Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
Sulla richiesta di sequestro conservativo proposta dal P.M. dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di patteggiamento, ma prima del deposito della sentenza, è tenuto a provvedere il giudice che ha pronunciato la sentenza. Il processo di merito, che costituisce la sede esclusiva della richiesta del sequestro conservativo, non si esaurisce con la sola lettura del dispositivo di sentenza, perchè ad esso appartiene anche l'adempimento del deposito della motivazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3265 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3265 Anno 2013 Presidente: FIALE ALDO Relatore: SARNO GIULIO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BOUKHSIBI JAMAL N. IL 01/12/1964 avverso la sentenza n. 2220/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del 07/10/2011 — sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO; lette/sete le conclusioni del PG Dpa. &LA, – ‘- Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 29/11/2012 Considerato in diritto Il primo motivo si rivela sostanzialmente inammissibile in quanto, come osservato dal procuratore generale della Corte, la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2005, n. 22656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22656 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 19/05/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1089
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 010053/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OK TA, nato in [...] n. IL 25/07/1972;
avverso ORDINANZA del 07/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 7.2.2005 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro conservativo di e. 8.010,00 e dinari 7.400,00 emesso il 31.12.2004 dal GUP dello stesso Tribunale nei confronti di OK AY, che era stato giudicato a norma dell'art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 6, D.P.R. 309/90. Il giudice di merito ha ritenuto rituale la decisione adottata dallo stesso GUP, essendo stata la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa mediante lettura del dispositivo il 9.11.2004, ma la motivazione depositata il 9.12.2004, dopo la richiesta di sequestro del P.M. del 7.12.2004. Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto, quindi, doversi identificare il "giudice che procede", al momento della richiesta del P.M., nel GUP.
Lo stesso giudice ha poi ritenuto sussistere il fumus e il periculum in considerazione con l'esito del processo, con l'entità della pena pecuniaria applicata, e la personalità dell'imputato che non risulta avere altri beni che garantiscano la soddisfazione dei crediti dello Stato.
OK AY ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 125, comma 1, 178 lett. a), 179, 316, comma 1, c.p.p.. Il ricorrente ha sostenuto che, pur essendo innegabile che la fase processuale si conclude con il deposito della sentenza, il provvedimento che ha disposto il sequestro è intervenuto successivamente a tale deposito, e stante il rapporto servente tra la cautela conservativa e la decisione di merito, da un lato deve considerarsi inattuabile la disposizione del GUP, e dall'altro l'impossibilità di disporre il sequestro conservativo da parte del giudice di legittimità. Infine, il ricorrente ha sostenuto che l'art. 317, 2 comma, c.p.p., nel riferirsi alle decisioni da adottare in tema di sequestro conservativo da parte del giudice in possesso degli atti, pur in presenza di impugnazione, si applica solo alle sentenze appellabili, e non a quelle solo ricorribili per Cassazione, come quelle di patteggiamento, e che non essendosi provveduto nella fase di merito, l'applicazione del sequestro non era quindi più attuabile. Osserva il Collegio che la questione proposta dal ricorrente va risolta tenuto conto del chiaro tenore letterale e logico delle disposizioni di cui agli artt. 316. 1 comma, e 317, 2 comma, c.p.p.. La prima norma stabilisce che l'istanza di sequestro conservativo va proposta dal pubblico ministero "in ogni stato e grado del processo di merito". L'art. 317, 2 comma, dispone che "se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione".
La giurisprudenza di legittimità si è condivisibilmente espressa sul punto dedotto dal ricorrente, ritenendo che "il processo di merito, che costituisce il limite temporale entro il quale il P.M. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante" (Cass.
9.4.1998 n. 1322; conforme Cass.
8.5.1998 n. 1706). Al riguardo va infatti sottolineato che l'art. 548 c.p.p. ("Deposito della sentenza"), pur essendo collocato tra gli "Atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio del processo di merito (Libro 7^), che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza. Non rileva, dunque, che la richiesta del P.M., nella specie, sia intervenuta dopo la lettura del dispositivo in udienza, non essendo esaurita la fase di merito, di cui all'art. 316, 1 comma, c.p.p.. Integra tale convincimento, già sufficientemente sorretto dalla lettura dell'art. 316, la disposizione successiva (art. 317, 2 comma), la quale attribuisce al giudice di merito presso cui sono gli atti del processo, anche se soggetto ad impugnazione, la competenza a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo. Tali considerazioni assorbono il rilievo, peraltro esatto, del ricorrente sulla competenza del solo giudice di merito, e non di quello di legittimità, ad emettere il sequestro conservativo, questione superata dalla circostanza che il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice di merito, il quale, per potere decidere, era sicuramente in possesso degli atti.
Ne consegue che è, invece, infondata, per le ragioni esposte, la tesi che anche la decisione del giudice di merito debba intervenire prima del deposito della motivazione della sentenza, essendo invece sufficiente, a norma del citato 2 comma dell'art. 317, che gli atti si trovino ancora presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnabile.
Il ricorso va, quindi, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005