Sentenza 3 gennaio 2001
Massime • 2
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990, si applicava alle sole "imprese" industriali, commerciali o agricole, e conseguentemente, quando datore di lavoro era un'associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si trattasse di interessi sindacali, che di altro genere - come interessi economici o di consulenza legale o tributaria -, i rapporti di lavoro non fruivano di quella disciplina di garanzia della stabilità del rapporto di lavoro la cui mancanza, a norma della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, osta al decorso della prescrizione relativamente ai crediti retributivi del lavoratore, prima della cessazione del rapporto.
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990, si applicava alle sole "imprese" industriali, commerciali o agricole, e conseguentemente, quando datore di lavoro era un'associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si trattasse di interessi sindacali, che di altro genere - come interessi economici o di consulenza legale o tributaria -, i rapporti di lavoro non fruivano di quella disciplina di garanzia della stabilità del rapporto di lavoro la cui mancanza, a norma della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, osta al decorso della prescrizione relativamente ai crediti retributivi del lavoratore, prima della cessazione del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
1 CORTE PREMA DI CASSAZIONE 0 UFFICIO COPIE / Rilasciata copia legale Aula A 9 Lyes al Sig.
1. REPUBBLICA ITALI 3 per diritti 0 12 FEB. 2001 0 IL CANCELLIERE LA CORTE SU ✓I CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G. N. 19707/98 Composta dai Magistrati: -Cron. 1740 Ravagnani Presidente Dott. Erminio " Fabrizio Miani Canevari Consigliere -Rep. -Ud. 26.11.2000 " Bruno Battimiello "1 Rel. "1 11 Raffaele Foglia -Oggetto: ND IC " - Lavoro ha pronunciato la seguente Cycle ORDINANZA Resse DEL sul ricorso proposto 120-401 da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga Umberto Luigie Picciotto, con domicilio eletto in Roma in via della Fre zza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente contro e dom.ta in Roma alla via G.G. Bel- 176, TT Fiorenza, elett.t li n. 27 presso l'avv. Gabriella Del Rosso che la rappresen- ta e difende in virtù di procura speciale a margine del con- troricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n° 198/98 in data 17/23 giugno 1998 (R.G. 96/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per rinuncia. Fatto e Diritto Ritenuto che l'INPS con atto notificato in data 10 novembre 1998 ha proposto ricorso per cassazione
contro
ET Fio- renza avverso la epigrafata sentenza del Tribunale di Firen- ze, notificata il 10 settembre 1998; che l'intimata si è costituita con controricorso notificato il 9 dicembre 1998; che con dichiarazione depositata nella cancelleria della Corte il 24 novembre 2000 l'Istituto ha rinunciato al ricor- SO;
che detta rinuncia risulta sottoscritta dal Presidente lega- le rapp.te p.t. dell'INPS e da uno dei suoi difensori, non- chè, per adesione, dal difensore della controricorrente;
2 che a sequito di detta rinuncia il presente giudizio va di- chiarato estinto, con condanna dell'Istituto rinunciante al- le spese, liquidate come in dispositivo;
che, infatti, l'avv. Gabriella Del Rosso, che ha aderito al- la rinuncia per la controricorrente, non risulta a tanto au- torizzata con mandato speciale (art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna l'INPS al pagamento delle spese, liquidate in £ 9.000, oltre a £ 1.500.000 per onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Ga- briella Del Rosso, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000. Il Presidente རྒྱ་འཀག་ ས་ Romagnani Il Consigliere estensore Porno faltimill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 oggi, 3 IL COLLABORATORE 3 5 DI CANCELLERIA . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G E L A L L E D 3