Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
Le traversine in legno impregnate con preservante a base di creosoto, non più utilizzabili nelle strutture ferroviarie di provenienza, vanno qualificate come rifiuti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 22 febbraio 1997 n. 22, pur potendo essere destinate al reimpiego nelle strutture per scopi diversi da quello originario ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, ciò anche in considerazione della loro inclusione tra i materiali per i quali è possibile accedere alle procedure semplificate di recupero per i rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 del citato D.Lgs. n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 22/01/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere N. 102
3. Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO TERESI rel. Consigliere N. 41550/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT ES, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in Domodossola in data 8.06.2000 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. Antonio Albano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e il rigetto del ricorso nel resto;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Lauro, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 8.06.2000 il Tribunale di Verbania in Domodossola condannava AT ES alla pena dell'ammenda per avere, quale capo ufficio produzione Domodossola - Servizio produzione Milano della Zona territoriale Nord Ovest - delle FFSS con poteri di vigilanza e controllo sullo scalo ferroviario denominato Domo 2 sito in Beura, effettuato attività di gestione (deposito preliminare: all. B, D 15) di rifiuti speciali non pericolosi autoprodotti (traverse ferroviarie in legno contenenti creosoto: all. CER 170201) senza le autorizzazioni di cui agli art. 27 o 28 del d.lgs. n.22/1997. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando erronea applicazione degli art. 6, comma 1 lett. a), 31, 33 e 51, comma 1, del d. lgs. 22/1997 e dell'art. 3 del DM 5.02.1998 del Ministero dell'Ambiente in riferimento alla qualificazione come rifiuto recuperabile del materiale depositato presso lo scalo ferroviario, pur essendo pacifico che le traverse erano destinate a terzi per una nuova utilizzazione senza che occorresse alcuna loro modificazione, trasformazione o rilavorazione con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di recupero e di rischio per l'ambiente;
2. erronea applicazione degli art. 5 e 43 cod. pen. in relazione agli art. 6 lett. a) e 51, comma 1, d. lgs. n. 22/1997 in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato pur in presenza di diversi provvedimenti emessi da alcune Regioni, che avevano recepito le statuizioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo cui tra i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati con procedura semplificata individuati dal DM 5 febbraio 1998 non rientrano quelli che abbiano le caratteristiche di materie prime, sicché non si applica la disciplina dei rifiuti ai materiali derivanti da cicli di produzione e di consumo indicati nell'allegato 1 che presentano, fin dall'origine, senza necessità di essere sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero, le medesime caratteristiche dei prodotti, delle materie prime e delle materie prime secondarie. Inoltre, egli, tramite l'ufficio d'appartenenza, si era attivato per informarsi ed adeguarsi alla normativa del settore chiedendo istruzioni alla Regione Piemonte che con nota 14.05.1999 aveva espresso il parere che ... "se i prodotti ottenuti dai suaccennati recuperi sono conformi alle caratteristiche individuate all'allegato 1 punto 9.3.4 del DM 5 febbraio 1998, a condizione che non vengano destinati allo smaltimento o al recupero energetico, possono essere commercializzati alla stregua di merci";
3. mancanza di motivazione per l'omessa valutazione di elementi decisivi (le delibere delle Giunte Regionali che esprimevano un chiaro indirizzo di non assoggettabilità al regime dei rifiuti delle traverse tolte d'opera, donde l'asserita impossibilità di configurare in capo all'ing. AT una situazione di buona fede qualificata;
4. nullità della sentenza in relazione all'ordinanza 30.03.2000 per inosservanza dell'art. 555 n. 2 c.p.p. (formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 479/1999) poiché il Tribunale aveva ritenuto validamente emesso il decreto di citazione a giudizio pur in presenza di una diversa contestazione rispetto al contenuto dell'invito a rendere interrogatorio, (il tempo e il luogo di commissione del reato erano stati indicati in Pettenasco il 20/07/1999, mentre in precedenza erano stati indicati in Villadossola 9/06/1999), circostanza comportante concreta lesione del diritto di difesa per non essere stato l'indagato posto in condizione di difendersi sul fatto nuovo comportante modifica sostanziale dell'imputazione, e, quindi, nullità del decreto di citazione ex art. 178 lett. c) c.p.p. perché non preceduto da valido invito a rendere interrogatorio;
5. nullità della sentenza per violazione dell'art. 163 cod. pen. per la concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
1. Assume il ricorrente che l'erronea indicazione, nell'invito a rendere l'interrogatorio, del luogo e del tempo di commissione del reato (circostanze diverse da quelle specificate nel decreto di citazione a giudizio), comportante modifica sostanziale dell'imputazione e, quindi, sostanziale omissione dell'adempimento, costituisce violazione dell'art. 555 n. 2 c.p.p. (come formulato antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.479/1999 - "Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c, d f") per avere egli subito concreta lesione del diritto di difesa, non essendo stato posto in condizione di difendersi sul fatto nuovo.
