Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 26559
CASS
Sentenza 30 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Fattispecie nella quale l'annullamento con rinvio è stato disposto per aver il giudice correlato il "periculum" di insolvenza esclusivamente alla modesta fonte reddituale del condannato).

Commentari2

  • 1Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012

  • 2Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 26559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26559
Data del deposito : 30 aprile 2009

Testo completo