CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16244 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AR CH nato a [...] il [...] EU PI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2026 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CRISTINA MARZAGALLI, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell’interesse di CH AR e PI EU è stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 gennaio 2026, con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avverso la sentenza di condanna per il delitto di calunnia, emessa dalla Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2024 con ordinanza n. 25191 della Corte di cassazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con atto unico, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in Penale Sent. Sez. 2 Num. 16244 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO EL Data Udienza: 21/04/2026 relazione all’art. 634 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello espresso un’anticipata valutazione di merito, senza la garanzia del contraddittorio, riferita ai procedimenti conclusi e a circostanze del tutto estranee ai medesimi.
2.2 Con i motivi secondo, terzo e quarto, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale eluso la valutazione circa l’astratta idoneità delle prove introdotte una dichiarazione olografa e una consulenza tecnica fotografica a ribaltare l’esito delle precedenti decisioni di condanna. Con particolare riguardo alla dichiarazione scritta del Sagheddu, la difesa sostiene che la Corte d’appello si sarebbe limitata a un controllo peraltro non richiesto nella fase preliminare di delibazione circa la formale autenticità del documento prodotto, senza però valutare la potenziale idoneità della dichiarazione a comprovare l’assenza del dolo di calunnia in capo agli imputati. Con riguardo alla consulenza tecnica, la Corte, con motivazione illogica, non ha considerato come la prova mirasse non già a contestare l’abuso edilizio, bensì a dimostrare la buona fede dei denuncianti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Deve disattendersi la censura difensiva volta a criticare il riferimento, operato in parte motiva sub lett. c), ai pregressi giudizi di merito o a circostanze, secondo la difesa, estranee al giudizio di revisione. Come chiarito, già decenni addietro, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di revisione, le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio passano necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l'accertamento dell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211458 - 01). Sulla falsariga di tale principio, si è puntualizzato, di recente, che «il vaglio sinergico delle prove postula la capacità di ciascuno dei nuovi elementi di incidere in qualche modo, anche se in maniera non individualmente decisiva, sui fatti accertati con la condanna definitiva, sì che messi in correlazione con altri elementi possano raggiungere, in via prognostica, il risultato perseguito» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02, in motivazione, par. 4.1). In altri termini, la valutazione preliminare circa l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli 2 approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 - 01). Tanto premesso, ove si guardi alla motivazione resa dai giudici d’appello nel caso in scrutinio, non può condividersi la critica dei ricorrenti, posto che il confronto tra le prove nuove e il pregresso compendio probatorio, operato dalla gravata sentenza, costituisce parte non soltanto legittima, bensì necessaria, della valutazione da parte del giudice chiamato a esprimersi sulla revisione della sentenza di condanna. A proposito di tale necessaria valutazione di raffronto, non sarà superfluo richiamare quanto indicato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, P.g. in proc. Pisano, Rv. 220443-01), secondo cui, al rilievo dei nuovi elementi introdotti, deve seguire una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, anche congiunta a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, secondo un rapporto di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018 - dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619-01). Da quanto fin qui esposto, deriva che la doglianza circa il riferimento, operato dalla Corte distrettuale, ai procedimenti conclusi, deve ritenersi infondata. 2.1 Quanto, infine, alla distinta censura contenuta sempre nel motivo in esame secondo cui la Corte territoriale avrebbe indebitamente anticipato una valutazione di merito circa la mancata idoneità, quale prova nuova, della dichiarazione autografa del Sagheddu, essa è infondata, lambendo, invero, l’inammissibilità. Con razionale apprezzamento, affatto esente dai dedotti vizi, la Corte d’appello ha escluso che la dichiarazione manoscritta in questione priva finanche di autenticazione e senza conforto di un documento d’identità allegato fosse idonea a costituire prova nuova, nel senso dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., e a determinare, quindi, il proscioglimento. Emergendo ictu oculi l’inidoneità del nuovo elemento introdotto dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 – 01: «è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su […] prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato»), non può che condividersi la decisione avversata, del tutto coerente con i principi, elaborati dal questa Corte, secondo cui, allorché la nuova prova consista in dichiarazioni testimoniali, essa deve avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291 – 01). 