Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante previsto dall'art. 7 della legge 14/8/1971 n. 817 spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da continuità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza poter essere esteso alla diversa ipotesi di fondi separati da un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico, a nulla rilevando che detto corso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell'elenco delle acque demaniali, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi.
Commentario • 1
- 1. Prelazione agraria del confinante e corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali. "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 15 ottobre 2014
Di seguito un breve estratto della Giurisprudenza corrente in tema di prelazione agraria del confinante e separazione dei fondi ad opera di corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali e strade vicinali. Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle; in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, difeso dall'avvocato GATTI GERARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT BI, NT AZ, NT TA, quali eredi di NT BR, AZD AGRICOLA GREPPOLISCHIETO SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 17036/98 proposto da:
AZD AGRICOLA GREPPOLISCHIETO SRL, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato studio BEVIVINO GIUSEPPINA, difeso dall'avvocato ZAGANELLI STELIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
VI EN, NT BI, NT AZ, NT TA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 17612/98 proposto da:
NT BI, ASSEGNATARIO FONDO CONTROVERSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORSICA 19, presso lo studio dell'avvocato MANDEL VITTORIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
VI EN, AZD AGRICOLA CREPPOLISCHIETO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 143/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 14/5/1998, depositata il 15/06/98; RG.53/1983, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GERARDO GATTI;
udito l'Avvocato ULISSE BARBANI (per delega avv. Stelio Zanganelli);
udito l'Avvocato VITTORIO MANDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ME IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.5.1978 TT ME, assumendo la violazione del diritto di prelazione ex art. 7 l. n. 817/1971, spettantegli quale coltivatore diretto e proprietario del fondo confinante con il tenimento rustico denominato "le piane" della superficie di ha 30.63.40 in agro di Piegero, che l'Azienda agricola IS RL aveva venduto con atto per Notaio Donati Guerrieri dell'11.5.1977 a NT BR per il prezzo di L. 6.000.000, esercitava nei confronti dell'acquirente l'azione di riscatto davanti al Tribunale di Orvieto.
Instauratosi il contraddittorio, il NT contestava la domanda, deducendo che l'TT non aveva la necessaria capacità lavorativa, non era confinante in quanto i due fondi non erano contigui e ad ogni modo aveva in precedenza rinunciato al diritto di prelazione. Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per danni. Infine chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa per garanzia la società IS, che, ritualmente citata, si costituiva nel giudizio contestando la domanda dell'TT per gli stessi motivi. Svolta l'istruttoria, con sentenza emessa il 6.10.1982 il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendo che difettava nella specie la contiguità tra i due fondi. Escludeva pure la legittimazione dell'attore all'esercizio del diritto di prelazione sulla base della detta rinuncia.
Avverso la sentenza l'TT proponeva appello, cui resistevano il NT (e poi gli eredi dello stesso) e la IS, che proponevano anche appello incidentale (il NT lo proponeva pure nei confronti dell'Azienda agricola ex artt. 1479 e 1483 c.c.). La Corte d'appello di Perugia con sentenza 14.5-5.6.1998 rigettava l'appello principale dell'TT confermando la decisione di primo grado (e non accoglieva gli appelli incidentali). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso TT ME svolgendo quattro motivi.
Hanno resistito con controricorsi NT IO, quale assegnatario del fondo controverso a seguito di divisione, e l'Azienda agricola IS RL che hanno rispettivamente proposto, inoltre, ricorsi incidentali subordinati, affidati l'uno a tre motivi e l'altro a due.
Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti.
2. Avendo i giudici di merito escluso, nella specie, la contiguità tra i due fondi per la presenza tra essi del fosso denominato "del Poderetto", col primo motivo, basato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 817/1971 e 8 l. n. 590/1965 in relazione all'art. 897 c.c., TT ME, ricorrente principale, censura l'impugnata sentenza per avere la Corte territoriale ignorato e violato l'art. 897 c.c. Assume in proposito che il fosso in questione non è già un "corso d'acqua", come definito dai primi giudici, ma niente di più di un solco, ed infatti non è indicato nell'elenco dei corsi d'acqua demaniali, per cui il fosso stesso va presunto comune e ritenuta, di conseguenza, la contiguità tra i fondi.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata rileva che il fosso de quo è inquadrabile nel bacino imbrifero relativo alla zona in cui ricade il terreno per cui è causa, garantisce l'equilibrio idrico dei luoghi, soddisfa interessi pubblici.
