Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16244
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 634 c.p.p.

    Il riferimento a pregressi giudizi di merito e a circostanze estranee al giudizio di revisione è legittimo e necessario per una valutazione unitaria e globale del materiale probatorio, che implica l'accertamento dell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen.

    La dichiarazione manoscritta è stata ritenuta inidonea a costituire prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., in quanto priva di autenticazione e senza conforto di documento d'identità allegato. La consulenza tecnica è stata ritenuta priva di decisività rispetto ai dati documentali su cui si basava la condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16244
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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