Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Fattispecie nella quale l'annullamento con rinvio è stato disposto per aver il giudice correlato il "periculum" di insolvenza esclusivamente alla modesta fonte reddituale del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 26559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26559 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/04/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00965
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 037670/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC AN N. IL 07/02/1974;
avverso SENTENZA del 08/10/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 4/4/2002, rideterminava in anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa la pena inflitta a AN NC in relazione ai reati di acquisto e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina), disponendo, su richiesta del Procuratore Generale, a garanzia dei crediti ex art. 316 c.p.p., il sequestro della somma di L. 23 milioni, rinvenuta nella disponibilità del AN all'atto dell'arresto.
2- A seguito di ricorso proposto dal AN, questa Corte - Sezione 4^, - con sentenza in data 20/11/2007, annullava la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova limitatamente al disposto sequestro conservativo, censurando la Corte di merito laddove si era limitata ad affermare che sulla somma sequestrata - non confiscabile perché non riferibile al reato - doveva essere mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p., "senza consentire alcun controllo e valutare la posizione economica del ricorrente, gestore di un ristorante".
3- Con la sentenza attualmente impugnata, la Corte di Appello di Genova, giudicando in sede di rinvio, disponeva il sequestro conservativo sulla somma di denaro sequestrata al prevenuto in data 18/2/1999, affermando che l'unico reddito accertato, in assenza di prove circa fonti patrimoniali diverse, era rappresentato dallo stipendio dell'imputato, ammontante ad Euro 1.244,00 netti: con la conseguenza che i crediti dello Stato attinenti alla multa di 20.000,00 Euro (quand'anche riducibile a 10.000,00 Euro per effetto del condono ex L. n. 241 del 2006), alle spese dei diversi gradi di giudizio e di mantenimento in carcere erano esposti alla perdita della loro garanzia.
4- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del AN, lamentando:
4.1) violazione dell'art. 316 c.p.p. in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto eseguibile, nei confronti del prevenuto, un provvedimento di natura cautelare, malgrado fosse ormai esaurita la fase di merito: invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto preliminarmente considerare che, al momento di pronunciarsi in sede di rinvio, erano venute meno le condizioni processuali per poter disporre la misura in oggetto, "avendo il giudicato formatosi a seguito della sentenza 20/11/2007 della Corte di Cassazione definitivamente accertato il merito dei fatti in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato";
4.2) la Corte territoriale aveva effettuato la prognosi di incapienza del AN, desumendo tale circostanza dal "reddito certamente non elevato" percepito dal prevenuto come lavoratore dipendente. Tuttavia, operando una sostanziale inversione dell'onere della prova, aveva attribuito al ricorrente il compito di fornire la prova della disponibilità finanziaria attraverso cui poter far fronte al debito contratto, senza indicare elementi certi ed univoci di depauperamento del patrimonio ed, anzi, motivando in contrasto con la pur riconosciuta corretta condotta processuale ed extraprocessuale del AN.
5- Con successiva memoria difensiva veniva prodotta copia dell'ordinanza dell'11/12/2008 del Tribunale di Sorveglianza di Genova - definitiva il 22/1/2009 - che, a seguito dell'esito positivo del periodo di affidamento in prova al Servizio Sociale cui il AN era stato ammesso in espiazione della condanna di cui trattasi, aveva dichiarato estinte la pena detentiva e pecuniaria ed ogni altro effetto penale della condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6- Il primo motivo di ricorso (cfr. 4.1) è inammissibile. La censura con esso proposta, contestando il potere della Corte di Appello di mantenere in vita il sequestro conservativo già disposto nella precedente fase di merito del presente processo, si indirizza, in realtà, contro la sentenza della Sezione 4^ di questa Corte di legittimità del 20/11/2007, che, pur definendo il merito del processo con la conferma sul punto della sentenza impugnata, l'ha annullata limitatamente al disposto sequestro conservativo, ma ha anche deciso il rinvio per una nuova valutazione in ordine ai presupposti sostanziali del già emanato sequestro conservativo. In tal modo la Cassazione, nella precedente sentenza, ha implicitamente ritenuto la legittimità, sotto l'aspetto processuale, di una conferma, da parte del giudice di rinvio, del provvedimento di sequestro conservativo, legittimità che, quindi, non può essere più contestata dal ricorrente.
7- È, invece, fondata la seconda censura (cfr. 4.2).
L'art. 316 c.p.p., sempre il comma 1 recita: "Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il Pubblico Ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato... ". Ciò significa che, a fronte di una richiesta di sequestro conservativo, il giudice che procede deve verificare non solo l'esistenza dei crediti statali c.d. "endoprocessuali", che si intendono garantire attraverso la misura cautelare (pene della multa e dell'ammenda, spese del procedimento, spese di mantenimento in carcere, sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende), ma anche il pericolo fondato di dispersione delle garanzie ed il fatto che i beni da sottoporre a sequestro conservativo siano congrui e non chiaramente eccedenti rispetto all'ammontare dei crediti da garantire.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il "periculum in mora", che deve essere concreto e va, pertanto, ritenuto in base a circostanze di fatto riferibili tanto alla consistenza patrimoniale dell'imputato, quanto alla sua condotta processuale o extraprocesuale, dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", l'eventualità di un depauperamento del patrimonio medesimo o l'intenzione del soggetto di sottrarsi all'adempimento del credito.
Da ciò consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore "da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo" (cfr. Cass. Sez. 1^, 2/4/1996 n. 2128, Fedele;
Sez. 6^, 11/2/1996 n. 111, Mainolfi).
8- Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto "giustificato" il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. "stante la necessaria prognosi di perdita di garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato-debitore del tutto insufficiente a coprire il suo debito " (cfr. sent. impugnata).
In buona sostanza, il periculum di insolvenza del AN è stato correlato esclusivamente alla sua modesta fonte reddituale, malgrado la sentenza di annullamento (cfr. pag. 7) avesse enunciato il principio di diritto secondo il quale la norma "affida la legittimità dell'esercizio del potere cautelare ad una........motivata prognosi di perdita della garanzia.... desunta (sia) da elementi concreti che ne costituiscano sintomo, quali la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo, (sia) da manifestazioni di scorrettezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale o extra processuale" riferibili al soggetto, non mancando di osservare come la disposta misura si ponesse anche in contrasto con il riconosciuto "corretto comportamento processuale" del AN.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che dovrà accertare sia il periculum in mora, sia la congruità della somma sottoposta a sequestro, anche alla luce del sopravvenuto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in data 11/12/2008, che ha dichiarato l'integrale estinzione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009