A nulla rileva, soggiunge altresì la Corte territoriale al riguardo, che il fosso a volte sia in secca e che sia o meno inserito tra le acque demaniali.
In tal modo è stato pertanto evidenziato, con incensurabile giudizio di fatto, che non di solco che assolve la funzione di scolo delle acque provenienti dai due predii si tratta, quanto invece di fosso che costituisce un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico.
Insistendo comunque il ricorrente nel fatto che esso è escluso dal novero delle acque pubbliche o demaniali, non essendo infatti indicato nell'elenco dei corsi d'acqua demaniali, va ribadito che l'iscrizione delle acque in apposito elenco non riveste alcun valore o efficacia costitutiva della pubblicità di esse, bensì ricognitiva e dichiarativa della pubblicità delle stesse. per cui, posto che gli elenchi non sono costitutivi ma soltanto dichiarativi della demanialità delle acque, possono esservi anche acque pubbliche non segnate negli elenchi, preminentemente rilevante essendo la obiettiva attitudine dell'acqua a servire - come ritenuto nella specie - al pubblico interesse (cui si riferiscono sia l'art. 3 del D.L. n. 2161/1919 che l'art. 1 T.U. n. 1775/1933).
L'acquisto del carattere pubblico di un corso d'acqua investe poi tutti gli elementi che concorrono alla formazione dello stesso, sicché in relazione al caso in esame non può non considerarsi che il fosso "del Poderetto" è alimentato a monte dal fosso "delle Vignaie" e affluisce a valle nel fosso "della Jerna", e tutti insieme appartengono ad un medesimo bacino imbrifero, svolgendo concretamente la funzione di garantire l'equilibrio idrico di una parte del territorio soddisfacendo così un interesse di pubblica utilità. È inidonea ad escludere la demanialità la circostanza - come ritenuto nel caso dalla Corte di meritoche tale fosso per alcuni periodi sia "in secca" e "guadabile", giacché si desume dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904 che quei rivi che alimentano a valle (come accade per il fosso in argomento rispetto a quello "della Jerna") corsi d'acqua di maggiore capienza ne formano parte ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.
Significativa, d'altronde, ovvero ricordata in un'ottica soltanto definitoria, è la norma dell'art. 1 della l. n. 36/1994, che dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche".
2.1. La natura demaniale del fosso "del Poderetto", quale accertata dalla Corte territoriale perugina, vale dunque ad escludere di per sè l'applicabilità dell'art. 897 c.c., e, più in generale (e per quanto più direttamente interessa) la materiale contiguità tra i due fondi, in quanto intersecati - gli stessi - da un fosso di proprietà pubblica.
L'ipotesi di comunione del fosso - e quindi della contiguità tra i fondi - è, a tenore dell'art. 897 c.c., invero riferita a fossi destinati a raccogliere le acque scolaticce normalmente defluenti dai terreni a monte, gli scoli di acque piovane, di acque di irrigazioni e di acque bianche eventualmente provenienti da edifici (v. Cass. n. 1017/1976), mentre quello in oggetto è per se stesso un naturale corso d'acqua, che è alimentato a monte da altro corso d'acqua ("delle Vignaie") e fa parte del bacino imbrifero interessante il territorio cui appartengono i fondi delle parti in causa.
3. Col secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della contiguità dei fondi, deducendosi che, in ragione, delle peculiari finalità poste dalla normativa speciale, la Corte di merito, più che la contiguità fisica tra i fondi, avrebbe dovuto indagare circa la sussistenza di una contiguità funzionale tra gli stessi.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Se è vero, infatti, che - non stabilendo il legislatore quando due fondi possono considerarsi contigui ai fini della prelazione del confinante ex art. 7 l. n. 817/1971 - la giurisprudenza ha oscillato tra la concezione secondo cui fosse sufficiente una contiguità anche solo funzionale, nel senso della idoneità dei fondi, anche se separati, ad essere accorpati in un'unica azienda agraria, e la concezione per la quale tra i fondi dovesse sussistere contiguità fisica o materiale, ossia un contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, attualmente prevale - specie dopo l'intervento compositivo delle Sezioni Unite (sent. n. 2582/1988)- la concezione della contiguità materiale (v. Cass. n. 1004/1991, n. 1331/1994, n. 9399/199, n. 1244/1995), dalla quale, in assenza di convincenti e decisivi argomenti contrari, e per il risultato di certezza che la informa, non v'è ragione di discostarsi.
