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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32470 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OV NT, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/03/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che la C:orte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Tribunale di Latina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da NT OV nei confronti del sequestro preventivo del 19 gennaio 2023 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto una struttura tensostatica posta a copertura di un campo di gara destinato al gioco del padel. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32470 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 06/06/2023 Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha osservato che non risultava depositata alcuna nomina fiduciaria difensiva riguardante il procedimento incidentale, facendosi invece riferimento all'eventuale nomina rilasciata per il procedimento principale, peraltro mai allegata e comunque non presente in atti. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la difesa sottolineava l'esistenza di nomina fiduciaria risalente ancora al 9 dicembre 2022, presente nel fascicolo del Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato. 4. La difesa della ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Latina, cui lo stesso difensore appartiene. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. 6. In via del tutto preliminare, peraltro, non esplica rilievo processuale l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Latina. 6.1. In proposito, si rileva in primo luogo che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento. Al riguardo, con principio agevolmente estendibile - per palese identità di ratio - anche al giudizio di legittimità, è stato invero osservato che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). Allo stesso tempo, è stata invero ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui nel giudizio di legittimità, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto la celebrazione in pubblica udienza nel solo caso di tempestiva richiesta del difensore della parte, in quanto l'attribuzione del diritto potestativo non sindacabile di formulare istanza di trattazione orale o camerale partecipata rende il rito cartolare compatibile con il principio del giusto processo (Sez. 1, n. 11501 del 28/02/2023, Marrano, Rv. 284259). 2 6.2. Al di là di siffatto assorbente profilo, atteso che la trattazione del procedimento sarebbe avvenuta comunque senza la partecipazione del difensore, in ogni caso questa Corte intende dare altresì seguito a quanto già specificamente osservato in tema di astensione dalle udienze, nel senso che l'astensione proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale (Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, R.v. 275763). L'astensione dalle udienze è stata in specie deliberata dai rappresentanti del Foro pontino in relazione tra l'altro alle problematiche connesse al Tribunale di Sorveglianza di Roma, e non esplica quindi influenza in ordine alla prosecuzione del procedimento in sede di legittimità. 7. In relazione pertanto all'unico motivo di censura prospettato, è nozione risalente e non smentita che la legittimazione del difensore dell'indagato a proporre ad es. richiesta di riesame del decreto del Pubblico ministero, che convalida il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 40529 del 09/10/2008, Perna, Rv. 241714; quanto alla legittimazione ad impugnare del difensore dell'indagato, cfr. altresì ad es. Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213). Infatti, al riguardo, il difensore dell'indagato può esercitare tutti i diritti e le facoltà che competono a quest'ultimo in base alla procura rilasciata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen.. Il provvedimento impugnato ha così ritenuto che il difensore, per potere richiedere il riesame, dovesse essere munito di procura speciale, ma ciò vale nel diverso caso del terzo che, vantando il diritto alla restituzione del bene sequestrato, proponga richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.. E' evidente peraltro che il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale poiché, al contrario di quanto previsto per l'imputato, il potere di impugnazione spetta al terzo, mentre il difensore può agire per il terzo solo se munito di procura speciale. Nel caso invece di indagato il difensore non ha necessità di alcuna procura speciale, essendo appunto sufficiente quella rilasciata dall'indagato ai sensi dell'art. 96 cit., che lo autorizzava a presentare richiesta di riesame nell'interesse dell'indagato, fino a diversa volontà di quest'ultimo. 3 7.1. In specie, la precedente nomina del difensore dell'inclagata era presente nel fascicolo del Pubblico ministero, come da compiuta verifica eseguita dalla Corte in ragione della natura processuale del vizio in discussione. 