Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2956
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Sentenza 26 novembre 2003

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In materia edilizia non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge regione Lombardia 19 novembre 1990 n. 22, come modificato dall'art. 3 della legge regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, in relazione agli artt. 22, comma terzo e quarto, e 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), per contrasto con gli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui il citato articolo applica la facolta di denuncia di inizio attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali parimenti recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2956
    Data del deposito : 26 novembre 2003

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