L'assunto difensivo, però, non rispetta il dato normativo che prevede che l'invito a comparire debba contenere una sommaria enunciazione del fatto e che soltanto l'omissione del suddetto invito produce la nullità del decreto di citazione.
Nel caso in esame, il giudice di merito, investito dell'eccezione di nullità, ha correttamente rilevato che la descrizione del fatto nell'invito a comparire, molto particolareggiata, non era diversa da quella riportata nel decreto di citazione a giudizio perché entrambe enunciavano la condotta addebitata (attività di gestione - deposito preliminare -, senza le autorizzazioni richieste dagli art. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, di rifiuti speciali non pericolosi: traversine ferroviarie dismesse); il contesto concreto (lo scalo ferroviario Domo 2 di Beura); la qualità dell'indagato (capo ufficio produzione Domodossola della zona territoriale nord - ovest delle FFSS con poteri di vigilanza e controllo sulla scalo Domo 2; l'indicazione delle norme che si assumevano violate, sicché era ininfluente ai fini difensivi l'erronea indicazione del luogo di commissione del reato inizialmente indicato, poiché lo scalo ferroviario in cui il materiale è stato depositato, denominato Domo 2, e che si trova al confine tra le località riportate è unico e non confondibile con altra realtà.
Inoltre, anche la diversità del dato temporale era irrilevante dato che l'accertamento del fatto è avvenuto nel giugno 1999 e che l'indagato ne era a conoscenza per avere risposto per iscritto alle sollecitazioni del funzionario dell'ARPA.
Deve, quindi, escludersi, anche alla stregua del puntuale espletamento dell'attività difensiva, la nullità della sentenza per difetto di contestazione, ravvisabile "soltanto quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto nuovo, rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa". (Cass. Sez. 1^ n. 9958, 27.10.1997, Carelli, RV. 208935).
2. Sono infondate tutte le elaborate, ma sterili argomentazioni secondo cui i materiali lignei impregnati con olio di creosoto, non più utilizzabili nelle strutture ferroviarie di provenienza, non possono essere qualificati rifiuti sol perché reimpiegabili in falegnameria e carpenteria e per la realizzazione di palizzate e terrapieni senza l'effettuazione di trattamenti di manipolazione o di trasformazione.
L'assunto contrasta con il chiaro dettato normativo che prevede, agli art. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, procedure semplificate di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati dal decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, tra i quali sono compresi i rifiuti (allegato 1, suballegato 1, 9.3 n. 1/2/3/4) costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto provenienti da reti ferroviarie che possono essere destinati alle seguenti attività di recupero: a) reimpiego nelle strutture per scopi diversi da quello originario (es. passatoie, barriere di contenimento); b) falegnameria e carpenteria per la realizzazione di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale, ecc. previa eventuale rilavorazione meccanica.
Pertanto, la rilavorazione o non del suddetto materiale non incide sulla sua qualificazione come rifiuto non pericoloso sottoposto alle procedure semplificate di recupero, essendo sufficiente a tal fine la sua appartenenza al novero delle sostanze che tali sono per definizione normativa.
