Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen., non è la condizione di "attuale" coabitazione dei coniugi, ma l'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona. (Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 17788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17788 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 598
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4225/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Trieste resa in data 9 gennaio 2010;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 22 dicembre 2009 il Gip del Tribunale di Trieste applicava a B.P., indagato per i delitti di maltrattamenti in danno della moglie e di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla p.o. Ba.Mi..
Il tribunale del riesame di Trieste, con la ordinanza impugnata, annullava la misura, rilevando che la abitazione coniugale, costituita da due distinti appartamenti, con ingressi ai nn. (OMISSIS), era inadeguata a ricevere il gruppo familiare, costituito dalla Ba., i due figli e la di lei madre, posto che il primo immobile era privo di certificato di abitabilità ed il secondo troppo esiguo per ospitare una famiglia di 4 persone. Ricorre il PM e deduce illogicità e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, basata sull'erroneo presupposto della inidoneità oggettiva della abitazione, laddove oggetto della misura era non la restituzione della casa familiare alla donna ed ai figli, ma lo allontanamento del coniuge violento al fine di evitare possibili contatti tra le parti. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'applicabilità delle altre prescrizioni previste dagli artt. 282 bis e ter c.p.p. e non ritenere assorbita ogni altra questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va disposto l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice distrettuale per un nuovo esame. Il Tribunale della Libertà, neh" assumere quale parametro della decisione la adeguatezza o meno dell'alloggio familiare, non ha tenuto conto dei principi in materia ed in specie non ha individuato l'ambito della tutela che la misura cautelare intende assicurare. Il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen., non è la condizione abitativa di un coniuge, ma l'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui nell'ambito di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona. (Sez. 6, Sentenza n. 25607 del 04/02/2008 Cc. (dep. 23/06/2008).
L'istituto ha introdotto un modello cautelare diretto a predisporre misure giudiziarie efficaci e di natura "preventiva", che assicurano una tutela immediata della vittima nei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione attorno al "soggetto debole". Tale tutela può venire assicurata con un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ovvero con il divieto di farvi ritorno o, ancora, con una serie di misure protettive della persona offesa consistenti in ordini che inibiscono all'imputato l'avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Nel caso di specie, il G.i.p. per tutelare la persona offesa, costretta ad andare via dall'abitazione a causa delle continue violenza subite dall'indagato, ha disposto il divieto di accesso alla casa familiare nei confronti del B., prescrivendogli di non avvicinarsi all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla Ba.. In questo modo, il giudice ha voluto dare la massima tutela alla vittima dei maltrattamenti, ricomprendendo nel provvedimento sia la casa coniugale abbandonata dalla Ba. in seguito alle violenze subite, sia ogni possibile luogo da questa frequentato: infatti, l'unico modo per garantire in via cautelare l'incolumità della persona offesa, che ha continuato a subire violenze anche dopo l'allontanamento, era quello di impedire l'accesso e l'avvicinamento dell'indagato a tutti i luoghi frequentati dalla moglie, ponendo come presupposto di tali disposizioni accessorie il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale.
È evidente allora che da un canto il Gip ha focalizzato il punto centrale della misura, che non ha quale presupposto ne' la condizione di coabitazione attuale dei coniugi, - tant'è che essa può essere applicata pur quando manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico (Sez. 6, Sentenza n. 28958 del 03/07/2008) - ne' tantomeno la verifica in concreto degli spazi usufruibili nella casa coniugale, quaestio facti del tutto estranea alla cautela e non inerente al controllo demandato al giudice della libertà, che riguarda invece la situazione di conflittualità e di minaccia dell'incolumità della persona della persona offesa e la fronteggiabilità mediante la misura inibitoria. In conclusione, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che ha azzerato l'intero provvedimento, motivando esclusivamente sulla mancanza di una adeguata situazione abitativa. Il Tribunale dovrà procedere ad un nuovo esame del ricorso, verificando, invece, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.282 bis c.p.p., come sopra delineati e sempre che siano stati contestati dal B..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010