Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata accertata, dal giudice di appello, una nullità non sanata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (nella specie, per incertezza assoluta del giudice adito, in un procedimento svoltosi nella contumacia del convenuto, che abbia poi provveduto ad impugnare la decisione), esso giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ne' può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice di appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere la causa nel merito, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il Signor L. GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELI TO MASSIMO, GABRIELI TO PANTALEO, giusta procura speciale per Notaio Sergio Dal Verme di Calimera rep. n. 9304 del 2.10.1997;
- ricorrente -
contro
DE AS OTTAVIANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 16695/97 proposto da:
DE AS OTTAVIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso l'avvocato M. CALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GRECO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TO OS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1311/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 12/05/97 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito all'appello proposto da SA OM avverso la decisione del Pretore di Lecce nella causa contro di lei promossa da AN De PA, il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 12.5.1997 , accertava l'eccepita nullità ex art. 164 cod. proc. civ. (per incertezza assoluta del giudice adito) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel quale la OM era rimasta contumace, e rimetteva la causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell' art. 354 cod. proc. civ. . Per la cassazione di tale sentenza, nella parte in cui dispone la rimessione della causa innanzi al Pretore, ha proposto ricorso SA OM, formulando un unico motivo.
Con apposito controricorso ha resistito AN De PA, che, contestualmente, ha proposto ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza, nella parte in cui rimanda al Pretore la decisione del merito della causa, formulando anch'egli un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell' art. 335 cod. proc. civ. , deve provvedersi alla riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza.
Entrambi i ricorsi, espositivi ciascuno di un unico ed articolato motivo, censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato l'art. 354, commi 1, 2 e 3, cod. proc. civ. al caso di specie, che ritualmente invece quella stessa pronuncia ha ricondotto ai sensi dell' art. 164 cod. proc. civ. (incertezza assoluta del giudice adito) nell'ambito della nullità dell'atto introduttivo e degli atti conseguenti del giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia della parte convenuta.
La diversità insorge, però, con riguardo alla decisione che il giudice di appello avrebbe dovuto adottare in tale ipotesi, sostenendosi nel ricorso principale che la pronuncia avrebbe dovuto avere un contenuto di mero rito, limitativa appunto della declaratoria di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e degli atti conseguenti, ed affermandosi invece nel ricorso incidentale che a quella declaratoria di nullità doveva seguire innanzi allo stesso giudice d'appello la decisione del merito della causa, che pure era stata richiesta nell'atto d'appello del 5.10.1993.
Dei ricorsi, cosi formulati, va respinto siccome infondato quello principale, ed accolto invece quello incidentale. In conformità al più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Collegio ritiene che nel caso in cui - quale quello di specie - sia stata accertata dal giudice d'appello una nullità non sanata dell'atto (di citazione) introduttivo del giudizio di primo grado, esso giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell' art. 354 cod. proc. civ. , ne' può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice d'appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere nel merito la causa, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito (caso, quest'ultimo, coinvolgente la diversa questione dell'ammissibilità di un appello basato soltanto sulla nullità e non anche sull'ingiustizia della sentenza, cfr Cass. 10692 /97, 2735 /95, 4018 /94, 2761 /92 ). Le convincenti ragioni del citato orientamento della Corte della Cassazione, segnatamente espresso dalle sentenze nn. 2251 /97, 12102 /95, 4986 /94, 11834 /92 , che, in grande misura attingono alle valutazioni svolte dalla stessa Corte a sezioni unite sulla disposizione dell' art. 354 cod. proc. civ. ( sent. nn. 10389 /95 e 6128 /83 ), sono rappresentate in particolare:
a) dall'eccezionalità delle disposizioni degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. , con correlata tassatività dei casi in esse considerati, siccome costituiscono una deroga al principio generale di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, di cui al primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. (sicché le nullità del giudizio di primo grado si convertono in motivi di gravame e restano assorbite nell'appello);
b) dall'inesistenza di costituzionalizzazione ovvero di garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione, che, peraltro, nell'ordinamento vigente si realizza in modo tendenziale, nella misura in cui è consentito dalla struttura dell'appello (sicché una domanda non esaminata in prima istanza, perché ritenuta assorbita o perché ignorata, può essere decisa per la prima volta in appello);
c) dalla volontà del legislatore, emergente dall'eccezionalità e tassatività delle previsioni di rimessione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. , a che il "iudicium rescissorium" si svolga innanzi allo stesso giudice del "iudicium rescidens" (sicché una declaratoria d'appello di mera nullità della sentenza di primo grado finirebbe per alterare questa volontà legislativa, questo principio, realizzando peraltro una situazione - inizio di un nuovo giudizio innanzi al giudice di primo grado - tutt'affatto analoga sul piano degli effetti a quella prevista dalle diverse ipotesi di rimessione dei citati articoli).
Ne consegue che l'impugnata sentenza, essendosi discostata dagli anzidetti principi, deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale di Lecce perché, nel decidere, faccia applicazione di quei principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione I civile, il 9 marzo 1999 . Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999