Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2471
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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Massime1

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante previsto dall'art. 7 della legge 14/8/1971 n. 817 spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da continuità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza poter essere esteso alla diversa ipotesi di fondi separati da un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico, a nulla rilevando che detto corso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell'elenco delle acque demaniali, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi.

Commentario1

  • 1Prelazione agraria del confinante e corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali. "
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 15 ottobre 2014

    Di seguito un breve estratto della Giurisprudenza corrente in tema di prelazione agraria del confinante e separazione dei fondi ad opera di corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali e strade vicinali. Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle; in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2471
Data del deposito : 20 febbraio 2001

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