In altri termini, alla stregua del tenore letterale e razionale della normativa in materia, le sostanze inserite nel decreto ministeriale costituiscono, di per sè, rifiuti, per i quali è ammessa una procedura semplificata di recupero ed è irrilevante che per il loro reimpiego occorra un preventivo trattamento, che è solo eventuale. Nella specie, poi, l'asserzione secondo cui le traverse ferroviarie dismesse costituissero materiali non assoggettabili alla disciplina dei rifiuti è smentita dall'obiettiva circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore del DM citato, l'Ufficio Produzione FFSS di Domodossola, in persona dell'imputato, ha inviato al competente Ente provinciale la comunicazione di inizio di attività di recupero rifiuti (per la messa in riserva in vista del successivo riutilizzo) delle traverse tolte d'opera e non più utilizzabili per l'uso originario, depositate presso lo scalo Domo 2.
Tuttavia, correttamente il giudice di merito, constatato il mancato rispetto della normativa in materia, ha ravvisato il reato contestato.
Infatti, è stato accertato con motivazione congrua e non censurabile che il deposito per la messa in riserva dei rifiuti recuperabile ha superato il termine massimo previsto dall'art. 7, comma 2, del DM citato e che è stato superato il limite qualititativo massimo consentito, donde la formazione a tempo indeterminato di un enorme accumulo di rifiuti (circa 675 tonnellate), non seguito da alcuna concreta attività di recupero, da assoggettare all'ordinaria procedura di smaltimento dei rifiuti.
3. La sentenza è adeguatamente motivata anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché è effettivamente irrilevante il richiamo dei provvedimenti emessi da alcune Regioni, che hanno recepito l'orientamento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo cui tra i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati con procedura semplificata individuati dal DM 5 febbraio 1998 non rientrano quelli che abbiano le caratteristiche di materie prime, sicché non si applica la disciplina dei rifiuti ai materiali derivanti da cicli di produzione e di consumo indicati nell'allegato 1 che presentano, fin dall'origine, senza necessità di essere sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero, le medesime caratteristiche dei prodotti, delle materie prime e delle materie prime secondarie.
Non tanto perché trattasi di un'interpretazione manifestamente errata perché avulsa dall'inequivoco dettato normativo in materia di rifiuti, quanto perché la Regione Piemonte, richiesta dall'Ufficio di appartenenza dell'imputato di pronunciarsi sul punto, ha espresso in data 14.05.1999 un parere nettamente difforme da quello delle altre Regioni specificando che sul territorio piemontese "il recupero dei rifiuti, ivi compresi gli scarti di produzione che fin dall'origine hanno le caratteristiche delle materie prime secondarie, resta comunque sottoposto alla prevista comunicazione di cui all'art.33" d. lgs 22/1997, sicché esattamente è stato escluso che l'imputato abbia fatto incolpevole e scusabile affidamento su qualificate indicazioni amministrative tendenti ad escludere la configurabilità del reato.
4. L'accertata irrilevanza dell'indirizzo delle talune Giunte Regionali di non assoggettabilità al regime dei rifiuti delle traverse ferroviarie dismesse (sulla base del quale era stata profilata una situazione di buona fede qualificata in capo all'imputato) rende privo di fondamento il motivo relativo all'asserita mancanza di motivazione su elementi decisivi.
5. Alla stregua del più recente, anche se non uniforme, indirizzo delle S.U, la concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalle legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili nè la necessità d'istanza da parte dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza nè il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'interesse dell'imputato, quale quello di riservare la sospensione condizionale ad eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall'art. 164, comma 1, cod. pen. per la concessione del beneficio (Cass. Sez. 1^ n. 10791, 24.06.1999, Bello RV. 214207; Sez. 3^ n. 4954, 17.12.1999, Moresco, RV. 216563). Pertanto è infondata la censura che non è diretta alla rimozione di un concreto pregiudizio come nel caso in cui debba immediatamente iscriversi nel casellario giudiziale la condanna alla pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa, relativa a contravvenzione oblabile (Cass. SU n. 6563, 16.03.1994, Rusconi, RV. 197536). Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002