Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
L'ordinanza con cui, all'esito del giudizio (nella specie di applicazione della pena), il sequestro probatorio è convertito in sequestro conservativo, è ricorribile per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Marito favorisce prostituzione della moglie? Condannato (Cass. 15502/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2019
Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2012, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
% 3265 /1 3 65 + сп сен а REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALDO FIALE Dott. N. 7703/2012 - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO N. 49501/2011 LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) UK JA N. IL 01/12/1964 avverso la sentenza n. 2220/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del 07/10/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. mihiluto a del ricono Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto UK MA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Bergamo ha applicato in data 7 ottobre 2011 la pena concordata dalle parti per il reato del articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90 disponendo contestualmente, tra l'altro, il mantenimento del sequestro del denaro come sequestro conservativo ai fini di garantire il pagamento della multa inferta. Deduce in questa sede il ricorrente: a) la mancanza di motivazione sulla insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 129 c.p.p.; b) l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla conversione del sequestro probatorio della somma di denaro in sequestro conservativo. Lamenta in particolare la difesa l'insussistenza del requisito del periculum in mora assumendo mancare nella specie una ragionevole e motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato ed essere insufficiente sul punto la motivazione che si sostanzia in un generico riferimento alle condizioni personali della imputato. Considerato in diritto Il primo motivo si rivela sostanzialmente inammissibile in quanto, come osservato dal procuratore generale della Corte, la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale, può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione soltanto se dal testo della sentenza impegnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (ex plurimis Sez. 1 n. 4688 del 10 gennaio 2007 RV 236622). Si deve ritenere invece fondato il secondo motivo di ricorso. Sul punto il procuratore generale nella sua requisitoria ha espresso delle riserve sostenendo l'inammissibilità in parte qua del ricorso per un verso rilevando che le impugnazioni contro le misure cautelari si sviluppano sempre in un procedimento incidentale parallelo rispetto a quello principale e per altro verso che in ogni caso il ricorso dovrebbe essere trattato nelle forme dell'art. 127 cpp, come peraltro riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14 del 6.11.1992, RV 192206. Il Collegio ritiene di non dovere aderire a tali prospettazioni per le ragioni di seguito indicate. Il tribunale di Bergamo ha evidentemente fatto applicazione nella specie di quanto disposto dall'art. 262 comma 2 cpp. Tale disposizione prevede, infatti, che la restituzione delle cose sequestrate, quando non è più necessario mantenere il sequestro per fini di prova, non è ordinata se il giudice dispone a richiesta del pubblico ministero o della parte civile che sulle - cose appartenenti all'imputato sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 cpp. Ora è senz'altro pacifico che anche in sede di patteggiamento possa provvedersi al riguardo (così Sez.4 sentenza n. 22656 del 19.5.2005 - RV 231795 - che ritiene la лр competenza a provvedere del giudice che abbia dato lettura del dispositivo della sentenza di patteggiamento nella fase antecedente al deposito delle motivazioni). Per quanto attiene all'impugnazione del provvedimento di conversione si deve rilevare, inoltre, che nell'unico precedente specifico rinvenibile, questa Corte ha affermato il principio per cui contro il provvedimento che, a norma dell'art. 262 comma secondo, cod. proc. pen. abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, il ricorso diretto per cassazione. (Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 30/09/1993 Rv. 195237). Anche se è invero discussa sul piano generale la ricorribilità diretta in cassazione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo (in senso negativo, ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009 Rv. 243707; contra Sez. 5, Sentenza n. 5021 del 17/12/2003 - Rv. 228071- che ha, invece, affermato la legittimazione a proporre ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse avverso il provvedimento di sequestro conservativo), ritiene il Collegio che sul piano empirico non vi possa essere in realtà alternativa a quella del ricorso diretto nel caso in cui la sentenza di merito dispositiva del sequestro conservativo sia soggetta unicamente al ricorso per cassazione. Ove si dovesse instaurare un procedimento autonomo, come prospettato dal PG, con il necessario passaggio dinanzi al tribunale del riesame, infatti, finirebbe per rendersi inutile l'impugnazione stessa del provvedimento di conversione del sequestro in quanto, come noto, per effetto di quanto disposto dall'art. 320 cpp, il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna. E' evidente infatti che il passaggio in giudicato della sentenza, come osservato in altre decisioni di questa Corte, renderebbe inammissibile la proposizione dell'istanza di riesame. (Sez. 3, Ordinanza n. 13981 del 16/11/2011 Rv. 252370). Né vale eccepire che il rimedio del riesame si pone in deroga al principio generale dell'art. 586 cpp in quanto tale deroga è all'evidenza motivata solo dalla esigenza di rafforzare il sistema delle garanzie per il soggetto che subisce il provvedimento mentre nella specie sarebbe invece per quest'ultimo motivo di pregiudizio. Ammessa dunque la ricorribilità diretta del provvedimento impugnato non sembra assumere decisivo rilievo il problema della trattazione unitaria dei motivi di ricorso. Peraltro proprio nel caso in esame la circostanza che il provvedimento di conversione del sequestro sia inserito nella sentenza di patteggiamento giustifica pienamente sul piano logico, a parere del Collegio, che il ricorso sulla tale statuizione sia trattato unitamente a quello sulla carenza dei presupposti per l'applicazione della pena su richiesta. La disposizione in questione risulta infatti finalizzata proprio ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria. Anche l'ulteriore problematica cui fa cenno il PG il quale sostiene che l'impugnazione del provvedimento di cui all'art. 262 co. 2 cpp andrebbe in questa sede trattata con le forme dell'art. 127 cpp. non sembra decisiva. La scelta di procedere nelle forme dell'art. 611 cpp è evidentemente legata alla circostanza che il patteggiamento risulta intervenuto prima della celebrazione del giudizio ed è in conformità con quanto indicato dalle sezioni unite con la sentenza n. y 295 del 12/10/1993 (Rv. 195617) ma, in ogni caso, non vi è interesse sostanziale ad affrontare la questione nella specie. Il principio del contraddittorio risulta comunque assicurato e certamente non vi è interesse nemmeno per il ricorrente ad affrontare la questione in quanto le ragioni di quest'ultimo devono essere senz'altro riconosciute. Nel merito si deve infatti rilevare che, come già affermato da questa sezione, ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Sez. 3, Sentenza n. 26559 del 30/04/2009 Rv. 244371) e che su tali aspetti il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione. Ora è agevole rilevare che sul punto non vi è alcuna motivazione, il che certamente rileva sotto il profilo della violazione di legge. E dunque la sentenza va necessariamente annullata sul punto. L'annullamento deve essere con rinvio. Il giudice di merito dovrà infatti verificare dandone espressamente conto in motivazione alla luce dei criteri indicati la ricorrenza delle condizioni per la - - statuizione di cui al comma 2 dell'art. 262 cpp, disponendo altrimenti la restituzione del denaro per il quale è stata evidentemente in precedenza esclusa la obbligatorietà. della confisca. Fatta eccezione per il caso indicato dall'art. 622 citato, il provvedimento di sequestro non può sopravvivere, infatti, dopo che la sentenza sia divenuta definitiva. Conclusivamente la sentenza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Bergamo limitatamente alla statuizione relativa al sequestro conservativo mentre va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
PQM
La Corte Suprema di CassazioneThe Trikes B conservativo e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 幺 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al sequestro Roma, 29.11.2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Sprutin ん Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 GEN 2013 IL IL CANCELLIERE CORTE BU Luana Mariani