Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 7007 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI - R.G.N. 23136/99 - Consigliere www Cron. 19695 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere - Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere- Ud. 19/03/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI FABIANI, PICCIOTTO, GIUSEPPE VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA LUCCHINI FRANCO, 2002 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e dell'avvocato 1151 -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avverso la sentenza n. 141/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 30/07/99 R.G.N. 206/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Parma, depositato l'11 settembre 1997, il signor CO CC lamentava che l'INPS gli aveva erogato l'indennità di mobilità, di cui alla legge n. 223 del 1991, per un periodo inferiore a quello spettante. Assumeva che, essendo nato il [...], ed avendo quindi compiuto i cinquanta anni durante la erogazione della indennità, aveva diritto alla stessa per un periodo di 36 mesi e non per un periodo di 24 mesi, quest'ultimo previsto per coloro che avessero compiuto i 40 anni e non superato i 50. In subordine chiedeva l'erogazione dell'indennità quantomeno fino al 23 febbraio 1997, data fino alla quale si era protratto il suo stato di disoccupazione. Instaurato il contraddittorio, l'INPS, costituitasi, si opponeva alla domanda. Con sentenza del 20 gennaio 1999 il Pretore accoglieva il ricorso. L'appello dell'Istituto previdenziale, cui resisteva l'assicurato, veniva accolto dal Tribunale di Parma solo in relazione al secondo, subordinato motivo. I giudici di secondo grado ritenevano che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'anzianità anagrafica, utile per stabilire il periodo massimo di erogazione della indennità di mobilità, rilevasse non con riferimento esclusivo alla data iniziale di iscrizione nelle liste di mobilità, ma anche se raggiunta nel corso del periodo di erogazione della predetta indennità. 3 Rilevato che la ratio della disposizione è di assicurare ai lavoratori in mobilità un trattamento inversamente proporzionale all'età, in considerazione del fatto che i più anziani hanno maggiori difficoltà a reperire una nuova occupazione, ritenevano illogico non riconoscere lo stesso trattamento sia a coloro che avessero compiuto i cinquanta anni al momento della decorrenza della prestazione, sia a coloro che li compissero nel corso del godimento della stessa. Accoglievano, però, il secondo motivo di appello, limitando l'ulteriore periodo di indennità alla durata effettiva di disoccupazione, protrattasi solo fino al 24 febbraio 1997. - -Per la cassazione di tale decisione sentenza dell'8/30 luglio 1999 ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'assicurato si è costituito depositando solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la difesa dell'INPS sostiene che il chiaro tenore testuale dell'art. 7 citato, con l'uso del participio passato ("lavoratori ... che hanno compiuto.."), manifesta la volontà del legislatore di doversi avere riguardo al requisito dell'età anagrafica al momento in cui si perfeziona il diritto alla prestazione e non, invece, alla età che si raggiunge durante il godimento della indennità di mobilità. Il ricorso è fondato. La questione è già pervenuta all'esame della Corte e decisa, con sentenza n. 82 del 5 gennaio 2001, nel senso sostenuto dall'INPS. La relativa massima così recita: "L'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale dispone che i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, primo comma, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni', va interpretato nel senso che il requisito dell'età, ai fini della insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio di cui si tratta, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento della indennità di mobilità, non essendo, invece, rilevante la maturazione dello stesso requisito in costanza di prestazione. L'elevazione del periodo di godimento del beneficio in questione rappresenta, infatti, una deroga alla regola generale alla durata dello stesso, come tale insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale". Alla luce di tale decisione ( e di quella, conforme, del 27 aprile 2001, n. 6138), le cui motivazioni il Collegio pienamente condivide, il ricorso dell'INPS va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto della domanda proposta dal signor CO CC nei confronti dell'INPS. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, il soccombente non è tenuto a rimborsare all'INPS le spese 5 dell'intero giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da CO CC nei confronti dell'INPS; nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19 marzo 2002. b zlichen luult Il cons. estensore Il Presidente Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 MBG 2002. IL CANCELLIERE