Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 3
Atteso il carattere generalmente permanente delle violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, deve ritenersi, nel caso di più violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione, che, mancando una prova rigorosa del totale adempimento di tutte le prescrizioni violate, la cessazione della loro permanenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, vada fatta coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado.
La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di condotte violatrici della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro prima della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, con conseguentemente anticipazione al momento di detta cessazione della decorrenza del termine prescrizionale (altrimenti decorrente, atteso il carattere normalmente permanente delle violazioni in questione, dalla summenzionata pronuncia), può fondarsi su prove tanto fattuali quanto logiche (desumibili, queste ultime, tra l'altro, dalla natura del precetto violato, o dall'eventuale precarietà dell'attività che ha dato luogo alla violazione), la cui sussistenza, anche in sede di legittimità va verificata, mediante compulsazione, quando necessario, degli atti processuali, trattandosi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di una causa estintiva del reato.
Il cosiddetto "travisamento dei fatti", escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della "mancanza" o della "manifesta illogicità" della motivazione stessa, rilevabile dal "testo del provvedimento impugnato"), non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma primo, cod. proc. pen., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/1998, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 20/11/98
1. Dott. QUITADAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " SQ DI " N.3523
3. " FI LD " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " 3309/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RL CO n. a Tavernale sul Mella il 21 novembre 1934
avverso la sentenza della Pretura di Brescia del 6 marzo 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Frangini che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Fora PA - Bolzano -
Svolgimento del processo
RL NC ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Brescia, emessa in data 6 marzo 1997, con la quale veniva condannato per plurime violazioni alle leggi di prevenzione infortuni e di igiene sul luogo del lavoro, deducendo quali motivi l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei reati, alla responsabilità del ricorrente sotto il profilo personale e della carenza dell'elemento psicologico.
Motivi della decisione
Va affrontata preliminarmente la questione circa la sussistenza della causa estintiva della prescrizione, giacché, a norma dell'art.129 c.p.p. la stessa assume carattere assorbente, in quanto con il ricorso sono stati dedotti soltanto vizi di motivazione. Al riguardo, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez.III 2 luglio 1994 n. 7530, P.M. in proc. Froso ed altri rv. 199504), in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro la natura di reato permanente di dette violazioni determina il protrarsi della situazione antigiuridica fino al momento in cui il responsabile non adempia agli obblighi imposti ovvero fino alla sentenza di primo grado, sicché sarebbe sufficiente riferirsi a questo indirizzo giurisprudenziale per ritenere insussistente la causa estintiva della prescrizione. atteso il dettato dell'art. 158 c.p.. Peraltro ritiene il collegio che detta affermazione debba essere ulteriormente temperata e valutata alla luce di due pronunce di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 26 novembre 1994, P.M. in proc. Polizzi e Cass. sez.un.22 ottobre 1998 n. 11021, Montanari), non sempre perspicue ed esplicite sul tema.
Infatti, la prova dell'avvenuto adempimento, poiché non è possibile richiedere quella negativa, incombente al P.M., per noti principi di logica e giuridici, deve essere fornita dal ricorrente, ma, comunque, può essere desunta da elementi fattuali e logici, non solo dall'imputazione e dalla motivazione delle sentenze dei giudici di merito, ma anche dagli atti, compulsabili pure in sede di legittimità, giacché si tratta di applicare l'art. 129 c.p.p.. Per tale ragione occorre aver riguardo al precetto violato, all'attività svolta ed al tipo di contestazione effettuata, restando in quest'ultimo caso ferma l'unanime giurisprudenza di questa Corte, contrastata da isolata e per nulla condivisibile opinione (Cass. sez.III 18 settembre 1997, Masullo), secondo cui non occorre alcuna contestazione suppletiva, ove l'imputazione, per quanto attiene al tempus commissi delicti, rechi l'indicazione del momento del l'accertamento, giacché l'imputato sa già fin dall'inizio che deve difendersi per il perdurare della condotta oltre l'epoca iniziale o di accertamento e per la ""vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza", poiché si è in presenza di un reato permanente, che attiene ad un fatto "che oggettivamente e per sua intrinseca natura perdura nel tempo in virtù della condotta lesiva, siccome tipicamente conformata e presidiata dalla coscienza e volontà dello stesso agente" (Cass. sez.un. 22 ottobre 1998 cit.). Orbene, tralasciando la desueta distinzione fra reato necessariamente ed eventualmente permanente e rilevando che i reati "qui uno actu perficiuntur", proprio perché tali hanno natura istantanea o, al massimo, istantanea con effetti permanenti e non possono essere qualificati come nel valutare la fattispecie concreta occorre considerare se trattasi di un opificio industriale o di un cantiere cioè se l'attività produttiva e/o commerciale è svolta in un luogo di lavoro con carattere preminente di stabilità ovvero di precarietà, giacché, è evidente, qualora la violazione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro venga accertata in un cantiere edile, la permanenza cesserà quando il predetto verrà smantellato, mentre identica prova logica non può essere fornita per un opificio industriale con carattere tendenziale di stabilità nel tempo.
