Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 2
Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo detta legge n. 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'avvenuta stima amministrativa dell'indennità, va affermata la competenza in unico grado della corte d'appello anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385.
Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è correlato all'accertamento e alla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e pertanto tale vizio non può essere dedotto nel ricorso per regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SO ME, SO LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41, presso l'avvocato ANTONINO CIMELLARO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ME SO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI SCIDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso l'avvocato ANTONINO PELLICANÒ, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine della memoria difensiva;
- resistente -
avverso la sentenza n. 483/00 del Tribunale di PALMI, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso e dichiarare la competenza della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 20 febbraio 1985 i sig.ri NI e FU SO convennero davanti al Tribunale di Palmi il Comune di Scido, chiedendo che fosse dichiarato il diritto degli attori ad ottenere dall'Amministrazione convenuta la residua somma dovuta, a titolo di conguaglio, per la cessione volontaria al Comune di due porzioni di terreno di loro proprietà, avvenuta, nel corso di due procedimenti espropriativi, con atti in data 11 dicembre 1980, dietro corresponsione dell'indennità offerta e "salvo conguaglio", ai sensi dell'art. 1 l. 29 luglio 1980, n. 385. Esposero, in particolare, che il Presidente della giunta regionale aveva determinato le indennità di esproprio provvisorie da corrispondere ai proprietari, riservandosi la determinazione definitiva con l'entrata della nuova normativa in materia, in sostituzione di quella dichiarata incostituzionale. Chiesero, quindi, la determinazione dell'indennità di occupazione dei suoli e dell'indennità di espropriazione, ragguagliate al valore venale del beni espropriati, oltre gli accessori ed il maggior danno subito.
Il Comune si costituì e chiese il rigetto della domanda. Istruita la causa, il Tribunale in composizione monocratica (essendo nelle more del procedimento intervenuta la legge istitutiva delle sezioni stralcio), con sentenza 3 luglio 2000 dichiarò la propria incompetenza per materia a decidere sulla domanda, essendo competente la Corte d'appello di Reggio Calabria. Il Tribunale, riprendendo l'indirizzo espresso da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 7191 del 1997, osservò che la domanda degli attori, volta alla liquidazione del conguaglio, previa rideterminazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, sulla base del valore venale dei suoli, essendo riferita ad una procedura espropriativa posta in essere dall'Amministrazione secondo il modello procedimentale di cui alla l. n. 865 del 1971, rientrava nella competenza esclusiva della Corte d'appello.
Avverso questa sentenza, comunicata il 26 luglio 2000, i SO hanno proposto, ritualmente, istanza di regolamento di competenza, articolato su tre motivi, che è stato illustrato con memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Scido.
Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza: artt. 5, 9, 20 e 21 c. p. c.; la violazione della l. 2359 del 1865; nonché della l. n. 167 del 1962 e n.412 del 1975; la falsa applicazione dell'art. 19 l. 865 del 1971; e vizi di motivazione sui criteri determinanti la competenza. I
ricorrenti deducono, anzitutto, che, avendo la P.A. tratto i propri poteri ablativi dalla disciplina legislativa di cui alla l. n. 167 del 1962, alla l. n. 412 del 1975, ed alla l. regionale n. 9 del 1977
e n. 31 del 1975, la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello, di carattere eccezionale e stabilita per le sole opposizioni alla stima specificatamente previste, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie. Aggiungono che gli attori, in conseguenza del mancato pagamento del dovuto, avevano sempre sostenuto l'obbligo del Comune di Scido di pagare il valore venale dei suoli, da determinarsi ai sensi della l. 2359 del 1865. Col secondo motivo denunciano omessa e ulteriori vizi motivazionali sulla domanda di risarcimento dei danni;
la violazione dell'art. 5 c.p.c. e 90 l. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9 del d. l. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito con l. 20 dicembre 1995 n. 534. E deducono che l'oggetto della causa non si esauriva nel problema del pagamento dei conguagli, vertendo esso anche sulla domanda di risarcimento dei danni connessa.
Col terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 l. 865 del 1971, nonché vizi di motivazione. E deducono che l'opposizione alla stima riguarderebbe la sola determinazione definitiva dell'indennità, e che la cessione volontaria interverrebbe, invece, sulla stima provvisoria effettuata ai sensi dell'art. 11 l. 865/71; sicché la domanda diretta ad ottenere la maggiore entità del prezzo definitivo sarebbe soggetta ai criteri ordinari di competenza, giusta la sentenza n. 655 del 21 gennaio 2000 emessa da questa Corte.