8. Ne consegue che il provvedimento impugnato - tra l'altro pronunciato in esito ad udienza svolta nel pieno contraddittorio delle parti, debitamente notiziate dell'udienza stessa - deve essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale di Latina per nuovo esame della richiesta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso in Roma il 06/06/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che la C:orte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Tribunale di Latina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da NT OV nei confronti del sequestro preventivo del 19 gennaio 2023 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto una struttura tensostatica posta a copertura di un campo di gara destinato al gioco del padel. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32470 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 06/06/2023 Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha osservato che non risultava depositata alcuna nomina fiduciaria difensiva riguardante il procedimento incidentale, facendosi invece riferimento all'eventuale nomina rilasciata per il procedimento principale, peraltro mai allegata e comunque non presente in atti. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la difesa sottolineava l'esistenza di nomina fiduciaria risalente ancora al 9 dicembre 2022, presente nel fascicolo del Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato. 4. La difesa della ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Latina, cui lo stesso difensore appartiene. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. 6. In via del tutto preliminare, peraltro, non esplica rilievo processuale l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Latina. 6.1. In proposito, si rileva in primo luogo che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento. Al riguardo, con principio agevolmente estendibile - per palese identità di ratio - anche al giudizio di legittimità, è stato invero osservato che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). Allo stesso tempo, è stata invero ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui nel giudizio di legittimità, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto la celebrazione in pubblica udienza nel solo caso di tempestiva richiesta del difensore della parte, in quanto l'attribuzione del diritto potestativo non sindacabile di formulare istanza di trattazione orale o camerale partecipata rende il rito cartolare compatibile con il principio del giusto processo (Sez. 1, n. 11501 del 28/02/2023, Marrano, Rv. 284259). 2 6.2. Al di là di siffatto assorbente profilo, atteso che la trattazione del procedimento sarebbe avvenuta comunque senza la partecipazione del difensore, in ogni caso questa Corte intende dare altresì seguito a quanto già specificamente osservato in tema di astensione dalle udienze, nel senso che l'astensione proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale (Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, R.v. 275763). L'astensione dalle udienze è stata in specie deliberata dai rappresentanti del Foro pontino in relazione tra l'altro alle problematiche connesse al Tribunale di Sorveglianza di Roma, e non esplica quindi influenza in ordine alla prosecuzione del procedimento in sede di legittimità. 7. In relazione pertanto all'unico motivo di censura prospettato, è nozione risalente e non smentita che la legittimazione del difensore dell'indagato a proporre ad es. richiesta di riesame del decreto del Pubblico ministero, che convalida il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 40529 del 09/10/2008, Perna, Rv. 241714; quanto alla legittimazione ad impugnare del difensore dell'indagato, cfr. altresì ad es. Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213). Infatti, al riguardo, il difensore dell'indagato può esercitare tutti i diritti e le facoltà che competono a quest'ultimo in base alla procura rilasciata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen.. Il provvedimento impugnato ha così ritenuto che il difensore, per potere richiedere il riesame, dovesse essere munito di procura speciale, ma ciò vale nel diverso caso del terzo che, vantando il diritto alla restituzione del bene sequestrato, proponga richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.. E' evidente peraltro che il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale poiché, al contrario di quanto previsto per l'imputato, il potere di impugnazione spetta al terzo, mentre il difensore può agire per il terzo solo se munito di procura speciale. Nel caso invece di indagato il difensore non ha necessità di alcuna procura speciale, essendo appunto sufficiente quella rilasciata dall'indagato ai sensi dell'art. 96 cit., che lo autorizzava a presentare richiesta di riesame nell'interesse dell'indagato, fino a diversa volontà di quest'ultimo. 3 7.1. In specie, la precedente nomina del difensore dell'inclagata era presente nel fascicolo del Pubblico ministero, come da compiuta verifica eseguita dalla Corte in ragione della natura processuale del vizio in discussione. 8. Ne consegue che il provvedimento impugnato - tra l'altro pronunciato in esito ad udienza svolta nel pieno contraddittorio delle parti, debitamente notiziate dell'udienza stessa - deve essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale di Latina per nuovo esame della richiesta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso in Roma il 06/06/2023 Il Presidente