Tale indirizzo, infatti, muove, sul piano ermeneutico, dal criterio che, ponendo la disciplina sulla prelazione agraria dei limiti al principio della libera negozialità e circolazione dei beni, la relativa normativa non possa che essere interpretata in senso strettamente lessicale e letterale, e comunque restrittivo. Non condivisibile è, d'altronde, l'assunto di parte ricorrente di far rientrare nel concetto di materializzazione della linea di confine anche i fossi di qualunque tipo interposti tra due fondi, richiamando all'uopo Cass. n. 13558/91, poiché diversa è l'ipotesi da questa considerata, essa riferendosi di fatti alla "esistenza" tra i due fondi di "un piccolo solco per lo scolo delle acque piovane provenienti dai due predii".
Nella fattispecie all'esame, viceversa, trattasi, come asserito dalla Corte territoriale, di "fosso di pendenza elevata ai lati, quanto a pareti, e quindi molto incavato nel terreno, determinando difficoltà di attraversamento ed una distinzione tra i terreni che si affacciano sulle sue sponde", soggiungendosi che "il corso d'acqua rappresenta un limite naturale".
La giurisprudenza richiamata finisce, dunque, per ... portare acqua alla inapplicabilità, in uno dei casi di quello in esame, dell'art. 897 c.c.
4. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 214, 215, 220 e 225 c.p.c. in relazione all'art. 2719 c.c. e omessa motivazione circa l'inutilizzabilità della scrittura privata contenente l'asserita rinuncia alla prelazione da parte di esso TT, da lui disconosciuta e impugnata di falso.
Col quarto motivo è denunciata violazione dell'art. 2113 c.c. in relazione all'art. 409 C.p.c. e omessa motivazione sull'eccepita nullità della rinuncia preventiva alla prelazione. Questi due mezzi, da valutare, per le connessioni tra essi esistenti, contestualmente, sono a loro volta inammissibili, avendo la Corte territoriale motivato che "il documento disconosciuto dall'TT ... si pone come elemento di contorno all'accennato difetto di requisito essenziale [ovverosia del requisito della contiguità] che impedisce ogni ulteriore esame di merito, pur potendosi condividere quanto argomentato dal Tribunale di orvieto in ordine alla rinuncia preventiva al diritto di prelazione e, quindi, all'esercito del diritto di riscatto", si da derivarne la carenza di interesse dell'TT a proporre le relative questioni. La Corte, infatti, ha prospettato solo in via ipotetica ("pur potendosi") la condivisibilità del giudizio sul punto espresso dal giudice di prime cure, giacché, in effetti, non ha emesso la sua decisione dopo aver preso in considerazione tale documento, al cui delibazione è stata invece ritenuta assorbita a seguito dell'esclusione del pregiudiziale ed indefettibile requisito della contiguità tra i fondi, che ha costituito la ratio decidendi essenziale.
5. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. In tale pronuncia restano assorbiti il ricorso incidentale subordinato - cioè condizionato all'accoglimento di quello principale - del NT (col quale si è addotta la mancata valutazione della qualità di imprenditore commerciale dell'TT, riflettentesi sulla attività di coltivatore diretto dello stesso, la mancata dimostrazione della coltivazione biennale del fondo e della non avvenuta alienazione di fondi da parte del medesimo TT, il difetto di motivazione in ordine alla propria domanda riconvenzionale per danni, la violazione, falsa ed errata interpretazione di norme di legge e difetto di motivazione in ordine alla domanda di garanzia per evizione svolta nei confronti della IS) e il ricorso incidentale subordinato della Azienda Agricola IS RL (col quale si è lamentata la mancata disamina della sussistenza della qualità di coltivatore diretto dell'TT, nonché la mancata dimostrazione da parte dello stesso dei detti medesimi requisiti della coltivazione biennale e della alienazione di fondi). Le spese del presente giudizio di Cassazione sono compensate per giusti motivi tra le parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001