CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31414 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MU NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TO Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NT MU ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31414 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 Il Consigr ore Il Presidente Deduce la violazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la genericità delle censure formulate atteso che con il proposto gravame si invocava la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla sentenza di primo grado sulla sola base dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il MU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si limita a reiterare la medesima censura già reputata generica dalla decisione impugnata con motivazione puntuale ed immune da vizi. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la genericità del motivo di appello rilevando che la pena era stata determinata nel minimo edittale in considerazione della ritenuta recidiva e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla pericolosità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, e sulle modalità della condotta ascritta in quanto determinata dall'esigenza di incontrare altro ristretto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TO Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NT MU ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31414 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 Il Consigr ore Il Presidente Deduce la violazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la genericità delle censure formulate atteso che con il proposto gravame si invocava la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla sentenza di primo grado sulla sola base dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il MU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si limita a reiterare la medesima censura già reputata generica dalla decisione impugnata con motivazione puntuale ed immune da vizi. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la genericità del motivo di appello rilevando che la pena era stata determinata nel minimo edittale in considerazione della ritenuta recidiva e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla pericolosità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, e sulle modalità della condotta ascritta in quanto determinata dall'esigenza di incontrare altro ristretto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023