Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Il conflitto positivo e reale di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto, è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice incompetente, ancorché passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di VELLETRI, con ordinanza del 10/2/95, nella causa iscritta al n. 569/93 vertente tra:
FALLIMENTO EDIL COSTRUZIONI IMMOBILIARE Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/9/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere la richiesta ex art. 45 cpc del Tribunale di Velletri, affermando la competenza per territorio ex art. 9 L. Fall. dello stesso Tribunale a dichiarare il fallimento di EDIL COSTRUZIONI IMMOBILIARI Srl e cassando senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma del 2 giugno 1994 che ha dichiarato il fallimento della stessa società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 45 c.p.c. in data 10 febbraio 1995, il Tribunale di Velletri ha esposto che - dopo aver dichiarato, con sentenza del 28 novembre 1994, il fallimento della società r.l. EDIL COSTRUZIONI, con sede in Ariccia, in Via di Mezzo - aveva appreso dal curatore designato che la medesima società era già stata dichiarata fallita con sentenza in data 2 giugno 94 del Tribunale di Roma;
e, conseguentemente ha chiesto d'ufficio a questa Corte regolamento di competenza al fine di individuare il giudice innanzi al quale debba svolgersi la procedura fallimentare a carico della predetta società.
2. Il P.G. ha concluso perché si dichiari competente il Tribunale ricorrente.
3. Il Collegio condivide puntualmente tale conclusione.
3.1. In via di principio, va premesso che il conflitto positivo e reale di competenza (come nella specie verificatosi) fra due Tribunali che abbiano parimenti dichiarato il fallimento dello stesso soggetto e denunciabile in ogni tempo e anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cit.; con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal Tribunale incompetente, ancorché passata in giudicato (cfr. Cass.
9.4.1988 n. 2808; Id. 26.6.1990 n. 6495; Id. 17.5.1991 n. 5527, Id. 29.3.1997 n. 2803).
3.2. Nel merito, poiché non è controverso che la sede legale della summenzionata società è sita nel Comune di Ariccia, ricompreso nel circondario di VELLETRI, risulta palese l'errore in cui è incorso il Tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della stessa pur ravvisandone la sede in Ariccia.
4. Va pertanto accolta la richiesta del Tribunale di Velletri, dichiarandosi la competenza per territorio del medesimo (ex art. 9 L.F.) in ordine alla dichiarazione e procedura di fallimento della s.r.l. EDIL COSTRUZIONI IMMOBILIARI s.r.l., previa cassazione appunto senza rinvio, della sentenza 2 giugno 1994, resa dal Tribunale di Roma in ordine allo stesso oggetto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Velletri, dichiara la competenza di detto Tribunale in ordine al fallimento della s.r.l. EDIL COSTRUZIONI;
cassa senza rinvio la sentenza 2 giugno 1994 del tribunale di Roma. Roma 24 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 22/1/1999.