Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell'art.163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalle legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza da parte dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza ne' il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'interesse dell'imputato a riservare la sospensione condizionale ad eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall'art.164, comma 1, cod. pen., per la concessione del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C.ha rigettato il ricorso con il quale l'imputato aveva, fra l'altro, denunciato come illegittima la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, solo pecuniaria, a lui inflitta per un reato contravvenzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1999, n. 10791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10791 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 24/06/1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Edoardo Fazzioli " N. 662
3. Dott. Anna Mabellini " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vincenzo Tardino " N. 4991/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) LL GR, nata il [...] a [...]; 2) LL IT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del TO di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, in data 15.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto e diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe il TO di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, condannava LL GR e LL IT alla pena di lire 60.000 di ammenda ciascuno per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. perché, quali proprietari degli immobili siti in viale dei Lecci in Martina Franca non avevano ottemperato all'ordinanza 11.7.1994 con la quale il sindaco di Martina Franca aveva loro ingiunto di rimuovere per motivi di sicurezza pubblica le ferraglie arrugginite e il cassone in lamiera collocati nella zona retrostante il predetto fabbricato.
In motivazione il TO rilevava, tra l'altro, che anche se lo spazio occupato dalle ferraglie e dalle lamiere era di proprietà privata, era però aperto al pubblico e accessibile da chiunque, bambini compresi, aggiungeva che la LL GR, pur non abitando nell'edificio de quo, aveva comunque l'obbligo di eseguire l'ordinanza sindacale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
La LL GR ha dedotto vizio di motivazione, assumendo che il TO, pur non avendola ritenuta autrice del deposito, aveva affermata la sua responsabilità in base alla mera qualità di proprietà, senza considerare che essa non avrebbe asportare cose non sue.
LL IT con il primo motivo ha dedotto la illegittimità dell'ordinanza sindacale assumendo che gli oggetti depositati non erano pericolosi per la pubblica incolumità, essendo poggiati a terra.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 163 c.p., assumendo che il TO aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza che il difensore ne avesse fatto richiesta e ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma predetta nella parte in cui non subordina la concessione del beneficio predetto alla richiesta dell'imputato.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
In ordine al ricorso della LL è sufficiente il rilievo che l'obbligo della ricorrente di ottemperare all'ordinanza sindacale è stato correttamente desunto dalla sua qualità di proprietaria. Passando all'esame del ricorso del LL IT va rilevato che l'ordinanza predetta risulta correttamente motiva avendo fatto riferimento alla situazione dell'area dei prevenuti, la quale non era munita di muro perimetrale, per cui era possibile l'ingresso da parte di estranei, specie di bambini, che avrebbero potuto subire danni dalle ferraglie arrugginite ivi depositate.
Il riferimento fatto dal ricorrente alla impossibilità degli oggetti di cadere dall'alto essendo poggiati a terra, costituisce una circostanza di fatto non deducibile in sede di legittimità. In ordine al secondo motivo rileva la corte che la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciarvi. Nè tale situazione viola il diritto di uguaglianza e quello di difesa come ha sostenuto il ricorrente.
Invero la possibilità per l'imputato di riservare la sospensione condizionale della pena a future ed eventuali fruizioni per eventuali condanne a pene più gravi non può assumere alcuna giuridica rilevanza, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale e, quindi, di ravvedimento imposta dall'art. 164, comma 1, c.p. per la concessione del beneficio.
Alla luce di tali considerazioni appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 c.p. Per completezza di motivazione va rilevando che pur risalendo l'accertamento della contravvenzione in esame al 6 settembre 1994, non si pone alcun problema di prescrizione stante la natura permanente della contravvenzione predetta.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999