Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 576
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Sentenza 22 gennaio 1999

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Il conflitto positivo e reale di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto, è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice incompetente, ancorché passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 576
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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