2. Il regolamento è inammissibile nella parte in cui si denunciano vizi di motivazione, in quanto, attenendo il regolamento alla violazione dei criteri determinativi della competenza, non rileva il riferimento a carenze motivazionali che, nel quadro dell'art. 360 n. 5 C.P.C., sono correlati ad accertamenti e a valutazioni di fatto, e non all'affermazione di principi giuridici (cfr. Cass. 14 gennaio 2000, n. 347). 3. È, invece, infondato nella parte in cui la censura investe la determinazione dei criteri adottati dal Tribunale.
3.1. Occorre, anzitutto, rilevare che, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il Comune di Scido ha proceduto all'occupazione delle aree destinate alla realizzazione del peep e della scuola materna, avvalendosi del modello procedimentale previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; che, inoltre, la domanda degli attori era volta ad ottenere il pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione, per la parte non ancora corrisposta, previa determinazione dell'importo dell'indennizzo sulla base del valore venale dei suoli;
che, infine, in via accessoria i ricorrenti tendevano a conseguire anche le somme spettanti a titolo di risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto del mancato pagamento di quanto dovuto.
3.2. Essendo questo il quadro di riferimento, correttamente il giudice a quo si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande proposte dagli attori, ed ha indicato come competente a decidere la Corte d'appello di Reggio Calabria.
Infatti, secondo i principi stabiliti da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 5 agosto 1997, n. 7191 - pronuncia intervenuta per comporre il contrasto di giurisprudenza sul giudice competente per materia a conoscere della domanda di conguaglio dell'indennità di esproprio, nell'ipotesi in cui sia intervenuta cessione volontaria del bene, con conguaglio da determinarsi ai sensi della l. 385 del 29 luglio 1980 - sussiste la competenza in unico grado della Corte
d'appello anche nell'ipotesi di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, stabiliti dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, nel procedimento svolto secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. L'applicazione del rimedio previsto dall'art. 19 della legge 865/71, come hanno sottolineato le S.U., discende, in via sistematica, dalle sentenze additive del giudice delle leggi (Corte cost. 22 ottobre 1990 n. 470 e 22 febbraio 1990, n. 67), che hanno esteso la competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la cit. l. 865/71, e sia stato emanato il decreto di espropriazione, indipendentemente dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità.
L'art. 19 l. 865/71 ha, infatti, perduto la sua originaria natura di norma eccezionale e configura un autonomo giudizio di cognizione ordinaria rivolto alla quantificazione della domanda di riscossione dell'indennità di esproprio. La competenza del giudice chiamato a tale determinazione rimane indissolubilmente legata al modello procedimentale adottato dalla Pubblica Amministrazione: se il modello è quello previsto dalla l. 865/71 (come novellata dalla l. n. 10 del 1977), la domanda rientra nella competenza in unico grado della Corte d'appello, indipendentemente dai criteri determinativi dell'indennità di esproprio storicamente succeditisi: valore venale, valore agricolo medio, semisomma tra valore venale e reddito (legge su Napoli del 1865), art. 5 bis l. 359 del 1992. Da qui la conclusione che, anche per le ipotesi di determinazione giudiziale dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di una stima amministrativa, in base ai criteri della l. 385 del 1980, il presupposto per le azioni di cui agli artt. 19 e 20 l. 865/71, è l'adozione di un decreto di espropriazione ovvero il verificarsi di una cessione volontaria del bene, quale sistema alternativo di realizzazione del procedimento espropriativo, a prescindere dall'adozione di un atto di determinazione dell'indennità.
3.3. Nè tale indirizzo merita di essere riconsiderato alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 655 del 2000 richiamata dai ricorrenti, la quale riprende un orientamento ormai superato dall'evoluzione giurisprudenziale (ex multis, Cass. 23 luglio 1999, n. 7961 e Cass. 9 maggio 2000, n. 5848), e che non ha trovato ulteriore seguito.
3.4. Neanche sussiste la violazione di legge in relazione alla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio, perché correttamente il Tribunale ha considerato tale domanda (con riferimento sia alla rivalutazione monetaria, sia al maggior danno derivante dal mancato pagamento di quanto dovuto dal Comune), quale domanda accessoria. Con la conseguenza che, stante l'esigenza di una trattazione unitaria, anche ai fini della competenza la domanda accessoria è attratta da quella principale (art. 31 c.p.c.).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere, dunque, dichiarata la competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria a conoscere della controversia de qua. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 5 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001