Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOV DECROPOLO ITANAN0 3 7 8 8/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU R I DIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 3853/98 Cron.7993 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 16/01 /01 - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
HI TE;
intimata avverso la sentenza n. 3956/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/02/97 R.G.N. 54567/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 146 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo con la declaratoria ex articolo 384 c.p.c. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 28 giugno 1996/22 febbraio 1997 n. 3956 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza pretorile, che aveva condannato il Ministero a pagare a CH SA gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti della indennità di accompagnamento, ritenendo che n. 412 non l'art. 16, 6° comma Legge 30 dicembre 1991, trovi applicazione nei confronti dei crediti assistenziali. Azu Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con due motivi. L'intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo il Ministero ricorrente censura la impugnata per violazione e falsa applicazione sentenza dell'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), per avere ritenuto che tale norma trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei crediti previdenziali, menzionati nello stesso, e non per i crediti assistenziali, quale quello in causa. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonostante il suo tenore letterale, che menziona solo gli enti gestori di 1 forme di previdenza obbligatoria, è applicabile anche alle prestazioni assistenziali (Cass. 17 marzo 1994 n. 2555, Cass. 6 novembre 1995 n. 11534), e ciò in virtù di una interpretazione sistematica della stessa, derivante dalle stesse ragioni della assimilazione dei crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini del regime giuridico dell'adempimento tardivo, enunciate dalla Corte Cost. con la sentenza 196/1993. Ai crediti assistenziali per cui è causa va applicato pertanto l'art. 16 6° comma Legge 30 dicembre 1991, n. 412, азие nella interpretazione data da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1996 n. 5895). L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui il ricorrente deduce, in subordine, violazione dell'art. 1224 c.p.c.. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, stabilendo che sui ratei successivi al 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c. (la cui abrogazione ad opera del 2 d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da sent. 134/1994), mentre appare giustoCorte Cost. confermare le statuizioni sulle spese dei giudici del merito, atteso l'esito della lite, largamente favorevole all'assistita.
p.q.m.
impugnata inaccoglie il ricorso, cassa la sentenza relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone che sui ratei del beneficio concesso maturati dall' 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 16 gennaio 2001. Il Presidente euerliche built Il Consigliere Estensore Aldo de Marin 3 Phill 0 3 I A 1 5 D S . S , T . A R O T N L IL CANCELLIERE A , ' A L 3 Depositato in Cancelleria L S 7 E - E P L 8 D S 15 MAR. 2001 - E A I I 1 M oggi, S 1 A N E R T N G P S E U E O S IL CANCELLIERE S O G T P I A R T G D A O O M E C I N E S L O , A T O D T A R I T L E R S I T L I D E N Prev\rm-16-412-91-crediti assist5 G E D E O S R RG 3853198 E 3