Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, pronunciata nei confronti del minore dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere notificata non solo ai genitori ma anche al tutore la cui figura opera con funzioni di assistenza e di supplenza a fronte dell'eventuale disinteresse del minorenne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2013, n. 14392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 977
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 30865/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J.B. ALIAS, N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 269/2011 GUP PRESSO TRIB. MINORI di BRESCIA, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 aprile 2012 il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Brescia dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, comma 3, dal difensore di fiducia di P..J. avverso la sentenza resa dallo stesso G.U.P. in data 25 maggio 2011, che nei confronti dello stesso minore aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di concorso in tentato furto per concessione del perdono giudiziale. Quel giudice fondava la declaratoria d'inammissibilità sul rilievo della tardiva proposizione dell'opposizione in relazione all'avvenuta notificazione all'imputato della sentenza opposta in data 10 febbraio 2012.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo il vizio di violazione della legge processuale, con riferimento al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 32 e 34 e art. 128 c.p.p.: la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza opposta era stata compiuta nei soli riguardi dell'imputato e non del tutore, designato in quanto il padre del minore era detenuto e la madre irreperibile, soggetto legittimato a norma del citato art. 34 a proporre impugnazione e non comparso all'udienza preliminare, quindi avente diritto, secondo la disposizione generale di cui all'art. 128 c.p.p., a ricevere in proprio la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza per consentirne l'eventuale impugnazione. Poiché nei suoi riguardi tale adempimento è mancato, il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione non è mai decorso, il che avrebbe dovuto impedire di dichiarare inammissibile il gravame.
3. Con requisitoria scritta dell'11 ottobre 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata il 6 marzo 2013 la difesa ha proposto un motivo nuovo, col quale ha dedotto che al momento del fatto l'imputato non aveva ancora compiuto i quattordici anni, sicché avrebbe dovuto farsi applicazione del disposto dell'art. 97 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. In primo luogo va esaminato, per la sua natura dirimente, il motivo aggiunto di gravame, col quale si nega che alla data di commissione del fatto di reato per il quale lo J. è stato prosciolto egli avesse già raggiunto l'età di quattordici anni. In realtà, per quanto la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia del 25 maggio 2011 riporti quale data di nascita dell'imputato minorenne quella del (OMISSIS) , ciò nonostante la richiesta di rinvio a giudizi ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare indicano le plurime e diverse generalità con le quali lo stesso J. era stato controllato, comprensive di diverse date di nascita, alcune del XXXX e del XXXX;
inoltre, nel corso dell'udienza preliminare del 25 maggio 2011 lo stesso imputato detenuto alla presenza del suo difensore ha affermato di avere già quattordici anni e di avere riferito ai Carabinieri una data di nascita a caso, sicché dalla mera intestazione della sentenza e dalla data di realizzazione del tentativo di furto ivi indicata non può desumersi che egli fosse infraquattordicenne al momento del fatto, avendo egli stesso affermato di avere superato il limite anagrafico, per il quale deve essere considerato imputabile.
2. Ciò posto, va ricordato che il D.P.R. n. 448 del 1988, che delinea alcune specifiche regole per il processo penale minorile, all'art. 32 stabilisce, quanto a modalità di presentazione dell'opposizione avverso la sentenza applicativa del perdono giudiziale, che l'imputato ed il difensore "possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria dei giudice che ha emesso la sentenza"; riconosce dunque esplicitamente legittimazione ad introdurre quel mezzo di contestazione della sentenza che è definito opposizione, disegnato sul modello dell'opposizione avverso il decreto penale di condanna, all'imputato ed al suo legale. Impone poi per la sua rituale proposizione il rispetto del termine di cinque giorni, prevedendone il decorso dalla pronuncia della sentenza, oppure "quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto".