3. I restanti motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici, non confrontandosi i ricorrenti, in maniere critica ed effettiva, con quanto esplicitato in motivazione dalla Corte territoriale. Con riguardo alla dichiarazione scritta del Sagheddu, si sono già esposte (retro, sub 2.1) le ragioni, correttamente evidenziate dalla Corte distrettuale, per cui un documento 3 deprivato di ogni concreta riconducibilità della dichiarazione stessa al teste potesse considerarsi alla stregua di un elemento di prova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto, le astratte notazioni difensive circa il principio della “libertà delle forme”, che la Corte avrebbe mancato di apprezzare nel valutare la dichiarazione prodotta, si scontrano col principio, che s’intende qui ribadire, secondo cui «in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). Rispetto, infine, alla consulenza tecnica di parte, le censure difensive eludono il confronto con quanto chiarito dalla Corte d’appello, con motivazione logica, a proposito della mancata decisività della consulenza prodotta. Sul punto, la ratio decidendi della gravata decisione va individuata nel punto in cui si è evidenziato come la condanna degli imputati si fosse basata essenzialmente su dati documentali e, segnatamente, sul verbale redatto dai due pubblici ufficiali e sulla denuncia-querela degli imputati. Orbene, rispetto a tali pregresse risultanze documentali, sottoposte, nei giudizi di merito a reciproco confronto e risultate decisive ai fini dell’ascrizione di responsabilità, la consulenza di parte, espletata sulle fotografie allegate al verbale (relativo peraltro si è chiarito in motivazione non a un sopralluogo, come affermato dai ricorrenti, ma alla mera segnalazione preliminare di irregolarità) redatto dai due pubblici ufficiali calunniati, è risultata priva di ogni decisività. Infatti, è dal verbale dei due tecnici comunali che è emersa, secondo quanto risulta in motivazione, l’attendibilità dell’esposto, pervenuto all’Ufficio comunale, relativo all’inizio di lavori abusivi compiuti dai ricorrenti;
dato, quest’ultimo, mai contestato dai medesimi nel corso dei giudizi di merito, come sottolineato dalla Corte distrettuale. Pertanto, l’assunto difensivo secondo cui la consulenza espletata sulle fotografie poteva dimostrare la buona fede dei denuncianti è stato adeguatamente disatteso dalla Corte d’appello, che ha valutato inconferente a tal fine, rispetto all'impianto probatorio già esistente, la prova dedotta come "nuova", verificandone l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01: «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al 4 pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CRISTINA MARZAGALLI, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell’interesse di CH AR e PI EU è stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 gennaio 2026, con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avverso la sentenza di condanna per il delitto di calunnia, emessa dalla Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2024 con ordinanza n. 25191 della Corte di cassazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con atto unico, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in Penale Sent. Sez. 2 Num. 16244 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO EL Data Udienza: 21/04/2026 relazione all’art. 634 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello espresso un’anticipata valutazione di merito, senza la garanzia del contraddittorio, riferita ai procedimenti conclusi e a circostanze del tutto estranee ai medesimi.
2.2 Con i motivi secondo, terzo e quarto, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale eluso la valutazione circa l’astratta idoneità delle prove introdotte una dichiarazione olografa e una consulenza tecnica fotografica a ribaltare l’esito delle precedenti decisioni di condanna. Con particolare riguardo alla dichiarazione scritta del Sagheddu, la difesa sostiene che la Corte d’appello si sarebbe limitata a un controllo peraltro non richiesto nella fase preliminare di delibazione circa la formale autenticità del documento prodotto, senza però valutare la potenziale idoneità della dichiarazione a comprovare l’assenza del dolo di calunnia in capo agli imputati. Con riguardo alla consulenza tecnica, la Corte, con motivazione illogica, non ha considerato come la prova mirasse non già a contestare l’abuso edilizio, bensì a dimostrare la buona fede dei denuncianti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Deve disattendersi la censura difensiva volta a criticare il riferimento, operato in parte motiva sub lett. c), ai pregressi giudizi di merito o a circostanze, secondo la difesa, estranee al giudizio di revisione. Come chiarito, già decenni addietro, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di revisione, le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio passano necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l'accertamento dell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211458 - 01). Sulla falsariga di tale principio, si è puntualizzato, di recente, che «il vaglio sinergico delle prove postula la capacità di ciascuno dei nuovi elementi di incidere in qualche modo, anche se in maniera non individualmente decisiva, sui fatti