Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 43292
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Sentenza 22 giugno 2001

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In tema di prevenzione infortuni l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 115 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547, volto ad assicurare che i macchinari siano dotati di dispositivi idonei ad evitare che le mani o altre parti del corpo del lavoratore entrino in contatto con le parti mobili dei detti macchinari, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che il perdurare della omissione continua a ledere l'interesse tutelato dal precetto penale (la tutela della salute ed integrità fisica del lavoratore) anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 43292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43292
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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