Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18256 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
ESEN A RA AP 1 18 25 6/02 ST NAGIUDICE DI PACE) AZIONE E BOLLO IN TOME DE PO 11991, N.94 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .. SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente SPADONE R.G.N. 13953/00 - Cron. 43037 Dott. Rosario Consigliere DE JULIO Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 18/09/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo proc.re dott.Renato IODICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato CINZIA FAMMIRATI, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, 2002 giusta delega in atti;
1171 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 122/99 del Giudice di pace di CASSANO ALLO JONIO, depositata il 30/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1 'Avvocato Salvatore DI MATTIA con delega rilasciata dall'Avv.L.MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previo rigetto del 1° motivo, accoglimento del 2° motivo ed assorbimento (ovvero inammissibilità o rigetto del 3° motivo), dichiari la competenza del Tribunale in ordine alla domanda principale e riconvenzionale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 3 marzo 1999 AN OL conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di pace di Cassano all'Ionio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusivo esercizio di una servitù di elettrodotto sul suo fondo. L'ENEL, costituitosi, contestava il fondamento della domanda. In corso di causa l'attore deduceva che la domanda era da intendersi quale azione di risarcimento dei danni per l'esercizio anomalo ed irregolare del servizio di conduttura elettrica nel suo fondo. Con sentenza in data 30 luglio 1999 il Giudice di pace, premesso che l'attrice aveva soltanto precisato in corso di causa la domanda, la accoglieva. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL, con tre motivi. Resiste con controricorso AN OL. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminata per prima la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso, con la quale si deduce che il Giudice di pace avrebbe omesso l'esame della domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto, domanda che esulava dalla competenza del Giudice di pace che, ex art. 36 れ cod. proc. civ., avrebbe dovuto rimettere l'intera controversia al giudice superiore. La doglianza è infondata, in quanto la domanda riconvenzionale in questione non risulta essere stata proposta. Sempre da un punto di vista logico va, poi, esaminata la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso, con la quale si deduce che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare con efficacia di giudicato, con conseguente rimessione della intera controversia al giudice superiore, l'eccezione relativa all'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto. Anche tale doglianza è infondata, per l'assorbente considerazione che l'ENEL S.p.a. non deduce di avere espressamente chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato di tale asserita questione pregiudiziale, né indica quale disposizione di legge esigeva tale accertamento. Sempre con il secondo motivo l'ENEL s.p.a. ribadisce la sua tesi della incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto la domanda aveva ad oggetto o i danni conseguenti all'abusivo esercizio di una servitù, ed in tal caso l'eccezione di usucapione della servitù avrebbe dovuto comportare la incompetenza per materia del Giudice расе, oppure i danni conseguenti all'esercizio anomalo di tale servitù, il che ugualmente comportava l'incompetenza per materia del Giudice di pace in quanto ".. i danni, sempre che sussistano effettivamente, sono di natura contrattuale e l'accertamento della loro sussistenza, involgendo il contenuto di un diritto reale, spetta al Giudice dei diritti reali.." Anche tale doglianza è infondata. In ordine alla prima prospettazione è sufficiente osservare che di fronte alla domanda di risarcimento di danni per lesione del diritto di proprietà proposta davanti al Giudice di pace competente per valore, l'eccezione del convenuto relativa alla legittimità del suo operato per avere esercitato una servitù non fa competenza per materia del giudicevenire meno la adito. alla seconda prospettazione non si vede In ordine perché la domanda di risarcimento dei danni ad un presunto inadempimento ricollegabili del contratto costitutivo di una servitù non possa essere proposta davanti al Giudice di pace competente per comportando l'accertamento del titolo di valore, non competenza del giudice superiore. Con il primo motivo del ricorso l'ENEL S.p.a. deduce che l'attore, dopo avere inizialmente chiesto il risarcimento dei danni per l'esercizio abusivo di una servitù di elettrodotto, aveva poi chiesto il risarcimento per l'esercizio anomalo del servizio di il conduttura elettrico, che unacomportava inammissibile mutatio libelli e una semplice un emendatio libelli, come ritenuto dal Giudice di pace. è fondata, in base alla assorbente La censura considerazione che ad una domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito (abusivo esercizio di una servitù) è stata sostituita una causa petendi completamente diversa (inadempimento del contratto costitutivo della servitù). laIl terzo motivo, con il quale si contesta sussistenza dei danni ed i criteri per la loro liquidazione, viene ad essere assorbito. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. delIn considerazione della parziale infondatezza ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il secondo motivo del ricorso;
il terzo;
cassa accoglie il primo motivo;
assorbito senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 18 settembre 2002 Paket Polenрли IL CANCELLIERE C1 Doft ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLEDA a 23 DIC. 2002 Roma IL CANCELLIERE OT