accertati con la condanna definitiva, sì che messi in correlazione con altri elementi possano raggiungere, in via prognostica, il risultato perseguito» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02, in motivazione, par. 4.1). In altri termini, la valutazione preliminare circa l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli 2 approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 - 01). Tanto premesso, ove si guardi alla motivazione resa dai giudici d’appello nel caso in scrutinio, non può condividersi la critica dei ricorrenti, posto che il confronto tra le prove nuove e il pregresso compendio probatorio, operato dalla gravata sentenza, costituisce parte non soltanto legittima, bensì necessaria, della valutazione da parte del giudice chiamato a esprimersi sulla revisione della sentenza di condanna. A proposito di tale necessaria valutazione di raffronto, non sarà superfluo richiamare quanto indicato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, P.g. in proc. Pisano, Rv. 220443-01), secondo cui, al rilievo dei nuovi elementi introdotti, deve seguire una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, anche congiunta a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, secondo un rapporto di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018 - dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619-01). Da quanto fin qui esposto, deriva che la doglianza circa il riferimento, operato dalla Corte distrettuale, ai procedimenti conclusi, deve ritenersi infondata. 2.1 Quanto, infine, alla distinta censura contenuta sempre nel motivo in esame secondo cui la Corte territoriale avrebbe indebitamente anticipato una valutazione di merito circa la mancata idoneità, quale prova nuova, della dichiarazione autografa del Sagheddu, essa è infondata, lambendo, invero, l’inammissibilità. Con razionale apprezzamento, affatto esente dai dedotti vizi, la Corte d’appello ha escluso che la dichiarazione manoscritta in questione priva finanche di autenticazione e senza conforto di un documento d’identità allegato fosse idonea a costituire prova nuova, nel senso dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., e a determinare, quindi, il proscioglimento. Emergendo ictu oculi l’inidoneità del nuovo elemento introdotto dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 – 01: «è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su […] prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato»), non può che condividersi la decisione avversata, del tutto coerente con i principi, elaborati dal questa Corte, secondo cui, allorché la nuova prova consista in dichiarazioni testimoniali, essa deve avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291 – 01). 3. I restanti motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici, non confrontandosi i ricorrenti, in maniere critica ed effettiva, con quanto esplicitato in motivazione dalla Corte territoriale. Con riguardo alla dichiarazione scritta del Sagheddu, si sono già esposte (retro, sub 2.1) le ragioni, correttamente evidenziate dalla Corte distrettuale, per cui un documento 3 deprivato di ogni concreta riconducibilità della dichiarazione stessa al teste potesse considerarsi alla stregua di un elemento di prova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto, le astratte notazioni difensive circa il principio della “libertà delle forme”, che la Corte avrebbe mancato di apprezzare nel valutare la dichiarazione prodotta, si scontrano col principio, che s’intende qui ribadire, secondo cui «in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). Rispetto, infine, alla consulenza tecnica di parte, le censure difensive eludono il confronto con quanto chiarito dalla Corte d’appello, con motivazione logica, a proposito della mancata decisività della consulenza prodotta. Sul punto, la ratio decidendi della gravata decisione va individuata nel punto in cui si è evidenziato come la condanna degli imputati si fosse basata essenzialmente su dati documentali e, segnatamente, sul verbale redatto dai due pubblici ufficiali e sulla denuncia-querela degli imputati. Orbene, rispetto a tali pregresse risultanze documentali, sottoposte, nei giudizi di merito a reciproco confronto e risultate decisive ai fini dell’ascrizione di responsabilità, la consulenza di parte, espletata sulle fotografie allegate al verbale (relativo peraltro si è chiarito in motivazione non a un sopralluogo, come affermato dai ricorrenti, ma alla mera segnalazione preliminare di irregolarità) redatto dai due pubblici ufficiali calunniati, è risultata priva di ogni decisività. Infatti, è dal verbale dei due tecnici comunali che è emersa, secondo quanto risulta in motivazione, l’attendibilità dell’esposto, pervenuto all’Ufficio comunale, relativo all’inizio di lavori abusivi compiuti dai ricorrenti;
dato, quest’ultimo, mai contestato dai medesimi nel corso dei giudizi di merito, come sottolineato dalla Corte distrettuale. Pertanto, l’assunto difensivo secondo cui la consulenza espletata sulle fotografie poteva dimostrare la buona fede dei denuncianti è stato adeguatamente disatteso dalla Corte d’appello, che ha valutato inconferente a tal fine, rispetto all'impianto probatorio già esistente, la prova dedotta come "nuova", verificandone l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01: «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al 4 pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5