Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
L'istanza di ricusazione relativa a causa sorta o divenuta nota durante l'udienza, deve essere presentata "prima del termine dell'udienza", espressione da intendersi nel suo significato proprio, con esclusione dunque della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva l'istanza di ricusazione proposta in relazione al contenuto di una ordinanza dibattimentale letta il giorno precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/1998, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 14/5/1998
1. Dott. Colarusso Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " ON NI " N. 1499
3. " Savino Vito " REGISTRO GENERALE
4. " AZ FA " N. 43091/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA GI nato a [...] il 25/7/'60. avverso l'ordinanza della V sezione penale della Corte di Appello di Milano del 22/9-1^/10/'97,di rigetto di istanze di ricusazione presentate dal MA nei confronti dei componenti del collegio della prima sezione penale del Tribunale di Milano giudici di procedimento penale avente il ricorrente come imputato. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Vito Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
1) Il 10/7/'97 MA LU proponeva dichiarazione di ricusazione, congiunta e disgiunta, dei giudici Colombo, Lai, D'Elia, componenti il collegio della prima sezione penale del Tribunale di Milano, giudici di procedimento penale avente il MA come imputato;
deduceva che i giudici menzionati, nell'esercizio delle loro funzioni, prima che fosse pronunciata sentenza, avrebbero manifestato convincimento colpevolista riguardo ai fatti oggetto della imputazione, con il contenuto di ordinanza dibattimentale da loro emessa all'udienza del 9/7/'97, ai sensi dell'art.495 comma IV CPP. La V sezione penale della Corte di Appello di Milano, decidendo de plano, con ordinanza del 22/9-1^/10/'97 rigettava le istanze di ricusazione.
2) Avverso l'ordinanza della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. Sul piano formale evidenzia violazione dell'art. 41 CPP, rileva che era stato emesso provvedimento de plano, ma ricevendo parere scritto del P.G. e poi emettendo provvedimento di rigetto. Nel merito sostiene la fondatezza della presentata ricusazione.
3) Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato.
La causa della proposta ricusazione è il contenuto dell'ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 9/7/'97. Per il disposto della seconda parte del II comma dell'art. 38 CPP, la dichiarazione di ricusazione doveva essere proposta in ogni caso prima del termine della stessa udienza. Essendo stata depositata l'11 luglio '97, e' da considerare tardiva, quindi inammissibile ex art. 41 comma I CPP. La tardività è stata puntualmente e correttamente rilevata dalla Corte di Appello.
La tesi del ricorso di far coincidere, agli effetti della previsione del II comma dell'art. 38 CPP, il concetto di udienza con quello di dibattimento, non è condividibile: è in contrasto con il senso linguistico diverso dei due termini, quindi con la lettera della legge, che nella materia particolare della ricusazione non è suscettibile ne' di analogia ne' di interpretazione estensiva. Logicamente e per l'ordine del sistema, non è consentito all'interprete inventarsi un termine di decadenza diverso da quello espressamente indicato dalla norma, il quale tra l'altro può verificarsi e scadere diversi mesi dopo la conclusione della udienza in cui si ritiene sia sorta una causa di ricusazione, successivamente alla raccolta delle prove, alla esposizione delle contrapposte accusa e difesa, alla soluzione degli incidenti più complessi. In tal modo si rischierebbe di far svolgere a vuoto lunga attività dibattimentale, subordinando il destino del giudizio, riguardo al suo svolgimento, alla convenienza o meno per il ricusante della attività dibattimentale, in palese contrasto con l'efficienza e la celerità di espletamento del giudizio, e con l'esigenza di risolvere subito questioni conflittuali (quale la ricusazione) teoricamente idonee a porre in discussione il processo.
L'erronea allegazione del parere scritto del P.G. e l'erroneo uso della formula del rigetto anzicché di quella inammissibilità, non inficia l'essenza del provvedimento, che va individuato come sostanzialmente corretto in relazione alla giusta effettività della situazione colta, evidenziata in motivazione: provvedimento de plano, corretto ex art. 41 I comma CPP, in conseguenza della violazione del II comma dell'art. 38 dello stesso codice, comportante inammissibilità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998