Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48517
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Massime1

È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48517
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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