Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
La legittimazione del difensore dell'indagato a proporre richiesta di riesame del decreto del P.M. che convalida il sequestro di iniziativa della P.G. non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2008, n. 40529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40529 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
405 29 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/10/2008
SENTENZA
N. 2643108
Composta dagli 111.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE
N. 021910/2008 2.Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI "
3.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA "
4.Dott. DI RA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
Me sul ricorso proposto da :
1) ER SA N. IL 03/01/1936
avverso ORDINANZA del 26/05/2008 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lothe/ sentite le conclusion del P.G. Dr. Carlo Di Casola che DI RA чий по he cluesto disporsi l'au willaments زش сои
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Con ordinanza in data 26 maggio 2008 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 324 C.P.P., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di RN SA contro il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, poiché non era munito di procura speciale per presentare la specifica richiesta.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del RN lamentando violazione degli artt. 355, 324 e
571 C.P.P., nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Ha all'uopo rilevato che la procura speciale al difensore non era prevista dall'art. 355 C.P.P. per la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministro, come ritenuto anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27777 del 2006 per tutti i casi di sequestro.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è in effetti fondato.
Il difensore della persona contro cui vengono svolte le indagini è espressamente indicato dall'art. 355 C.P.P. fra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di riesame contro il decreto del Pubblico
Ministero di convalida di sequestro e ciò in quanto il difensore dell'indagato può esercitare tutti i diritti e le facoltà che competono a quest'ultimo, anche in tema di sequestro operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, in base alla procura rilasciata ai sensi dell'art. 96 C.P.P., pacificamente posseduta nella specie dal difensore del RN.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto nel caso in esame il difensore, per potere richiedere il riesame, dovesse essere munito di procura speciale ed ha all'uopo richiamato la sentenza di questa
Corte n. 41243 del 2006, rv. 235403, che però riguarda il diverso caso del terzo che, vantando il diritto alla restituzione del bene sequestrato, proponga richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322
C.P.P. Il richiamo è quindi inconferente: è evidente che il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale poiché, al contrario di quanto previsto per l'imputato, il potere di impugnazione spetta al terzo, mentre il difensore può agire per il terzo solo se munito di procura speciale (art. 100
C.P.P.), ma nel caso di indagato ( che interessa nella specie ) il difensore non ha necessità di alcuna procura speciale, essendo sufficiente quella rilasciata dall'indagato ai sensi dell'art. 96 C.P.P., di cui era in possesso il difensore del RN e che lo autorizzava a presentare richiesta di riesame nell'interesse dell'indagato, fino a diversa volontà di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 99 C.P.P.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame della richiesta nel merito.
P.Q.M.
1 LA CORTE
PRIMA SEZIONE PENALE
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Corradini Dott. Edoardo Fazzioli florodeni Edit
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
30 OTT. 2008.
CANCELLIERE
Nerina Parcha
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