Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/1998, n. 215
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

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Atteso il carattere generalmente permanente delle violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, deve ritenersi, nel caso di più violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione, che, mancando una prova rigorosa del totale adempimento di tutte le prescrizioni violate, la cessazione della loro permanenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, vada fatta coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado.

La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di condotte violatrici della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro prima della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, con conseguentemente anticipazione al momento di detta cessazione della decorrenza del termine prescrizionale (altrimenti decorrente, atteso il carattere normalmente permanente delle violazioni in questione, dalla summenzionata pronuncia), può fondarsi su prove tanto fattuali quanto logiche (desumibili, queste ultime, tra l'altro, dalla natura del precetto violato, o dall'eventuale precarietà dell'attività che ha dato luogo alla violazione), la cui sussistenza, anche in sede di legittimità va verificata, mediante compulsazione, quando necessario, degli atti processuali, trattandosi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di una causa estintiva del reato.

Il cosiddetto "travisamento dei fatti", escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della "mancanza" o della "manifesta illogicità" della motivazione stessa, rilevabile dal "testo del provvedimento impugnato"), non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma primo, cod. proc. pen., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/1998, n. 215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 215
    Data del deposito : 20 novembre 1998

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