Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 39
CASS
Sentenza 3 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990, si applicava alle sole "imprese" industriali, commerciali o agricole, e conseguentemente, quando datore di lavoro era un'associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si trattasse di interessi sindacali, che di altro genere - come interessi economici o di consulenza legale o tributaria -, i rapporti di lavoro non fruivano di quella disciplina di garanzia della stabilità del rapporto di lavoro la cui mancanza, a norma della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, osta al decorso della prescrizione relativamente ai crediti retributivi del lavoratore, prima della cessazione del rapporto.

L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990, si applicava alle sole "imprese" industriali, commerciali o agricole, e conseguentemente, quando datore di lavoro era un'associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si trattasse di interessi sindacali, che di altro genere - come interessi economici o di consulenza legale o tributaria -, i rapporti di lavoro non fruivano di quella disciplina di garanzia della stabilità del rapporto di lavoro la cui mancanza, a norma della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, osta al decorso della prescrizione relativamente ai crediti retributivi del lavoratore, prima della cessazione del rapporto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 39
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39
    Data del deposito : 3 gennaio 2001

    Testo completo