Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 1
L'omessa valutazione del rischio provocato dall'esposizione dei lavoratori dipendenti ai rumori dannosi, penalmente sanzionata dagli artt. 40 e 50 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/1999, n. 13719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13719 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 18/10/1999
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N. 3387
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Francesco NOVARESE Consigliere N. 10881/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EL NO, nato il [...]H a Motecassino, avverso la sentenza del Pretore di Macerata 14 dicembre 1998 n. 826, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt.40 c.1 e 50 lett. a) D.L.vo 15 agosto 1991 n.277, commesso in Belforte del Chianti il 12 agosto 1995 e condannato, con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, alla pena di L. 8 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vincenzo GERACI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata, quale colpevole del reato ascrittogli per aver omesso, quale titolare della Discoteca - Night Club Love Story, di procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro che richiedevano l'attuazione delle misura preventive e protettive prescritte dal D.L.vo 15 agosto n. 277, NO LL propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancata assunzione di una prova decisiva - Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.190 c.3 e 495 c.4 c.p.p. perché il Pretore, dopo aver ammesso la prova testimoniale, non aveva esaurito l'assunzione dei testi ed era passato alla discussione finale senza sentire le parti ed emettere alcun provvedimento di revoca;
2. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale - Violazione dell'art.2 c.3 c.p. - Prescrizione della contravvenzione contestata, perché il Pretore avrebbe dovuto prendere atto che il reato era stato accertato non nel 1996, come aveva erroneamente dichiarato il teste, ma nel 1995 e commesso nel mese di novembre- dicembre del 1994 e, di conseguenza, dichiarare estinto il reato, che la normativa precedente rispetto al D.L.vo 1991 n. 277 puniva con la sola pena pecuniaria, per prescrizione.
Il primo motivo è infondato.
È principio generalmente condiviso che l'error in procedendo previsto dall'art.606 c.1 lett. d) si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova decisiva, cioè una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa (Cass., Sez. VI, 10 novembre 1967 n. 10109, ric. Abatini;
Sez. IV, 5 settembre 1997 n. 8189, ric. Pinotti e altro;
Sez. II, 2 luglio 1997 n. 6403, ric. Papini, Cass. Sez. III, 17 febbraio 1999 n. 4140, ric. Sabato;
Sez. III, 19 marzo 1999 n. 7877, ric. Bini). Questo avviene quando la prova abbia per oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, porti a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o all'identificazione di un diverso autore, quali risultavano sulla base delle prove in precedenza raccolte, ma non già quando l'elemento nuovo che si chiede di provare sia costituito da una circostanza che non è in grado di influire ne' sulla ricostruzione del fatto, modificandone la porta rispetto alla norma incriminatrice contestata, ne' sull'identità dell'imputato, in quanto idonea soltanto a identificare un concorrente nello stesso reato (Cass., Sez.III, 12 luglio 1999 n. ric. Morelli). Non può parlarsi di omessa assunzione di prova decisiva con riferimento alla mancata escussione di tutti i testimoni indicati nella lista per il solo fatto che ne è stata autorizzata la citazione, perché la chiusura dell'esame testimoniale prima dell'esaurimento di tutti i testi della lista dev'essere intesa come esercizio in forma implicita della facoltà di revoca corrispondente al potere conferito al giudice dal secondo comma dell'art.468 c.p.p., applicabile al processo pretorile per affetto del rinvio del primo comma dell'art.567 c.p.p., di escludere le testimonianze che risultano sovrabbondanti e, quindi, sicuramente non decisive. Pertanto la situazione processuale dedotta non realizza automaticamente il vizio previsto dall'art.606 lett. d) c.p.p. perché non si è dimostrato, in contrasto con la decisione implicita del Pretore, che le testimonianze escluse fossero decisiva. Analoga infondatezza inficia il secondo motivo.
Il ricorrente deduce a sostegno dell'accezione di prescrizione un presunto errore di data commesso nella sua deposizione testimoniale dal verbalizzante, la cui rilevazione esige un accertamento di fatto precluso al giudizio di legittimità.
L'eccezione risulta, per altro verso, destituita di fondamento perché l'omessa valutazione del rischio provocato dell'esposizione dei lavoratori dipendenti ai rumori dannosi, penalmente sanzionata dagli artt.40 e 50 D.L.vo 15 agosto 1991 n.277 configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza cessa o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro, che provvede all'adempimento dell'obbligo posto a suo carico dalla legge o con la pronuncia della sentenza di primo grado (Cass., Sez. III, 3 aprile 1998, n. 4133, ric. Bo). In ipotesi di successione di leggi penali e in forza della struttura unitaria del reato permanente, che ne preclude la scissione in più reati, parte dei quali anteriori e parte posteriori alla nuova legge (Cass., Sez. I, 12 gennaio 1999 n. 5537, ric. Cartillone), quando la permanenza, iniziata sotto la prima legge, si protrae dopo l'entrata in vigore di quella successiva, che considera come reato il medesimo fatto limitandosi a punirlo più gravemente, la condotta criminosa resta unica ed è punita con le pene prevista dalle disposizioni della legge in vigore. Tale regola vale anche per la prescrizione, il cui termine si calcola in base alla sanzione prevista dalla legge successiva e che ai sensi dell'art.158 c.p. decorre dalla cassazione della permanenza della condotta, unitariamente considerata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999