Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11176 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL PROLO AL 5/02176 LA CORT SU REMALICASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7364/99 Dott. Angelo GIULIANO Cron. 28783 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. 2907 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 11/04/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAG ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studie Sole dal Sig. per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: ROMA VIA il 2.9 LUG. 2002 BIONDO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIER BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
POSTE ITALIANE SPA, successore a titolo universale del disciolto Ente Pubblico Economico, Ente Poste TA : in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato 2002 873 FIORILLO LUIGI che la difende giusta delega in atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 266/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 12/02/98 e depositata il 04/07/98 (R.G. 345/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 1.4.1993, Carmelo Bion- do esponeva che, con nota 8.7.1991, la Direzione pro- vinciale delle poste e telecomunicazioni di Messina lo aveva invitato a cedere in locazione un immobile di sua proprietà da destinare ad ampliamento dell'ufficio postale di Castelmola;
che tra le parti si era instau- rata una successiva corrispondenza, concernente l'importo del canone, definito, a seguito di valutazio- ne dell'U.T.E., in L.
4.200.000 annue;
che, dopo circa due anni di trattative, gli era stata inviata copia di un telex del 15.12.1992 della Direzione compartimentale di Palermo, recante risposta negativa al quesito ri- volto dalla Direzione provinciale circa la sussistenza 2 delle disponibilità finanziarie per procedere alla sti- pula della locazione;
assumeva che 1'Amministrazione nella conduzione delle trattative aveva violato i prin- cipi di correttezza e buona fede;
conveniva davanti al Tribunale di Messina il Ministero delle poste e teleco- municazioni per sentirlo condannare al risarcimento del danno, da ragguagliare all'importo dei canoni a partire dall'8.7.1991, nonchè alla esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. L'Ente Poste TA resisteva. Il tribunale, con sentenza del 13.5.1995, rigettava la domanda e compensava le spese. Pronunciando sull'appello del ND, al quale ave- va resistito l'Ente Poste TA, che, con appello incidentale, aveva impugnato la compensazione delle spese, la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 4.7.1998, rigettava l'appello principale, accoglieva quello incidentale, condannava il ND alle spese dei due gradi. Considerava: che la nota dell'8.7.1991 non costituiva una pro- - contrattuale, ma una semplice informativa sul posta prezzo della eventuale locazione, espressamente condi- zionata al riconoscimento da parte dell'Amministrazione della necessità di ampliamento dell'ufficio postale, e non poteva quindi ingenerare alcuna aspettativa nel 3 ND;
che nessuna violazione dei principi di correttez- e buona fede era ravvisabile nel comportamento tenu- za dall'Amministrazione a seguito della disponibilità to a procedere alla locazione manifestata dal ND (per 6.000.000 annue, poi elevato a L.il canone di L.
7.200.000 con nota del 27.5.1992), atteso che il tem- po decorso successivamente, sino alla conclusione nega- tiva della trattativa, era giustificato dall'esigenza di acquisire il parere dell'U.T.E. circa la congruità del canone (rilasciato il 30.9.1992), che costituiva presupposto necessario per la validità della delibera- zione di concludere il contratto, e che solo dopo aver ottenuto il detto parere poteva procedersi a richiedere la prescritta autorizzazione della Direzione comparti- mentale, subordinata alla sussistenza delle disponibi- lità finanziarie, che era stata negata con il telex del 15.12.1992, con conseguente interruzione della tratta- tiva. Avverso la sentenza il ND ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. Poste TA (successore a titolo universale del disciolto Ente Poste TA, già subentrato al Ministero delle poste). 4 ..... MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1175 C.C., omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione su pun- ti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto il comportamento tenuto dall'Amministrazione nel corso delle trattative non contrastante con i principi della correttezza e buona fede. Sostiene in particolare che:
1.1. erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che la nota dell'8.7.1991 costituiva semplice informa- tiva sul prezzo dell'eventuale locazione, subordinata al riconoscimento della necessità di ampliare l'ufficio postale, e non già proposta contrattuale;
erroneamente la corte territoriale ha rite- 1.2. ragionevole il tempo impiegato nuto dall'Amministrazione nell'istruzione della pratica, si- по al suo esito negativo, determinato dalla comunica- zione, con telex del 15.12.1992 della Direzione com- partimentale, della insussistenza delle disponibilità finanziarie, poichè tale accertamento, imposto da una circolare del 5.10.1990, avrebbe potuto essere compiu- to anche prima dell'acquisizione del parere dell'U.T.E. sulla congruità del canone. 5 2. Il motivo non è fondato.
2.1. Per quanto concerne il primo profilo di censu- va rilevato che si verte in tema di interpretazione ra, di atto negoziale, incensurabile in questa sede in quanto sorretta da adeguata motivazione.
2.2. Egualmente incensurabile, perché sorretto da congrua motivazione, è la valutazione compiuta dalla corte d'appello circa la ragionevole durata delle trat- tative, sul rilievo che la richiesta alla Direzione compartimentale circa la sussistenza della disponibili- tà finanziaria (alla quale era stata data risposta ne- gativa con telex del 15.12.1992) non poteva essere for- mulata prima di aver accertato la consistenza economica dell'impegno da assumere con la locazione, acquisita soltanto con la nota dell'U.T.E. del 30.9.1992, con la quale veniva ritenuta la congruità del canone annuo di L. 4.200.000 (a fronte di una richiesta di L.
7.200.000 formulata dal ND con raccomandata del 27.5.1992).
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 356 c.p.c., il ricorrente censura la mancata ammissione della prova sul danno subito dal ND.
4. Il motivo è infondato. Il rigetto della domanda di risarcimento precludeva 1' ammissione della prova sul danno. 6 5. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., deduce il ri- corrente che la corte d'appello avrebbe dovuto condan- nare il Ministero al pagamento delle spese dei due gra- di di giudizi.
6. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha adeguatamente motivato la statuizione sulle spese con riferimento al criterio della soccombenza.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. 1129,14 109T 456T 2,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione 65,13 in favore del resistente, che liquida in Euro.. oltre Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari. Così deciso in Roma 1'11.4.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. hians Хо шо A DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero ROWA Depositata in Cancelleria AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 CASS GIU. 2003 29/UG 2002 Versate €.Registrato in data Baile al :) 149.77 ILDIRETTORE DI CANCELLERIA (euro CENTOQUARANTANOVF/77 oggi, Umberto Cic p. Dirigente Area Servici (Dott.ssa Maria Graf FVPPO) Il Responsabile Serv iz 7 (Dr. M. RACQICHINI)