Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, deve escludersi che la misura sia illegittima, perché sorretta da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori.
Commentario • 1
- 1. Computer sequestrati .. e la proprozionalità? (Cass. 3794/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
Ai fini della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici va considerata anche la variabile "tempo" necessaria per l'estrazione dei dati rilevanti. L'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI NN - Presidente - del 07/01/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 13
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 36373/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NO N. IL 28/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 17/2014 TRIB. LIBERTÀ di MANTOVA, del 07/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, per l'inammissibilità.
udito il difensore avv. in sost. dell'avv. Villini l'avv. Pisa per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Mantova in data 7-8.4.2014 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 21.3.2014 dal locale procuratore della Repubblica in procedimento per reato ex artt. 81 e 323 c.p. in corso nei confronti di ZZ NN, già responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di LT VA. A ZZ si contesta di non essersi astenuto nella trattazione e valutazione tecnica di competenza di svariate pratiche, riguardanti istanze di privati al suddetto Comune con oggetti pertinenti il settore della sua attività d'ufficio, e relative a interventi edilizi abusivamente dal medesimo progettati o comunque oggetto del suo interessamento professionale al servizio dei privati richiedenti. Il decreto precisava che le indagini in corso avevano accertato che ZZ fosse solito servirsi della compiacente collaborazione di vari tecnici e professionisti, che sottoscrivevano progetti elaborati dal medesimo ZZ o alla cui elaborazione lo stesso aveva dato corso o contribuito, in sostanza utilizzando una rete di prestanome. In tale contesto, poiché era emerso un simile e sempre occulto rapporto di collaborazione tra ZZ e il geom. LI LI per vicenda relativa ad altro Comune (dove quindi ZZ non svolgeva funzioni pubbliche), il decreto aveva disposto il sequestro di documentazione presso lo studio del LI afferente i rapporti con ZZ anche per pratiche relative al Comune di LT VA.
A mezzo del difensore, LI LI ricorre avverso l'ordinanza enunciando unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 c.p. e art. 253 c.p.p.. Premesso che in concreto l'oggetto del sequestro era relativo all'attività professionale svolta da LI in una pratica edilizia del diverso comune di Monzambano e in favore dei coniugi CO - NI (in rappresentanza della C.A. Scale s.a.s), in ipotesi accusatoria in sostituzione del ZZ, cui questi ultimi si sarebbero rivolti (ZZ che nessun ruolo pubblicistico avrebbe appunto mai avuto in tale comune), deduce il ricorrente che, per tale contesto, nella fattispecie palesemente mancherebbe alcuna relazione di pertinenza tra la documentazione sequestrata e un reato di abuso d'ufficio. Allo stato ed in ragione di quanto solo argomentato dal pubblico ministero nel decreto di sequestro, stante anche la mancanza di alcuna specificazione del generico richiamo di attività prestata dal LI in favore di ulteriori soggetti per pratiche edilizie pendenti presso il comune di LT VA (sussistendo in proposito un mero sospetto perché il sequestro era stato motivato dal ritenuto rapporto LI - ZZ per altro Comune), la natura del sequestro sarebbe pertanto solo esplorativa. Il decreto di sequestro sarebbe stato caratterizzato da radicale mancanza di motivazione sul coinvolgimento di LI in specifiche ipotesi di reato, non sanabile dalla motivazione del Tribunale. RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha specificamente argomentato che il decreto di sequestro impugnato conteneva, oltre all'indicazione delle norme di legge violate, altresì "la descrizione, sviluppata con dovizia di particolari, della condotta concorsuale attribuita in tesi d'accusa al LI quale extraneus rispetto alla condotta propria posta in essere dal coimputato ZZ NN in una pluralità di ipotesi di abuso d'ufficio concretizzatesi nella trattazione di procedimenti edilizi sfociati nel rilascio di titoli edificatori in relazione ad interventi nella sostanza seguiti personalmente dal ZZ medesimo, ma formalmente elaborati da tecnici compiacenti tra cui anche LI". Ha quindi dato pure atto che il decreto spiegava la strumentalità probatoria dei vari cespiti documentali sequestrati con la necessità di acquisire prova elettronica o cartacea della funzione servente cui nell'ottica accusatoria avrebbe atteso il LI rispetto alle condotte d'ufficio poste in essere dal ZZ.
2.1 Vi è quindi motivazione specifica e non apparente (quindi va escluso in proposito la sussistenza di alcuna violazione di legge afferente la motivazione: S.U. sent 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2014) in ordine alla riproduzione, in altro territorio, della medesima tipologia di relazione, finalizzata alla copertura di condotte illecite, che ZZ avrebbe intrattenuto con vari tecnici nel territorio dove lo stesso svolge funzione pubblica e dove il geom. LI pure opera, tipologia di relazione appunto prodromica alla consumazione della tipologia degli illeciti in via provvisoria ascritti al medesimo ZZ.
In tale contesto, vi è una puntuale notizia di reato che per le proprie caratteristiche è in fase di definizione contenutistica, rispetto alla quale pubblico ministero e Tribunale hanno spiegato le ragioni della necessità di verificare la posizione di LI e, ulteriormente, le dimensioni dell'attività illecita già ascritta, sia pure nei limiti dell'imputazione provvisoria, a ZZ, verifica rispetto alla quale la documentazione sequestrata risulta pertinente e che al tempo stesso dà i limiti della legittimità dell'acquisizione (ciò che si riferisce ai rapporti LI - ZZ per attività in LT VA che si caratterizzi per la accertata modalità elusiva dell'adempimento degli obblighi di astensione del secondo).
Sussiste pertanto quello standard probatorio minimo, che legittima il sequestro per finalità probatoria, che è dato dal ragionevole motivo che sulla base delle informazioni disponibili sia stato commesso un reato: criterio che attesta il carattere prevalentemente retorico della distinzione tra finalità "esplorativa" e di acquisizione di prova di illecito commesso ogniqualvolta, come nella fattispecie per cui si procede, vi sia una imputazione inevitabilmente embrionale ma sufficientemente delineata e suscettibile di necessari o anche solo pertinenti approfondimenti istruttori, che trovano in quella sufficiente perimetrazione la fonte dei limiti di legittimità dell'azione cautelare reale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015