Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 157, comma secondo, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ha natura omissiva, prescrivendo al datore di lavoro di sottoporre a visita medica periodica (ad intervalli non superiori ad un anno) i dipendenti addetti a particolari lavorazioni. La condotta antigiuridica del destinatario della norma perdura fino a quando lo stesso non ottemperi alle prescrizioni di legge, e cioè fino a quando non sottoponga i lavoratori agli accertamenti medici obbligatori, giacché egli volontariamente continua a violare l'interesse tutelato dal precetto "de quo", anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato i tutti i suoi elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1999, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 15/1/199
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 81
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 28133/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI IO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 30/98 del 24/2-8/4/98, pronunciata dal RE di Livorno-Sezione distaccata di Piombino. -Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Geraci, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza sopra indicata, il RE di Livorno-Sezione distaccata di Piombino, dichiarava NC RG, a seguito di sua opposizione a decreto penale, colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 157-175 D.P.R. n. 1124/1965 (per omessa visita periodica obbligatoria ad 11 dipendenti) e lo condannava alla pena di L 22.000.000 di ammenda, con entrambi i benefici di legge. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: A) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in primis, per essere stata affermata la sua responsabilità, quantunque avesse - quale presidente della SICALP S.r.l.- incaricato un Centro Medico, specializzato e regolarmente autorizzato, di sottoporre i dipendenti a tutti i controlli di legge, e quindi quantunque nessun addebito di colpa potesse a lui muoversi;
in secondo luogo, perché comunque gli era stata irrogata una pena illegale (L 22.000.000 di ammenda), considerando che, per la legge del tempo (essendo avvenuti i fatti di causa prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 758/1994), l'importo complessivo dell'ammenda non poteva comunque superare le L 240.000;
B) manifesta illogicità - mancanza della motivazione, in quanto la colpevolezza dell'imputato era stata ravvisata nonostante che il dr. ON, responsabile del menzionato Centro Medico, si fosse "autoaccusato", ammettendo di aver rilasciato i certificati di idoneità dei dipendenti senza aver fatto agli stessi la radiografia;
C) in subordine, estinzione del reato per prescrizione. All'odierna pubblica udienza il P.G. conclude come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio di dover considerare innanzi tutto il problema del momento consumativo della contravvenzione in questione, cui sono connessi il computo del termine prescrizionale e l'individuazione della pena in concreto applicabile nel caso di specie, giacché dal 26/4/95 -per effetto del D.L.vo n. 758/1994- è stato mutato il regime sanzionatorio della contravvenzione stessa, passandosi dalla sola pena pecuniaria a quella alternativa (arresto o ammenda). Ebbene, non v'è dubbio che il reato previsto dall'art. 157, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965 abbia natura omissiva, prescrivendo al datore di lavoro di sottoporre a visita medica periodica (ad intervalli non superiori ad un anno) i dipendenti addetti a particolari lavorazioni. È evidente, poi, che la condotta antigiuridica del destinatario della norma perdura fino a quando lo stesso non ottemperi alle prescrizioni di legge, e cioè fino a quando non sottoponga i lavoratori agli accertamenti medici obbligatori, giacché egli volontariamente continua a violare l'interesse tutelato dal precetto de quo, anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi (e cioè dopo trascorso un anno dall'ultima visita obbligatoria).
Ciò premesso, si ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte Suprema in materia di reato permanente, secondo cui -in caso di successione di leggi nel tempo- qualora la permanenza continui sotto l'impero di una nuova legge, soltanto questa deve trovare applicazione, anche se meno favorevole all'imputato. Nel caso in esame, quindi, essendo la sanzione applicabile quella alternativa, introdotta dal menzionato D.L.vo n. 758/1994, il termine prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (ex artt. 157, comma 1 n. 5, e 160, comma 3, c.p.) non è ancora interamente decorso, considerando che la contravvenzione è stata accertata il 20/7/95. Per le stesse ragioni la pena irrogata all'imputato (L 2.000.000 di ammenda per ciascuno degli 11 dipendenti cui si riferisce la violazione) non è illegale, essendo non solo nei limiti di quella prevista dall'art. 26, comma 47, del decreto sopra ricordato (da L 3.000.000 a L 8.000.000 per ogni lavoratore), ma addirittura corrispondente al minimo edittale, calcolate le attenuanti generiche. Anche le residue doglianze sono -ad avviso del Collegio infondate. Esse attengono sostanzialmente alla valutazione del fatto circa la attribuibilità dell'omissione, e quindi della relativa responsabilità penale, all'imputato.
Questi, invero, contesta la sua colpevolezza, sostenendo di aver delegato gli accertamenti medici de quibus ad uno Studio medico specialistico, regolarmente autorizzato.
Deve però -innanzi tutto- tenersi presente che, come questa Corte ha avuto modo sovente di affermare (recentemente: SS.UU. 2 luglio 1997, n. 3, Dessimone ed altri), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla luce di tali principi di diritto, ripetuto che la censura in esame riguarda essenzialmente la valutazione del fatto, si ritiene che il RE abbia ampiamente, specificamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto l'imputato, legale rappresentante della SICALP S.r.l., colpevole della contravvenzione ascrittagli, nonostante l'incarico conferito al dott. ON di effettuare una serie di controlli medici nei confronti dei dipendenti della menzionata ditta. La sentenza gravata affronta e risolve, poi, in maniera adeguata e corretta anche il problema della delega e dei suoi limiti in relazione all'efficacia liberatoria, ai fini penalistici, nei confronti del delegante.
Ne consegue che la motivazione in punto responsabilità, come già detto, si presenta assolutamente esauriente e corretta sotto il profilo logico-giuridico, con conseguente incensurabilità in questa sede.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999