Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.
Commentari • 2
- 1. Autoliquidazione dei compensi e marchio intestato a terzi: quando scatta la bancarotta per distrazione (Cass. Pen. n. 50836/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore che si autoliquida somme dalle casse sociali qualificandole come corrispettivo per “attività professionali” in realtà coincidenti, in larga parte, con i compiti gestori tipici dell'amministratore, quando manca una valida delibera assembleare di determinazione del compenso ex art. 2389 c.c. e l'operazione risulta strumentale e incongrua rispetto alle dimensioni dell'impresa e allo stato di dissesto. Parimenti integra distrazione l'estromissione di un marchio aziendale (e dei relativi costi di creazione, promozione e registrazione sostenuti dalla società) mediante registrazione a favore di …
Leggi di più… - 2. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48517 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana rel. Consigliere N. 2321
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 43871/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UO CA N. IL 18/03/1963;
avverso la sentenza n. 237/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 26/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. (ndr.: testo originale non comprensibile) Luigi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26-5-2010 la Corte di Appello di Trento riformava la sentenza emessa dal Tribunale Sez. Borgo Valsugana in data 22-4-09,appellata dal PG nei confronti di UO CA - imputato del reato di cui agli artt. 624-625, n. 2 e art. 61 c.p., n.7, fatto per il quale il primo Giudice aveva pronunziato sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela - e rilevata la procedibilità d'ufficio - pronunziava la condanna del suddetto alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa,con sospensione condizionale subordinando il beneficio al risarcimento del danno, liquidato come da dispositivo a favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza-illogicità della motivazione e per la ritenuta sussistenza delle aggravanti.
In particolare la difesa rilevava che la motivazione era stata redatta per relationem, e in modo insufficiente rispetto alla contestazione,senza specificare la documentazione attestante la procedura seguita per il prelevamento della macchina oggetto di illecita condotta.
Nè -ad avviso del ricorrente- si era specificato in quale modo si fosse verificato l'impossessamento - Quanto alla macchina-pressa PH 2590 oggetto di valutazione, non si erano indicati i soggetti incaricati di eseguire la condotta illecita.
2 - In secondo luogo censurava la mancanza di motivazione relativa alla concessione delle generiche equivalenti, piuttosto che prevalenti sulle aggravanti, e la inosservanza della legge penale, nonché la mancanza di motivazione inerente alla sottoposizione dell'imputato ad obblighi in riferimento al beneficio della sospensione condizionale,ex art. 165 c.p.. In tal senso concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso risulta privo di fondamento. La Corte territoriale aveva precisato che il UO aveva la titolarità della ditta (ITC s.r.l. incaricata dal liquidatore della società VIP Ceramica di vendere i macchinari.
L'imputato aveva in tale qualità acquistato una pressa del valore di Euro 70,00= che avrebbe dovuto essere ritirata presso lo stabilimento, dove vi era un custode dei beni, ed all'atto del prelievo, gli addetti avevano prelevato una macchina di valore maggiore, e successivamente anche l'altra, mentre su tali macchine esisteva il riservato dominio di altra ditta e non era stato ancora pagato l'intero prezzo.
Tanto premesso il Giudice di appello aveva evidenziato che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento.
La sentenza risulta avere adeguatamente analizzato le modalità di condotta dell'imputato,rilevando che egli aveva utilizzato documenti inappropriati facendo credere che dovesse essere asportata la macchina di maggior valore, e che lo stesso prevenuto aveva libertà di accedere allo stabilimento,essendo noto a tutti come soggetto incaricato di vendere i macchinari.
La motivazione appare dunque esauriente -anche ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato- e non censurabile perché rispondente a dati di fatto non smentiti in alcun senso dalla difesa.
Correttamente risulta applicata anche l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, dato il riferimento all'uso strumentale di documentazione impropria che evidentemente era nella disponibilità dell'imputato per il ruolo assunto,come descritto in sentenza. I rilievi della difesa restano del tutto privi di fondamento, pertanto, per ciò che concerne la carenza di motivazione circa le modalità della condotta ascritta al Cuoghi.
Per quanto riguarda la determinazione della pena risulta adeguata la motivazione che afferma la concedibilità delle generiche,che il giudice ritiene equivalenti in base all'apprezzamento strettamente discrezionale, che in questa sede resta incensurabile, stante la conseguente valutazione di congruità della pena finale inflitta,essendo tale giudizio esauriente ai fini dell'art. 133 c.p.. - Deve ritenersi, invece, dotato di fondamento, l'ultimo motivo,con il quale viene censurata l'applicazione dell'art. 165 c.p., quanto alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'obbligo del risarcimento danni.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per cui vale annoverare Cass. Sez. 6^ 8-1-1997, n. 3RV-.206503- In tema di sospensione condizionale della pena deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al Giudice civile la liquidazione del danno medesimo ..."-.
Nella specie,la Corte territoriale risulta aver condannato l'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della Parte civile, liquidati in Euro 10.000,00 oltre rimborso spese,laddove la definizione del risarcimento resta ancora soggetta alle valutazioni del giudice civile,e non essendo peraltro valutata la capacità economica del soggetto tenuto al risarcimento.
Pertanto la Corte deve pronunziare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, disposizione che va eliminata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Disposizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011