Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2021, n. 1861
CASS
Sentenza 28 ottobre 2021

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Massime1

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione che, senza evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato, si limiti a censurare genericamente la tecnica del "copia-incolla", di per sé insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa, è inammissibile perché aspecifico e perché non integra un'ipotesi di violazione di legge - l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Commentario1

  • 1Detenzione domiciliare: illegittimo il diniego di uscita senza verifica delle esigenze essenziali (Cass. Pen. n. 11348/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 marzo 2026

    Massima In tema di detenzione domiciliare, è affetto da motivazione meramente apparente — e quindi da violazione di legge — il provvedimento che neghi l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per soddisfare esigenze primarie (alimentari e sanitarie), qualora il magistrato di sorveglianza ometta di verificare in concreto la praticabilità di modalità alternative di approvvigionamento, soprattutto in presenza di una lacuna del provvedimento genetico in ordine alla disciplina dei bisogni essenziali del detenuto. Il commento L'eccezionalità dell'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio, prevista dall'art. 284 c.p.p. e richiamata dall'art. 47-ter ord. pen., deve essere valutata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2021, n. 1861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1861
Data del deposito : 28 ottobre 2021

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