al 27 marzo 1989, data di abolizione del comitato regionale). I due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). I tre rispettivi motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente, considerato il loro analogo contenuto e la loro connessione. È, opportuno premettere che nella specie è stata correttamente affermata dal giudice di merito, e non censurata nella presente sede, l'applicabilità "ratione temporis" dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come autenticamente interpretato dall'art. 6
della legge D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166), le cui disposizioni hanno efficacia retroattiva e si applicano, come precisa il secondo comma, alla condizione che alla data delle sua entrata in vigore non fosse già stata proposta l'azione in giudizio (cfr. Corte Cost. n. 128/1996, secondo cui "se e fino a quando non sia proposto ricorso amministrativo ..., continua a decorrere la sola decadenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991 da ritenersi tacitamente abrogato "in parte qua" dal D.L. n. 384 del 1992 solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992 ...").
Secondo l'art. 47, secondo comma, nel testo originario, "L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici". Il successivo terzo comma, nel fissare il termine di cinque anni per le prestazioni in materia di assicurazione contro la tubercolosi e assicurazione contro la disoccupazione, richiama il comma precedente quanto alle date di decorrenza del termine. L'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, in relazione al fatto che l'art. 47 - almeno secondo il quadro normativo e interpretativo all'epoca determinatosi - non assicurava l'operare di un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, ha previsto che, "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". Può ricordarsi anche che la novellazione dell'art. 47 operata nel 1992, pur modificando la misura del termine di decadenza (tre anni per i trattamenti pensionistici e un anno per le altre prestazioni, più comprensivamente identificate con il rinvio all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), ha previsto le decorrenza del termine dagli stessi eventi presi in considerazione dal testo originario. Ha innovato, tuttavia, rispetto all'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, per l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso, prevedendo una terza modalità di decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, mediante il riferimento alla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (in concreto - ove manchi un provvedimento di rigetto della domanda - 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88: cfr. Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152). Tanto premesso, deve darsi atto della fondatezza del rilievo delle ricorrenti (peraltro in concreto non comportante la cassazione della sentenza, come di seguito si preciserà), secondo cui nella sentenza impugnata erroneamente è stato fatto riferimento a una modalità di decorrenza e operatività del termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione in giudizio introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 in relazione a fattispecie pacificamente non regolata da questa disposizione. Può precisarsi che l'interpretazione seguita dal giudice "a quo" è evidentemente in contrasto con il fatto che l'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 ha preso espressamente in esame l'ipotesi della mancata proposizione del ricorso amministrativo e la ha regolata diversamente.
Quanto alla tesi delle ricorrenti secondo cui in effetti nella specie erano stati presentati i ricorsi amministrativi e quindi non era applicabile il criterio dettato dall'art. 6 del D.L., deve osservarsi che questa Corte, nel quadro di una più ampia analisi ermeneutica, ha recentemente affermato, in riferimento sia al regime di decadenza sostanziale previsto dal combinato disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e dell'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, sia al regime di decadenza di cui all'art. 47 novellato, che il proposizione del ricorso amministrativo, anche se intervenuta oltre i termini fissati dalla legge ai fini di un tempestivo esaurimento del procedimento amministrativo, assume rilievo ai fini dell'applicabilità della decorrenza del termine di decadenza sostanziale dalla scadenza del termine per la decisione del ricorso stesso, o dalla data effettiva di decisione del ricorso, sempreché non sia precedentemente maturata la decadenza sostanziale sulla base del computo del termine dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei, a norma dell'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, o dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ex art. 47 novellato (Cass. 10 aprile 2003 n. 5685). Al riguardo si è osservato che questa Corte già in precedenza aveva ritenuto, con riferimento al testo previgente dell'art. 47, integrato dal D.L. n. 103 del 1991, che in caso di proposizione, pur tardiva, del ricorso amministrativo, dello stesso deve tenersi conto ai fini della decorrenza del termine di decadenza, stanti il disposto di cui all'art. 8 L. n. 533 del 1973, sulla non rilevanza nel procedimento amministrativo delle decadenze maturatesi, e la necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. (Cass. 24 novembre 1994 n. 9965 e 9 gennaio 1999 n. 152). Più specificamente si è sottolineato - con riferimento alla disciplina vigente - che, alla stregua della citata disposizione processuale, l'assicurato, anche se il termine di decadenza di cui all'art. 47 (testo vigente), computato in relazione alla terza delle relative ipotesi, è prossimo alla scadenza, è tenuto a proporre il ricorso amministrativo (considerato che una tesi diversa non avrebbe alcun fondamento normativo e sarebbe in contrasto con il principio di economia processuale). Poiché nel lasso di tempo concesso all'istituto previdenziale per la decisione del ricorso prima che l'assicurato possa proporre l'azione in giudizio ben potrebbe scadere il termine di decadenza, se computato in base alla terza delle previsioni, ne risulta inequivocabilmente confermato che la proposizione del ricorso rende inoperante tale regola di computo del termine (così Cass. n. 5685/2003, secondo cui analoghe considerazioni sono formulabili con riferimento alla disciplina previgente).