Pertanto, già questa prova logica. governata in maniera non condivisibile da Cass. sez.un. 22 ottobre 1998. poiché trattavasi di uno scarico di reflui di insediamento produttivo senza autorizzazione, effettuato da un'azienda agricola, sicché appare difficile ritenere che lo stesso sia immediatamente cessato in considerazione del tipo di attività e del suo valore economico, induce a ritenere, nella fattispecie concreta, relativa ad un opificio industriale, estesa la permanenza fino alla sentenza di condanna di primo grado.
Inoltre nell'imputazione il tempo di commissione è cosi descritto "tutti accertati in Passirano il 21/11/94, reati permanenti". sicché, anche per l'isolata veduta su riferita, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva.
Peraltro dagli atti risulta che è stato disposto in data 4 dicembre 1994 il temporaneo dissequestro delle macchine per consentire il loro adeguamento alle prescrizioni di legge, le stesse erano in funzione con finalità produttive (cfr.dep.Mercenaro) e non per essere poste in regola, anche se, in seguito a contestazione difensiva, si fa riferimento ad una comunicazione del 5 gennaio 1995 con cui si consente il dissequestro in relazione alle presse ed ai magli, ma non esiste prova circa l'epoca in cui si è adempiuto a tutte le altre violazioni, ritenute sussistenti in sentenza (omissione di barriere fisiche atte a separare le lavorazioni accessorie da quelle principali, mancata riduzione dei gas e dei fumi con opportune opere, carenza di protezioni ad alcune macchine ed effettuazione di opere necessarie per attutire i rumori).
Ulteriore dimostrazione circa la non completa ottemperanza a tutte le violazioni riscontrate si rinviene per il reato contemplato al capo F) della rubrica nella relazione di parte, in cui non si afferma di aver adempiuto, sebbene si sostiene che tali incombenti non erano necessari.
Pertanto, manca qualsiasi prova circa il totale adempimento di tutte le prescrizioni e sussiste, invece, la dimostrazione in ordine al permanere di almeno una violazione, sicché deve escludersi la cessazione della permanenza prima dell'emissione della sentenza di primo grado pure in conseguenza dell'omessa richiesta applicazione dell'art. 1621 bis c.p. ed in considerazione delle complesse attività prevenzionali da effettuare per adeguarsi alla normativa. Occorre, poi, rilevare che ex art.158 c.p.p., poiché è stata ritenuta la continuazione fra i vari reati. la prescrizione inizierà a decorrere dal momento del venir meno della continuazione, onde, essendo tutte le contravvenzioni di natura permanente, il termine va fissato per tutte all'epoca della cessazione della stessa senza che possa assumere rilievo un parziale adempimento, onde, nella fattispecie in esame. deve essere individuato al tempo in cui è stata emessa la sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado.
Infine, non può assumere rilievo la pena irrogata, inferiore al minimo stabilito dalla legge n. 758 del 1994, applicabile nella fattispecie, poiché si tratta di reati permanenti, onde, nell'ipotesi di successioni di leggi nel tempo, non può essere invocato l'art.2 c.p., giacché, per l'unicità del reato, si deve infliggere la pena stabilita dalla legge vigente al momento della cessazione della permanenza, in quanto si versa in un'ipotesi di pena illegale non modificabile per il principio del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione da parte del P.M., sicché un simile argomento ha valore ancipite. In conclusione sul punto deve affermarsi che le violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene nel luogo di lavoro hanno generalmente natura permanente, sicché, in assenza di una prova rigorosa circa il totale adempimento di tutte le prescrizioni infortunistiche riscontrate violate, qualora le varie contravvenzioni siano state avvinte dal vincolo della continuazione, l'epoca di cessazione della permanenza si deve far coincidere con quella dell'emissione della sentenza di primo grado senza che possano assumere rilievo la parziale ottemperanza, il dissequestro per adempiere l'accertata rimozione delle cause di pericolo, effettuata solo in parte.
