Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6923
CASS
Sentenza 21 dicembre 2000

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione- degli artt. 110,112,571 comma 3, 577 cod.proc.pen. e 37 disp. att. cod.proc.pen., nella parte in cui prevedono che la parte civile, anche se costituita con riferimento ai delitti di ingiuria e diffamazione, debba conferire, per l'esercizio del diritto di impugnazione, procura speciale al difensore, atteso che non è assimilabile la posizione di questo soggetto processuale a quella dell'imputato (per il quale può autonomamente impugnare il difensore), neanche nella ipotesi prevista dall'art. 577 cod.proc.pen., la quale concerne reati che offendono beni personalissimi, in relazione ai quali la normativa vigente mira ad assicurare certezza della volontà di impugnazione dell'interessato (vedasi Corte cost. ordinanza n. 66 del 1995).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6923
    Data del deposito : 21 dicembre 2000

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