Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
Il divieto di applicazione di una misura cautelare, allorché sia ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nell'eventualità di condanna nel giudizio di merito, è riferibile soltanto allo stato detenzione carceraria o domiciliare e non alle altre limitazioni della libertà personale. (Fattispecie relativa alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 39976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39976 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1326
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 27127/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 20/05/2013 del Tribunale di Palermo (sezione riesame);
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 3.5.2013 il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento di richiesta del p.m., ha applicato a LL TO la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a quattro contestazioni di concorso in detenzione e vendita di stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Fatti avvenuti a Partinico ad ottobre 2010, per i quali il g.i.p. ha ritenuto l'LL raggiunto da univoci gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle intercettate conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso e il coindagato AN RI e tra altre persone, dai paralleli servizi di osservazione e controllo di p.g., dal sequestro di sostanze droganti in possesso, nei quattro episodi contestati, degli acquirenti appena venuti in contatto con l'LL o con lo RI (emergendo dalla decrittazione dei dialoghi registrati e dagli altri dati conoscitivi come il primo procuri la droga, che il secondo cede in vendita a più
tossicodipendenti). Indizi gravi che il g.i.p. ha ritenuto sorretti dal pericolo di recidività criminosa legittimante l'adottata misura custodiale carceraria.
2. Adito da istanza di riesame dell'indagato, il Tribunale distrettuale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato la sussistenza di gravi indizi ex art. 273 c.p.p. per tre dei quattro episodi criminosi contestati (capi B, D, E), escludendola per i fatti descritti nel capo C) della rubrica, cui l'LL è apparso estraneo.
Disattendendo i rilievi esposti in articolata memoria del difensore dell'indagato, il Tribunale ha valutato congrui e innegabili gli elementi indiziari delineatisi per i tre episodi individuati dai capi B), D) ed E) della rubrica, osservando che: a) per il primo episodio (capo B), integrato da cessione di hashish ai tossicodipendenti OR e NA (capo B), RI chiama LL, invitandolo a portargli le "sigarette" e avvertendolo che sta per arrivare il "carnezziere" (id est macellaio): poco dopo l'arrivo dell'LL presso lo stabile dell'amico, dallo stesso escono con dosi di droga il OR e il NA, che lavorano come macellai presso un supermercato;
b) per il secondo episodio, integrato da cessione di hashish ai RA SI (capo D), RI informa LL che ha finito di mangiare ("mi ha capito vero?") e lo avverte che stanno per arrivare da lui delle persone tra cui il "gemellino": all'esito del mirato servizio di controllo la p.g. ferma all'uscita dall'abitazione dello RI i due RA SI, gemelli, con lo stupefacente;
c) per il terzo episodio, integrato da cessione di marijuana al tossicodipendente UP (capo E), LL avverte RI che sta per giungere a casa sua e l'amico lo informa che già vi sono persone che lo aspettano:
all'esito del collegato controllo di p.g. LL (giunto nel frattempo a casa del coindagato) è trovato a bordo dell'auto del UP, che ha occultato della sostanza drogante nel vano portaoggetti del veicolo.
Pur a fronte della solidità della descritta piattaforma indiziaria, il Tribunale ha ritenuto adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari, avuto riguardo all'esaurirsi delle indagini e al tempo trascorso dai fatti reato, la meno afflittiva misura cautelare dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla p.g., con cui ha sostituito l'originaria misura carceraria applicata all'LL.
3. Avverso l'ordinanza del riesame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TO LL, lamentando le violazioni di legge e le carenze della motivazione, di seguito sintetizzate, in tema di consistenza degli indizi di reità e di idoneità del pur meno onerosa misura cautelare applicata all'indagato.
3.1. Violazione degli artt. 125 e 292 c.p.p.. L'iniziale ordinanza cautelare del g.i.p. deve considerarsi nulla, perché rinvia per relationem alla richiesta del p.m., limitandosi a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base ad una generica sintesi dei risultati dell'attività investigativa, non sorretta da commenti o specifiche valutazioni dello stesso g.i.p.. 3.2. Erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, (L. Stup.).
Il Tribunale ha omesso di fornire pertinente motivazione sulle molte deduzioni difensive espresse nella memoria depositata nell'udienza del giudizio di riesame. Deduzioni con cui la difesa evidenziava per ognuno dei tre reati ascritti al ricorrente l'esistenza di elementi di fatto ben suscettibili di elidere le fonti di accusa valorizzate a carico dell'LL.
3.3. Assenza del requisito della gravità degli indizi nei confronti del ricorrente.
In relazione all'episodio di cui al capo B) (cessione di droga a OR e NA) non vi è prova che l'indagato sia stato davvero presente nei pressi della dimora dello RI ovvero che abbia incontrato i due acquirenti. Le captazioni foniche tra i due indagati non hanno carattere individualizzante e non valicano i termini di un rapporto di conoscenza e frequentazione senza alcuna inferenza su cessioni di droga.
Per la cessione di hashish ai RA SI (capo D) una conversazione intercettata tra la moglie dello RI e la sorella, che dalle finestre di casa segue l'intervento dei carabinieri presso la residenza di RI, attesta plausibilmente l'assenza dell'LL nella dinamica dell'episodio di vendita di droga egli avrebbe partecipato.
