Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO09 7 1 3/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 17534/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. ·26252 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Natale AMOROSO Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AG US, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA CORTE SUPREMA DIpresso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO ARIZIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 2002 16, presso lo studio dell'avvocato US CONSOLO, 265 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 261/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 04/08/00 - R.G. N. 158/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 novembre 1989 SE NO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Messina le Ferrovie dello Stato, di cui assumeva di essere stato dipendente con la qualifica di macchinista sino al 7 novembre 1988, data in cui era andato in pensione. che in data 30 Il lavoratore affermava un accordo tra le settembre 1988 era intervenuto le organizzazioni sindacali, in dette Ferrovie e Forza del quale era stato istituito il profilo professionale di macchinista di settima categoria Der il personale di elevata esperienza professionale e che tale accordo aveva previsto M'ingresso in tale categoria sulla base di una graduatoria a far tempo dal 27 maggio 1988, tenuto conto dell'anzianità e del numero di giornate sui Ireni, nonché delle ore per chilometri percorsi nel triennio 1985-1988. Tenuto conto di tali criteri il NO chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore profilo di macchinista di settima categoria con condanna dell'Ente Ferrovie al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione. 3 L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva deducendo che la circolare relativa alle modalità di accessO alla settima categoria era stata emanata soltanto in data 12 maggio 1989, e concerneva i dipendenti in servizio alla data del 27 maggio 1989 con due anni di anzianità nella sesta categoria e che il primo contingente era stato immesso nel nuovo profilo con decorrenza dal 28 maggio 1989 ossia successivamente alla data (30 settembre 198.8) di cessazione del rapporto di lavoro del NO. Sollecitava, pertanto, il rigetto della domanda del lavoratore. Con sentenza in data 24 novembre 1995 il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Con sentenza in data 14 aprile 4 agosto 2000 il Tribunale di Messina rigettava l'appello, avversO la sentenza del Pretore, proposto dal NO, che condannava alle spese del giudizio. Il Tribunale osservava che dagli atti di causa era emerso che l'accordo sindacale del 30 settembre 1988 aveva sancito la disponibilità dell'ente datore di lavoro а fare iniziare l'accesso alle categorie superiori di tutti i profili a far data 4 dal maggio 1989 con l'intesa che il raggiungimento regime sarebbe avvenuto non prima del maggio 1990. Con accordo del 21 ottobre 1988 erano stati esplicitati i criteri per la graduatoria di accesso alla settima categoria di macchinista, ma con Arcolare del 12 maggio 1989 1'Ente Ferrovie dello Stato aveva formalmente istituito il profilo professionale di macchinista di settima categoria invocato dal lavoratore. In tale circolare, però, era stato ribadito che inserimento nella graduatoria sarebbe avvenuto il 7 maggio 1989 e che in tale graduatoria sarebbero stati inclusi i macchinisti che alla data del 27 naggio 1989 avessero compiuto almeno due anni di anzianità nella sesta categoria. All'epoca in cui era in pensione (8 novembre ✗aggiungeva il Tribunale1988), pertan il to, alcun diritto NO non poteva vantare all'invocato inquadramento. Per quanto concerne il mancato riconoscimento dell'art. 6 della legge n.54/82, il Tribunale Osservava che il NO con l'atto introduttivo del giudizio non aveva avanzato alcuna domanda di riconoscimento al mantenimento in servizio e che, 5 comunque, il medesimo non avrebbe avuto diritto al nantenimento ai sensi dell'invocato art. 6, perché al momento in cui era stato collocato in pensione aveva compiuto il servizio nella misura massima (36 anni e un giorno), nonostante non avesse ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, atteso citata pone tale limite di età the _a norma ostacolo al mantenimento in servizio soltanto come propria anzianità al fine di incrementare la contributiva. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre notivi. Resiste la Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato) s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n.791 convertito, con modificazioni, hella legge 25 febbraio 1982 n. 54 perché tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, consente il mantenimento in servizio _tre la data prevista per il collocamento riposo 'ufficio per pensionamento di vecchiaia non solo del perfezionamento delai fini requisito la propria contributivo ma anche per incrementare 6 anzianità contributiva non oltre il compimento del 65° anno di età. Il ricorrente sostiene che alla data in cui era stato collocato a riposo non aveva ancora compiuto i 65 anni di età e che aveva regolarmente presentato in via amministrativa in data 4 gennaio 1386 la domanda amministrativa diretta a ottenere al limite deiil mantenimento in servizio sino sessantacinque anni di età. Il dedotto motivo non può essere accolto. Come lo stesso Tribunale aveva rilevato, il Lavoratore aveva dedotto in appello per la prima volta la tesi che egli avesse diritto al nantenimento in servizio. Si tratta, perciò, di una questione e quindi una domanda nuova, che, ai sensi dell'art. 437 di .. .c., andava dichiarata inammissibile. In ogni caso non appare censurabile la tesi del Tribunale secondo cui la norma in questione non fosse invocabile dal lavoratore. Per quest'ultimo, infatti, ai sensi del citato 6, costituisce ostacolo per l'esercizio del diritto a essere mantenuto in servizio sino al 65° anno di età la circostanza che abbia richiesto o abbia ottenuto la pensione a carico dell'INPS o un 7 trattamento pensionistico sostitutivo (nella specie ensione concessa dalle Ferrovie dello Stato), e cioè che abbia preventivamente comunicato la rinuncia alla pensione, il cui conseguimento costituisce, per il citato art. 6, la prova che cale rinuncia non sia stata esercitata Comunque, che non abbia avuto effetto. Il primo motivo va, perciò, respinto. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n.407, il quale consente ressamente al lavoratore il diritto di esercitare il diritto di opzione sino al 62° anno di età, limite innalzato dall'art. 1 del D.lgs.
1.503 del 1992 a 65 anni anche nell'ipotesi in cui sia stata raggiunta l'anzianità contributiva rassima. Il dedotto motivo all'evidenza, inammissibile in quanto si riferisce a una norma on ancora entrata in vigore nel momento in cui il NO era in servizio (1988) e ciò a prescindere dal fatto che essa non era stata mai invocata nel corso del giudizio di merito e che, quindi, non è comunque invocabile per le preclusioni di cui agli artt. 415 e 437 c.p.c.. 8 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto collettivo dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato per violazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, equiparata la clausola automatica di risoluzione del rapporto di lavoro a una comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro al lavoratore al verificarsi di un dato evento (costituito, nella specie, dal raggiungimento della massima anzianità contributiva), nonostante egli potesse continuare a propria attività lavorativa sino al raggiungimento del 65° anno di età, in modo da ottenere l'invocato inquadramento nel profilo professionale di macchinista. non essendo Il dedotto motivo è inammissibile, j P stata la relativa questione dedotta né con il ricorso introduttivo del giudizio né con l'atto di appello, con la conseguenza che esso costituisce una domanda nuova sia ai sensi dell'art. 415 c.p.c. e sia ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. In conclusione, non essendo accoglibili i tre dedotti motivi, il proposto ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate, in € 3.00* in favore della società resistente, tu euro 2000 (duemila) per onorari. 6 Così deciso in Roma il 18 gennaio 2002 си но il Presidente: Il Cons. estensore: Matele Cefitori II. CANCELLIERE andre forselleIL Depositata in Capfeleria 2002 Oggi, IL CANCELLIERE A I D T R A I E T X L T S I I L N D G E E E D S O R E 10