Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE02 1.23 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 9531/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.4419 Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 - Rel. ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. IL SOLE 24 ORF persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L L FEB. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERE presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS : CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta : delega in atti;
- ricorrente
contro
NA RE, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato2000 VIA ALESSANDRIA 26, 5145 CIFARIELLO ANDREA, rappresentata e difesa -1- dall'avvocato MELONI FRANCO, giusta delega in atti;
-> controricorrente avverso la sentenza n. 115/98 del Tribunale di SASSARI, depositata il 25/03/98 R.G.N. 640/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2 Svolgimento del processo L'INPS impugnava la decisione del Pretore di Sassari che aveva accolto il ricorso di DI RE e dichiarato illegittima la trattenuta operata dall'Istituto sulla pensione. Il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 25 marzo 1998, respingeva l'appello osservando che le prestazioni previdenziali erroneamente erogate non potevano essere ripetute dall'INPS ai sensi dell'art.52 della legge n.88 del 1989 e che l'accertata irripetibilità determinava la totale irrilevanza delle norme di cui alla legge n.662 del 1996, la cui applicazione era stata invocata dall' Istituto. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste la DI con controricorso. 의 Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, deduce violazione dell'art.80 r.d. n.1422 del 1924, dell'art. 52 legge n.88 del 1989, dell'art. 2033 cod.civ., dell'art.1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e premesso che, per il periodo in cui ebbe a verificarsi, l'indebito doveva ritenersi soggetto alla disciplina dell'art.80 del r.d. n.1422/1924 ovvero a quella dell'art.2033 cod.civ., osserva che la fattispecie va comunque esaminata e decisa alla luce dello “ius superveniens” costituito dalla legge 662/96, applicabile in via esclusiva per il periodo interessato ( (febbraio 1983/agosto 1989), con la conseguente necessità di accertare il reddito percepito dall'assicurata nell'anno 1995 per procedere eventualmente al recupero nei limiti di quanto stabilito nel comma 261 del predetto art.
1. Il ricorso è da accogliere con le precisazioni che seguono. La sentenza impugnata è stata pronunciata con riguardo a prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 1996, com'è reso manifesto dall'essere la proposizione 3 dell'atto introduttivo del giudizio di merito essa stessa precedente a tale data;
ed ha fatto applicazione della disciplina previgente alla legge 23 dicembre 1996 n.662, il cui art.1, commi 260, 261, 262, 263, 265, detta una nuova disciplina della indebita erogazione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria.. Tale nuova disciplina degli indebiti anteriori al 1996, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte, avallata, da ultimo, dall'intervento delle Sezioni Unite (sentenza n.30 del 2000, resa in sede di risoluzione di contrasto), è completamente sostitutiva di quella previgente e non già applicabile nel solo caso in cui, alla stregua di quest'ultima, possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato, come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di appello. La sola ipotesi che, sempre secondo la ricordata sentenza delle Sezioni Unite e le successive conformi decisioni della Sezione Lavoro (vedi Cass. 19 giugno 2000 n.8309, 28 luglio 2000 n. 9967, 29 luglio 2000 n.10008), rimane esclusa dalla necessaria applicazione dello “ius superveniens" costituito dalla legge n.662 del 1996 è quella in cui l'indebito sia stato recuperato prima della proposizione della domanda giudiziale – sussistendo in tal caso una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente - mentre è da escludere che gli indebiti recuperati nelle more del processo possano considerarsi sottratti all'ambito temporale di efficacia della medesima legge, sicchè è in base alla relativa disciplina che deve essere valutata la fondatezza di eventuali istanze restitutorie dell'assicurato rispetto a tali recuperi. Alla stregua di questo composito regime giuridico della fattispecie, si impone, come del resto hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n.30 del 2000 citata, l'integrale cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sì da consentire al giudice del merito i necessari accertamenti di fatto, come, rispetto agli indebiti non ancora recuperati, gli apprezzamenti concernenti la consistenza reddituale del pensionato o l'osservanza dei limiti introdotti alla legittimazione passiva rispetto alla pretesa recuperatoria (dal momento che il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo sempre il dolo del pensionato medesimo, come precisato, con disposizione ulteriormente sopravvenuta, dall'art.38 della legge n.448 del 1998); ovvero, con riguardo ai recuperi già avvenuti (per i quali si impone la sopra esposta diversità di trattamento, a seconda delle condizioni temporali del loro perfezionamento) ed alle domande di restituzione avanzate dal pensionato, l'indagine sulla esatta portata delle domande stesse, ai fini di stabilire se esse abbiano ad oggetto soltanto somme recuperate anteriormente all'introduzione del giudizio o, più genericamente, i recuperi in corso, eventualmente destinati a protrarsi nelle more del processo. Al giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Cagliari, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il Presidente Il Cons . estensore forlove ancuzis fatellololet I D A 0 S , 1 S O . A L 3 T T L 3 , R O 5 A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A B ' S . I E L D P L Depositata in Cancelleria N S E I A D 3 T N 7 S E - TZ FEB. 2001 O 8 - P 1 oggi, M 1 I IL COLLABORATORE A E D CANCELLERIA G O E G S R A T E T N S L I E S G A E E L R L E 15% D