Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 2
In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, qualora l'opponente deduca l'illegittimità del provvedimento per ragioni d'incompetenza per valore o per territorio del giudice che l'ha emesso, oltre che per ragioni di merito attinenti all'esistenza, attualità ed entità del credito fatto valere in sede monitoria, la sentenza del giudice della opposizione che, accogliendo la stessa sotto il primo degli anzidetti profili, rimetta le parti davanti al giudice ritenuto competente a conoscere la domanda nel merito integra una pronunzia sulla sola competenza, impugnabile esclusivamente con istanza di regolamento di competenza.
In materia di procedimento civile, la conversione in regolamento di competenza del ricorso ordinario per cassazione proposto contro la sentenza di appello che abbia statuito esclusivamente sulla competenza opera solo quando il ricorso proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi, e risulti notificato, in conformità dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.
Commentari • 3
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ISSN 2385-1376 Testo massima Testo delle massime “L'efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari. Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FABBRICAZIONI IDRAULICHE SPA, in persona dell'Amm.re delegato e legale rappresentante pro tempore sig. DI PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10564/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 21/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto DONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Genova, con sentenza 10.8.93, pronunziando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva confermato il decreto emesso
contro
RI IN su ricorso delle Fabbricazioni Idrauliche, condannando il predetto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Il IN, proposto appello, in via preliminare, ribadiva l'eccezione di incompetenza per valore del Pretore, lamentando che l'eccezione stessa, pur tempestivamente formulata avanti al giudice "a quo", non era stata da questi presa in esame. Si costituiva la Fabbricazioni Idrauliche e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza in data 16.6/21.7.1999, il Tribunale di Genova dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza per valore del Pretore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, basato su di un solo motivo la Fabbricazioni idrauliche spa. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo su cui il presente ricorso si articola è basato su una censura circa la determinazione del valore della controversia esaminata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo prima dal Pretore, che ha riconosciuto la propria competenza, sia dal Tribunale, che ha invece escluso la competenza per valore del primo giudice.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia deciso unicamente sulla competenza;
è vero che il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma tanto ha fatto esclusivamente a seguito dell'esame della questione di competenza per valore, senza esaminare in alcun modo il merito.
Risulta pertanto applicabile nella fattispecie il dettato dell'art. 42 cpc, cosa questa che imponeva il ricorso all'istanza per regolamento di competenza.
La dichiarata nullità del decreto ingiuntivo opposto non modifica in alcun modo i termini della questione e ciò in quanto trattasi di una mera conseguenza della declaratoria di incompetenza per valore dell'organo che lo aveva emesso;
dato fondamentale e decisivo ai fini che ne occupano è quello secondo cui il merito non è stato affrontato in alcun modo nella sentenza impugnata.
Del resto tale principio appare suffragato anche in giurisprudenza;
si è infatti ritenuto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente ne deduca l'illegittimità per ragioni di incompetenza per valore del giudice da cui sia stato emesso, oltre che per ragioni di merito, la sentenza del giudice dell'opposizione che, accogliendo la stessa sotto il primo degli anzidetti profili rimetta le parti davanti al giudice ritenuto competente a conoscere la domanda nel merito integra una pronunzia sulla sola competenza impugnabile esclusivamente con istanza di regolamento di competenza (cfr. Cass. 14.5.1991, n. 5399). Analogo appare il ragionamento alla base della sentenza di questa Corte 29.10.1991, n. 11460, che rafforza il convincimento sin qui espresso.
L'essenza del problema va ravvisata nella peculiare natura del procedimento per ingiunzione che impone, ove si riscontri un qualunque vizio della procedura, la revoca del decreto stesso siccome consequenziale ad esso;
solo per questo la sentenza impugnata, pur pronunziando solo in punto di competenza per valore, ha dichiarato la nullità del decreto opposto, decisione questa che non altera la natura di pronuncia sulla competenza della sentenza impugnata.
Il proposto ricorso non può convertirsi in regolamento perché non proposto entro i prescritti trenta giorni (sentenza notificata il 24.2.2000, ricorso notificato il 21.4.2000). V. sul punto Cass. 29.3.1995, n. 3742 e 12.11.1999, n. 12586 sull'equipollenza della notificazione della sentenza alla comunicazione della stessa. Ciò posto, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile. Non v'ha luogo a procedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003