Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione- degli artt. 110,112,571 comma 3, 577 cod.proc.pen. e 37 disp. att. cod.proc.pen., nella parte in cui prevedono che la parte civile, anche se costituita con riferimento ai delitti di ingiuria e diffamazione, debba conferire, per l'esercizio del diritto di impugnazione, procura speciale al difensore, atteso che non è assimilabile la posizione di questo soggetto processuale a quella dell'imputato (per il quale può autonomamente impugnare il difensore), neanche nella ipotesi prevista dall'art. 577 cod.proc.pen., la quale concerne reati che offendono beni personalissimi, in relazione ai quali la normativa vigente mira ad assicurare certezza della volontà di impugnazione dell'interessato (vedasi Corte cost. ordinanza n. 66 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2120
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 19517/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per DE ZO SS, P.C., nel procedimento contro
1) NE RI, n. 11.08.41 a Lecce,
2) UM PE, n. 16.08.31 a Catania,
3) IN MA PE, n. 29.04.62 a Roma,
avverso sentenza C.A. Roma 17.12.1999;
- udita la relazione del consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udita la richiesta di inammissibilità del ricorso del p.m., in persona del s.P.G. Dott. M. FAVALLI;
- udito il difensore avv. DI MAIO, che si associa;
ritenuto
1 - NE, direttore responsabile del Messaggero e i giornalisti CO e MA, imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa in danno di De OR SS, per la pubblicazione sul quotidiano il 9.10.93, di articoli intitolati:
"Quelle ombre da spazzar via" e "Dal SIFAR a oggi, Intelligence, deviazioni e depistaggi", sono stati assolti dal Tribunale di Roma il 2.12.98, perché il fatto non costituisce reato.
La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore della P.C. costituita, perché non munito di procura speciale per l'impugnazione.
Con il ricorso si denuncia vizio di motivazione - violazione della normativa sull'impugnazione del difensore di parte civile e sulla procura speciale, significando erronea la distinzione tra procura speciale ai fini della costituzione di P.C. e trasmissione del potere d'impugnativa ex art. 577 CPP, vieppiù che il difensore può autenticare la sottoscrizione apposta dalla p.o. sulla procura speciale o sull'atto d'impugnazione e che nella specie la procura era rilasciata specificatamente a "rappresentare la parte in giudizio di appello", da cui era desumibile la manifesta volontà di designarlo con i più ampi poteri.
Peraltro l'art. 577 riconosce alla persona offesa, costituita P.C., anche il diritto di impugnazione agli effetti penali, la qualcosa implica una deroga al principio generale, parificando sostanzialmente l'imputato alla p.o., e il difensore dell'imputato è, alla luce della novella della L. 479/99, autorizzato ad impugnare anche le sentenze contumaciali a prescindere dal conferimento di una specifica procura speciale.
Si solleva pertanto questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, degli artt. 100, 122, 577 CPP e 37 disp. att., nella parte in cui si prevede uno speciale limite al potere di impugnazione conferito al difensore, con la richiesta di uno specifico mandato, mentre l'art. 571/3 CPP non lo prevede per il difensore dell'imputato avverso sentenza contumaciale. Risulta in data odierna depositato atto di remissione di querela, del 18.12.2000, ma va innanzitutto verificata l'ammissibilità del ricorso.
2 - Il ricorso, proposto dal difensore munito di procura speciale, è originariamente inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza di questa Corte, citata da quella impugnata (Cass., sez. 5^, n. 1469, 4.12.97 - 6.2.98, Ladisi, CED rv. 209803), e non presa in considerazione dal ricorrente, fa chiaro perché la procura speciale rilasciata al difensore ai fini della costituzione di parte civile (art. 100 CPP) non comprende per sè la trasmissione del potere d'impugnativa ex art. 577 CPP (impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione): è necessario uno specifico mandato che riveli la consapevolezza del trasferimento dell'esercizio del potere d'impugnazione.