Con riguardo all'ultimo fatto reato (capo E), va rimarcato che lo RI, concorrente nel reato, è stato ritenuto ad esso estraneo dal Tribunale del riesame, ciò che rende illogica la diversa valutazione del ruolo di LL, e che comunque l'essersi questi trovato nell'auto del UP non dimostra - in mancanza di altri dati - la pretesa condotta cessoria dello stupefacente sequestrato (tanto più che il UP si è assunto l'esclusiva paternità del possesso della droga).
3.4. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.. Qualora nel prosieguo del procedimento dovesse trovare - in ipotesi - conferma il costrutto accusatorio nei confronti dell'LL, la comminatoria di una eventuale pena (senz'altro riconducibile nell'area dell'art. 73, comma 5, L. Stup. per la modestia quantitativa della droga ceduta nei tre episodi) ricadrebbe nell'ambito della sua "sospendibilità" ex art. 163 c.p.. Evenienza da reputarsi preclusiva dell'applicazione di qualsiasi misura cautelare.
4. L'impugnazione proposta nell'interesse di TO LL deve dichiararsi inammissibile per indeducibilità e infondatezza palese dei delineati motivi di ricorso.
4.1. Destituiti di ogni pregio appaiono i rilievi sulla nullità dell'ordinanza cautelare genetica, nella cui adozione non è ravvisabile alcuna violazione del disposto dell'art. 292 c.p.p. Correttamente rinviando alla descrizione dei fatti reato contestati al prevenuto contenuta nella richiesta cautelare del p.m., di cui enuncia comunque una efficace sintesi, il g.i.p. ha formulato una propria autonoma valutazione delle fonti indiziarie emergenti nei confronti dell'LL. La riprova più evidente di tale autonomia di giudizio del g.i.p. è offerta dalla ritenuta fragilità del quadro indiziario per uno dei quattro episodi ex art. 73, L. Stup. ascritti al ricorrente, per il quale è stata rigettata la richiesta cautelare del p.m..
4.2. Diversamente da quel che si sostiene nel ricorso, i giudici del riesame hanno tenuto ben presenti le deduzioni esposte nella memoria della difesa dell'indagato (ordinanza riesame, p. 4: "... per nulla condivisibili appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa dell'indagato secondo cui gli elementi indiziali raccolti sarebbero costituiti da conversazioni di contenuto generico e non indicativi dell'attività di spaccio ..."), esponendo chiari motivi della loro infondatezza e distonia rispetto ai dati valutativi offerti dagli esiti delle indagini. Donde la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Al riguardo è opportuno ribadire, d'altro canto, che il Tribunale del riesame deve circoscrivere il suo sindacato alle indicazioni difensive dotate di concreta e oggettiva incidenza sul fumus commissi delicti, senza necessità di esprimersi su qualsiasi allegazione che si risolva nel mero disconoscimento degli addebiti o in un'alternativa lettura dei dati probatori già acquisiti e in conflitto con quelli selettivamente enucleati ai fini del giudizio sul gravame cautelare (cfr.: Cass. Sez. 6, 9.1.2013 n. 3742, Ioio, rv. 254216; Cass. Sez. 3, 28.2.2013 n. 13038, P.M. in proc. Lapadula, rv. 255114).
4.3. Le considerazioni censorie espresse con il terzo motivo di ricorso in relazione alle tre vicende di vendita di droga ascritte al concorso criminoso di LL prospettano una rivisitazione delle fonti di prova non consentita, per le sue connotazioni meramente fattuali, nell'odierno giudizio impugnatorio.
Gravità e concordanza degli indizi di colpevolezza sono per sommi capi e in termini aspecifici (il ricorso riproduce passi della memoria difensiva pur idoneamente vagliata dal Tribunale) poste in dubbio con argomenti che non scalfiscono logicità e coerenza delle valutazioni espresse dal Tribunale del riesame.
In vero in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato con il ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento del riesame cautelare sulla solidità dei gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimità compete unicamente il controllo, correlato alla peculiare natura e ai limiti propri del giudizio di cassazione, dell'adeguata esposizione delle ragioni che inducono il giudice di merito ad affermare la gravità del quadro indiziario nei confronti del ricorrente e della connessa congruenza della motivazione del provvedimento in punto di disamina degli elementi indizianti, rapportata ai criteri della logica e ai principi di diritto che regolano la valutazione delle prove (ex plurimis, da ultimo: Cass. Sez. 4, 29.5.2013 n. 26992 P.M. in proc. Tiana rv 2554601). Verifica che, alla luce dei dati prima illustrati, non può che esaurirsi in positivi termini di completezza e concludenza dell'analisi valutativa della posizione processuale di LL TO elaborata dall'impugnata ordinanza del riesame.
4.4. Manifestamente infondato è l'ultimo, subordinato, motivo di censura del ricorrente sulla omessa considerazione dei giudici del riesame, a norma dell'art.
2-bis c.p.p. della prevedibile concessione in suo favore, in caso di eventuale condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il divieto di applicazione di una misura cautelare, quando sia ipotizzabile la concessione del beneficio ex art. 1631 c.p. infatti riferibile soltanto allo stato di detenzione carceraria o domiciliare e non alle altre restrizioni della libertà personale previste dal codice del rito (v.: Cass sez. 6 9.1.2008, n. 18683, Pepe, rv 239931). All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013