Peraltro la dimostrazione dell'avvenuto adempimento si può fondare su prove fattuali e logiche in base all'imputazione ed alla motivazione della sentenza ed anche attraverso la consultazione degli atti, compulsabili in sede di legittimità, poiché si tratta di applicare una causa estintiva dei reati ex art.129 c.p.p., con la conseguente vigenza del principio "in dubio pro reo". Tali prove logiche possono essere desunte dal precetto violato, dall'attività svolta, se dotata di un carattere di tendenziale stabilità (opificio industriale) o di precarietà (ex.gr. cantiere edile),dal tipo di contestazione effettuato, limitato solo all'epoca di accertamento o esteso successivamente., dal regime giuridico proprio delle violazioni commesse e dall'omesso ricorso ad alcune cause estintive premiali collegate con l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Esclusa la sussistenza di detta causa estintiva, giacché la prescrizione maturerà nel tempo più breve il 6 marzo 2000, i motivi addotti appaiono infondati., sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (cfr. ex plurimis Cass. sez.un. ud.13 dicembre 1995 dep 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv.203423) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (Cass. sez.III 3 ottobre 1997 n. 8962,Ruggeri rv. 208446 fra tante). Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr.contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez.III 27 settembre 1994 n. 3661,Falso rv.200268).
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez.II 13 luglio 1993, Sgrò rv.195153.).
Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art.192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo. che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla mancanza. con i lavori preparatori , dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio,. escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado. Non appare neppure condivisibile l'argomentazione, mutuata da minoritaria dottrina, secondo cui l'omesso esame di una prova costituirebbe un vizio procedurale a norma dell'art.546 primo comma lett. e) c.p.p., che inficerebbe di nullità il provvedimento in base al disposto del primo comma n.3 dell'art.125 c.p.p.., ovvero rientrerebbe nelle censure relative all'inosservanza di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nel l'applicazione della legge penale ed alla mancanza di motivazione.
Infatti, il riferimento al vizio di cui alla lettera b) dell'art.606 c.p.p. è incongruo, perché attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, mentre anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale non è ravvisabile un vizio di motivazione, qualora il giudice di merito non abbia compiuto un'analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti. tralasciandone alcune (Cass. sez.V 21 maggio 1992 n. 8411 rv.191488.
Peraltro, indipendentemente da dette esatte osservazioni, occorre sottolineare ancora una volta che l'art.606 comma primo lett. e) c.p.p., subordinando la sanzionabilità del vizio di motivazione alla condizione che quest'ultimo risulti dal testo del provvedimento impugnato, rende alquanto remota l'eventualità che la Cassazione possa, in pratica, riconoscere l'omessa valutazione di una prova, salvo il caso in cui quest'ultima, enunciata nelle premesse, venga trascurata nello sviluppo delle argomentazioni e la sua valutazione non possa ritenersi assorbita in altre considerazioni. Tale ultimo assunto serve per contrastare la tesi che vorrebbe includere il c.d. travisamento dei fatti nella violazione dell'art.606 primo comma lett. e) c.p.p., giacché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza, può essere dedotto in Cassazione esclusivamente alla stregua della lettera e) della citata disposizione. dovendosi ritenere che tale norma operi come una previsione specifica, che rende inapplicabile quella di carattere generale contenuta nella lettera c), giacché, altrimenti, si tornerebbe ad un regime identico a quello precedente, che la nuova normativa ha voluto espressamente modificare con il prevedere un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
Non sembra neppure che detta censura possa essere apprezzata alla luce del motivo stabilito dalla successiva lettera d) che riguarda il caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'art.495 secondo comma c.p.p., giacché solo una forzatura del dato normativo, riconosciuta dalla stessa minoritaria dottrina, che propugna questa interpretazione, consentirebbe una simile esegesi.
Ed invero funzione di questo vizio è quella di offrire una forma di tutela contro eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, che abbiano compromesso l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in dibattimento in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria.
Infine il giudice non deve contrastare tutte le allegazioni difensive, potendo le stesse essere omesse perché ininfluenti, palesemente erronee ovvero inconciliabili con l'iter argomentativo seguito e, quindi, disattese in maniera implicita, sicché a nulla rileva il "supporto degli argomenti tecnici sviluppati ed approfonditi dal consulente" (cfr. ricorso) del ricorrente al l'udienza del 27 gennaio 1997, giacché il Pretore ha dimostrato di prediligere le osservazioni ed i risultati provenienti dal sopralluogo effettuato dalla P.G. e dalle deposizioni degli agenti accertatori, mentre, poiché trattasi di contravvenzioni, punibili a titolo di colpa, non influisce ai fini della decisione la pretesa, omessa discussione sull'elemento psicologico, in quanto lo stesso ricorrente non deduce alcun elemento su cui fondare l'allegata buona fede, se non con un'inammissibile riferimento ad un atto non riscontrabile in sede di legittimità sia perché si configura un motivo addotto "per relationem", e, quindi, non specifico sia perché attiene ad una valutazione fattuale, già operata, seppure in modo implicito dal giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999