Nella stessa sentenza è stato peraltro puntualizzato che, quando la decadenza matura, prima della decisione del ricorso amministrativo, sulla base del computo del relativo termine dalla scadenza del termine di legge per la decisione del ricorso amministrativo, si verifica l'estinzione del diritto e di conseguenza la pretesa dell'assicurato non può più trovare riconoscimento ne' in sede amministrativa ne' in sede giudiziaria, stante anche il riconosciuto rilievo pubblicistico della decadenza in questione e la sua rilevabilità anche d'ufficio (al riguardo cfr. Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, 21 settembre 2000 n. 12508, 20 marzo 2002 n. 3947). Può aggiungersi che, considerata tale natura della decadenza, l'eventuale decisione del ricorso amministrativo intervenuta dopo la verificazione della decadenza non può elidere le conseguenze della decadenza stessa e, soprattutto, con riferimento alle fattispecie in esame, che la proposizione del ricorso amministrativo non può elidere neanche i già maturati effetti delle decadenze verificatesi per l'operare del criterio, previsto dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, della decorrenza del termine di decadenza dalle date di insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Ne consegue che deve verificarsi se, in relazione alle modalità temporali delle vicende in esame accertate nel giudizio di merito, e in base all'applicazione delle regole di diritto effettivamente pertinenti, possa verificarsi se nella specie la decisione in concreto adottata sia corretta e quindi debba procedersi, invece che alla cassazione della sentenza, alla mera correzione della sua motivazione, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. In effetti è quest'ultima la soluzione che si impone sulla base del semplice rilievo che, essendo stati chiesti ratei di pensione maturati fino al settembre 1983, il termine di dieci anni decorrente dalla data di maturazione del diritto ai singoli ratei era ampiamente decorso, in riferimento a tutti i ratei richiesti. all'epoca dell'instaurazione dei giudizi, visto che i ricorsi introduttivi risalgono al marzo 1998 per la OL e al novembre dello stesso anno per la LE. D'altra parte, negli stessi ricorsi per cassazione si precisa che la proposizione dei ricorsi amministrativi, integrante possibile fatto impeditivo del perfezionamento della decadenza, è intervenuta il 9 dicembre 1997 per la OL e il 5 novembre 1998 per la LE, e cioè solo dopo la maturazione delle decadenze nella specie rilevanti.
In relazione alla prima delle censure formulate dalle ricorrenti, è agevole osservare che, quando deve applicarsi il termine di decadenza previsto in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, non rileva, a norma della disciplina di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 integrata dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, la data dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda amministrativa. Nè comunque è in alcun modo desumibile dalle disposizioni di legge che la mancata, o ritardata, emanazione da parte dell'Inps di un provvedimento di rigetto della domanda amministrativa precluda l'applicazione del criterio di operatività della decadenza specificato dal citato art. 6 (salvi, come si è già detto, i soli effetti di un ricorso amministrativo proposto prima della decadenza dei diritti di cui si discute).
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati.
Per le spese del giudizio è applicabile l'art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
dichiara irripetibili le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp.att.c.p.c. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003