In questa luce, il ricorso confonde la legittimazione all'impugnazione esclusivamente pertinente alla parte civile secondo quanto previsto dall'articolo 576 CPP, e che l'articolo 577 riconosce per i soli reati di ingiuria e diffamazione alla persona offesa costituita p.c., anche agli effetti penali, con lo strumento di cui la stessa parte si può avvalere nel proporre l'impugnazione, costituendo il difensore, cui demanda o ha già demandato il compito di assicurare la sua presenza in giudizio, procuratore speciale a tal fine.
Palesemente poi, la semplificazione introdotta dall'art. 13 L.479/99, dell'autentica della sottoscrizione di procura speciale da parte del difensore, non incide sul fondamento della legittimazione ad impugnare, che resta esclusivamente alla parte. Anzi la novella ribadisce la necessità di distinti negozi formali, impedendo che un atto possa valere per l'altro ad probationem, e cioè che la manifestazione della volontà di presenziare nel giudizio penale mediante difensore possa per sè significare anche la volontà di conferirgli il potere d'impugnazione ex art. 577 CPP, che richiede una distinta manifestazione ad substantiam.
Passando alla questione di legittimità costituzionale, va innanzitutto rilevato quanto segue. Il codice riconosce già nella sua formulazione originaria (art. 571/3) la legittimazione autonoma ad impugnare del difensore dell'imputato, per la ragione che il sistema distingue la difesa sostanziale, propria dell'imputato, da quella formale o tecnica, del difensore (v. artt. 178/1 c e 179/1 CPP). La legittimazione del difensore, senza specifico mandato, era esclusa dalla seconda parte dell'art. 571/3 CPP, per la presunzione di disinteresse dell'imputato contumace, anche all'esercizio del diritto di difesa tecnica ai fini della riforma o cassazione della decisione. Valorizzata la presunzione opposta di permanenza dell'interesse alla difesa tecnica dell'imputato ancorché contumace, è stata esclusa la necessità di specifico mandato.
Ma tale presunzione, connessa alla distinzione tra difesa tecnica e difesa sostanziale, possibile solo per l'imputato, non è ammessa per le altre parti private, e ciò è ancor più evidente quando, trattandosi di persona offesa in beni - interessi personalissimi, costituita parte civile (e la lettera è particolarmente significativa), la legge la autorizza a conseguire il ristoro della condanna penale dell'imputato, anche mediante l'esercizio dello speciale potere di impugnazione di cui all'art. 577 CPP. Difatti, proprio tali interessi, indisponibili da altri, possono essere ulteriormente pregiudicati dallo svolgimento del processo penale in qualsiasi grado, e dunque dalle stesse scelte della persona offesa quale parte civile (si pensi comunque alla pubblicità del giudizio o, ad esempio, alle problematiche di prova implicate dall'art. 596 CP, in caso di necessaria riapertura del dibattimento in appello).
In questa luce le modalità di esercizio del potere di impugnazione della parte civile anche agli effetti penali non sono affatto limitative del diritto di difesa della persona offesa che sia costituita parte civile, ma ribadiscono la necessità di una sua autonoma ed inequivoca manifestazione di volontà di delega al difensore.
Insomma, quello che il ricorrente ravvisa come un limite di tutela processuale è un rafforzamento dell'interesse sostanziale della parte rappresentata.
Pertanto, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577 CPP e 37 disp. att., in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, in quanto prescrivono la necessità della procura speciale della parte civile al difensore per l'esercizio del diritto d'impugnazione perché, sotto il profilo dell'eguaglianza, la posizione della parte civile nel processo penale è affatto diversa da quella dell'imputato, anche nel caso di cui all'art. 577 CPP che concerne reati che offendono beni personalissimi e perché, sotto quello del libero esercizio del diritto di difesa, la normativa vigente è volta ad assicurare certezza della volontà d'impugnazione della parte civile, non a porre limiti alla sue facoltà.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001