2.1 In punto di legittimazione deve essere considerato anche il disposto dell'art. 34 dello stesso testo normativo, il quale al comma 1 prevede che l'esercente la potestà dei genitori possa proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minore, al comma 2 che, in caso l'esercente abbia effettivamente opposto la sentenza e sussista contraddizione tra tale gravame e quello proposto dall'imputato, debba prevalere ad ogni effetto soltanto quest'ultimo, mentre negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in riferimento ai motivi. La norma assegna quindi rilievo all'iniziativa processuale dell'esercente la potestà genitoriale non soltanto quando assunta nella veste di legale rappresentante del minore, quindi in suo nome e per suo conto, ma anche nel caso in cui entrambi i legittimati abbiano opposto in modo autonomo la stessa sentenza, risolvendo diversamente la questione della validità dei due gravami in dipendenza del contrasto tra le relative deduzioni e richieste, oppure della loro coerenza con prescrizioni dettate dalla finalità di conservazione della validità dell'impugnazione e della possibilità che essa produca i suoi effetti.
2.2 La norma dell'art. 32, comma 3 presenta però una formulazione generica, che necessita di una lettura coordinata con le disposizioni dettate dal codice di procedura penale, applicabili al processo minorile per effetto del richiamo operato dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1 per quanto in esso non previsto;
fra queste rientra certamente il disposto dell'art. 571 c.p.p., comma 2, secondo il quale il tutore dell'imputato sottoposto a tutela o il curatore speciale per l'incapace di intendere e volere, privo di tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato, riconoscendo quindi una parità di posizioni e di facoltà processuali al legale rappresentante del minore, sia che si tratti del genitore in forza della relativa potestà, fondata sul rapporto generativo, sia del tutore nominato da un provvedimento giudiziale per sopperire all'assenza, incapacità o altro impedimento del genitore.
2.3 Per la soluzione del quesito posto dal ricorso risulta rilevante la previsione dell'art. 34, comma 1, il quale, nell'attribuire ai genitori la possibilità di proporre opposizione, specifica il conferimento di tale potere "anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento"; la chiara formulazione della norma esclude dunque che la legittimazione in capo al genitore ad opporre la sentenza applicativa del perdono giudiziale ad imputato minorenne sia ancorata al previo adempimento dell'obbligo per l'autorità procedente di notificazione della sentenza da impugnare con quello strumento processuale, notificazione che deve avvenire esclusivamente nei riguardi dell'imputato stesso e del suo difensore. Del resto, anche sotto il profilo sistematico si rileva come tale previsione sia perfettamente coerente col disposto del D.P.R. n. 448 del 1988, art.7, che impone di effettuare la notificazione anche al genitore del minore soltanto con riferimento all'informazione di garanzia ed al decreto che dispone il giudizio, atti processuali essenziali per apprestare la difesa, ad assicurare la cui effettività ed a supplire ad eventuale inerzia del diretto interessato mira l'obbligo di notifica al genitore.
2.4 Per contro, pur nell'assenza di esplicita disposizione normativa che escluda il tutore dai destinatari della notificazione della sentenza del G.U.P. in tema di perdono giudiziale, alle stesse conclusioni esposte per i genitori, per la perfetta simmetria di posizioni e di potestà, deve pervenirsi anche con riferimento alla posizione del tutore, la cui figura, analogamente a quella genitoriale, opera con funzioni di assistenza e di supplenza a fronte dell'eventuale disinteresse del minorenne, che può risultare pregiudizievole per i suoi interessi e le sue aspettative di crescita e di vita futura.
3. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, essendo intervenuta la notificazione della sentenza poi impugnata in data 10/2/2012 nei confronti dello J. , non avendo il suo tutore diritto a ricevere tale forma di comunicazione, l'opposizione proposta dal suo difensore il 6/4/2012 è in effetti tardiva ed inammissibile perché depositata oltre il termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 32. L'ordinanza impugnata risulta rispettosa del disposto di tale norma e di quello dell'art. 128 c.p.p. e resiste indenne alle censure che le sono state mosse;
il ricorso va dunque respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013