Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 legge 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte Costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la legge 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio della determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, per cui anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, va affermata la competenza in unico grado della Corte d'Appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. CE Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dalla Corte d'Appello di ROMA, con ordinanza del 08/06/98, nella causa iscritta al n^ 4864/94 vertente tra
LA TR, LA PA, LA ES, LA RC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAULUCCI DÈ CALBOLI 1, presso l'avvocato FRATTALI CLEMENTI MASSIMO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti la richiesta e dichiari la competenza della Corte d'Appello di Roma con le conseguenze di legge. La Corte,
letta l'ordinanza resa in data 23 marzo 1998, con la quale la Corte d'appello di Roma chiede d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma di incompetenza a decidere sulla domanda di conguaglio dell'indennità di espropriazione corrisposta dal Comune di Roma a SI CE ed altri;
ordinanza con la quale si sostiene che l'art. 19 della legge n. 865 del 1971 prevede la competenza per materia, in unico grado, della Corte d'appello esclusivamente per le cause di opposizione alla stima, senza possibilità di estensione analogica della competenza stessa alle ipotesi di domande di conguaglio;
letta la memoria prodotta da SI CE ed altri;
rilevato che la questione, a lungo controversa nella giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente risolta da Cass. sez. un. 5 agosto 1997, n. 7191, la quale ha stabilito che, attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 legge 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte
Costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la legge 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio di individuazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, per cui anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, va affermata la competenza in unico grado della Corte d'appello;
rilevato, altresì, che tale orientamento è stato unanimemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Cass. 7 novembre 1998, n. 11239) e che, in relazione agli argomenti addotti a suo fondamento, la Corte territoriale non fornisce alcun valido contributo contrario,
Per questi motivi
La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia proposta da TR, PA, CE e RC SI nei confronti del Comune di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999