Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 115 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547, volto ad assicurare che i macchinari siano dotati di dispositivi idonei ad evitare che le mani o altre parti del corpo del lavoratore entrino in contatto con le parti mobili dei detti macchinari, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che il perdurare della omissione continua a ledere l'interesse tutelato dal precetto penale (la tutela della salute ed integrità fisica del lavoratore) anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 43292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43292 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/06/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 2295
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 46969/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL RA, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del Tribunale di Latina 5 giugno 2000 n.862, con la quale è stato dichiarato colpevole b) del reato p. e p. dall'art. 115 D.P.R. 195 5 n.47, accertato in Latina il 6 settembre 1994
e condannato alla pena di L. 3 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato estinto per prescrizione;
Sentita l'arringa del difensore. avv. Giovambattista CASTAGNINO, il quale ha concluso conformemente;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Latina 5 giugno 2000 n.862, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato in epigrafe perché, come rappresentante legale della ditta IMEL, ometteva di dotare una pressa piegatrice di idonei ripari o dispositivi idonei a evitare che le mani del lavoratore potessero rimanere offese da organi lavoratori mobili - RA OS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- Violazione degli artt.157 e 158 c.p. (art.606 lett. b) c.p.p.) per omessa dichiarazione della prescrizione del reato. L'impugnazione è fondata.
L'inosservanza della prescrizione dell'art. 115 D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, di dotare le presse, le trance e le macchine simili di ripari o dispositivi atti a evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori, penalmente sanzionata dal successivo art. 389 lett. a), configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro - perdurando la quale egli volontariamente continua a violare l'interesse tutelato dal precetto penale anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi - o con la pronuncia della sentenza di primo grado (Cass., Sez. 3^, 18 ottobre 1999 n. 13719, ric. Cacchiarelli;
Id., 15 gennaio 1999 n. 2921, ric. Franceschini) Infatti, la permanenza del reato, consistente concettualmente nel protrarsi nel tempo della condotta tipica, non si deduce dalla data dell'accertamento, diretto o a mezzo di denuncia, della commissione di esso, bensì dall'attitudine intrinseca della condotta contestata alla durata nel tempo, di modo che non è essenziale che nel capo d'imputazione si indichi anche il limite temporale di tale durata (Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 1998 n. 364, ric. P.M. in proc. Annunziata), in quanto la contestazione si compie con l'indicazione dell'azione criminosa caratterizzata dalla durevolezza in essa insita, senza violazione del diritto di difesa perché l'imputato è messo dalla conoscenza di quella caratteristica in condizione di difendersi dall'accusa concernente anche lo sviluppo dell'azione successivo alla data contestata, benché non posteriore alla decisione di primo grado che funge giuridicamente da limite interruttivo della permanenza, oltre il quale si ha un nuovo reato e l'eventuale permanenza riprende nuovamente a decorrere. La cessazione della permanenza si accerta attraverso le risultanze degli atti di causa e la relativa data si determina in base ai dati di fatto acquisiti tramite le indagini e l'istruttoria dibattimentale, dai quali emerge la persistenza della condotta fino a un certo tempo (Cass., Sez. U., 11 novembre 1994 n. 11930, ric. P.M. in proc. Polizzi;
id., 13 luglio 1998 n. 11021, ric. Montanari;
Sez. 5^, 1^ febbraio 2000 n. 3348, ric. Gnecchi Ruscone;
Sez. 3^, 20 novembre 1998 n. 215, ric. Forlani). Nella specie, la natura dell'omissione, consistente nella mancata dotazione di una pressa piegatrice di idonei ripari o dispositivi adatti ad evitare che le mani del lavoratore potessero rimanere offese da organi lavoratori mobili, non è tale da far ritenere, in base a considerazioni logiche e di fatto, connesse con la natura stessa dei ripari da predisporre, che la permanenza dell'azione tipica si sia prolungata indefinitamente al punto che per stabilirne la cessazione si debba far ricorso al limite costituito dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
Perciò - ferma restando l'infondatezza dall'eccezione del ricorrente in ordine al decorso del termine di prescrizione rispetto alla sentenza di primo grado perché la permanenza era cessata con l'emissione del decreto penale di condanna in data 13 maggio 1996, che porterebbe comunque la scadenza del termine al 13 novembre 2001 - deve rilevarsi il difetto di prova che la permanenza del reato si sia protratta fino alla pronuncia di quella sentenza - anche in considerazione della mancanza di accertamento (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2000 n. 3348, ric. Gnecchi Fuscone) in ordine all'avvenuta vendita della macchina suddetta il 23 dicembre 1994 - per cui l'eccezione di prescrizione, sia pure a questo diverso titolo, dev'essere accolta in applicazione del secondo comma dell'art.531 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001