Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1999, n. 2921
CASS
Sentenza 15 gennaio 1999

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Il reato previsto dall'art. 157, comma secondo, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ha natura omissiva, prescrivendo al datore di lavoro di sottoporre a visita medica periodica (ad intervalli non superiori ad un anno) i dipendenti addetti a particolari lavorazioni. La condotta antigiuridica del destinatario della norma perdura fino a quando lo stesso non ottemperi alle prescrizioni di legge, e cioè fino a quando non sottoponga i lavoratori agli accertamenti medici obbligatori, giacché egli volontariamente continua a violare l'interesse tutelato dal precetto "de quo", anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato i tutti i suoi elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1999, n. 2921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2921
    Data del deposito : 15 gennaio 1999

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