Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
Il concomitante impegno del difensore nell'esercizio della funzione di vice procuratore onorario può essere assimilato all'impegno professionale in altro procedimento, a condizione che lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., essendo necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonchè l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nel processo di cui si chiede il rinvio.
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- 2. Il concomitante impegno del difensore nell’esercizio della funzione di vice procuratore onorario (ma il discorso sostanzialmente non muta per il g.o.t.) può essere…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2020
Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 2019 (ud. 30 ottobre 2019, dep. 3 gennaio 2020), n. 78 (Presidente Catena, Relatore Borrelli) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-ter, c. 5) Il fatto La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale di Ferrara per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva (quest'ultima per un prelievo soci effettuato a loro favore) nelle rispettive qualità di amministratore di fatto ed amministratore di diritto della “(omissis) s.r.l.” dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
020 83-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA Presidente - Sent. n. sez. 2928/2018 UP 12/11/2018- CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 56012/2017 BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA Relatore - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore P RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2017 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ha condannato IN AU per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento di monete e/o banconote sottratte dalla cassetta dell'offertorio della chiesa di S'Antonio di Taormina.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 420 ter c.p.p. e 24 Cost., per non essere stata accolta l'istanza di rinvio del 31.01.2017 formulata dal suo difensore per legittimo impedimento, in quanto impegnato a svolgere le funzioni di VPO presso il Tribunale di Caltanissetta.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cos, 125 c.p.p., 187 c.p.p. lett c) e 192 c.p.p., sotto il profilo della omessa motivazione su un punto probatorio decisivo per la controversia. Lamenta il ricorrente che le immagini della videoregistrazione contraddicono il contenuto delle dichiarazioni rese dagli agenti operanti che lo hanno arrestato in flagranza, emergendo che l'imputato si è limitato, con una lampadina led, a guardare nella fessura della cassetta, senza usare una barra con biadesivo per estrarre monete e/o banconote.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 439 c.p.p., sotto il profilo della omessa motivazione della richiesta di rito abbreviato condizionato alla visione del video o ad una perizia sullo stesso.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 131 bis c.p..e 125 e 192 c.p.p. sotto il profilo della mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto. Lamenta il ricorrente che, secondo l'id quod prelumque accidit, nelle cassette offertorio non si trovano banconote da 50 e/o 20 euro, con la conseguenza che è ragionevole pensare che la refurtiva del furto ammontasse a poche decine di euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Va osservato che, ad avviso di questo Collegio, se da un lato, il concomitante impegno del difensore nell'esercizio delle funzioni di VPO è in linea di principio 1 -sul punto questa Corte assimilabile all'impegno professionale in altro procedimento ha già affermato che l'assolvimento di munera pubblici di assorbente rilievo rientra tra i casi in cui il difensore può far legittimamente valere il legittimo impedimento (vedi parte motiva, sez. 2, n. 28363 del 26/05/2017, Rv. 270079) non vi è - dubbio che, affinchè lo svolgimento dell'incarico di natura pubblicistica sia effettivamente idoneo a costituire legittimo impedimento, devono comunque essere rispettate le condizioni elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in caso di concomitante impegno professionale, ovviamente adattate al caso concreto. E' quindi necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, rappresenti, documenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione e, infine, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. nel processo in cui intende chiedere il rinvio (per le condizioni richieste in caso di concomitante impegno professionale vedi Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Nel caso di specie, il difensore del ricorrente si è limitato a rappresentare tempestivamente la contemporaneità dei diversi impegni, ma non ha documentato l'impossibilità di essere sostituito nel concomitante impegno di natura pubblica, né ha neppure allegato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. nel presente procedimento, con la conseguenza che correttamente il giudice di merito ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.
2. Il secondo motivo è inammissibile. Non vi è dubbio che il ricorrente, nell'affermare che le immagini della videoregistrazione si porrebbero in contrasto con il contenuto delle dichiarazioni rese dagli agenti operanti che lo hanno arrestato in flagranza (di cui allega addirittura la falsità), abbia implicitamente dedotto il travisamento della prova, senza, tuttavia, assolvere l'onere più volte ribadito da questa Corte, di provvedere alla produzione dell'integrale contenuto degli atti travisati. In particolare, questa Corte ha più volte precisato che l'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme 2 di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, etc.) (Sez. IV 16 dicembre 2009, n. 3360 del 2010, Mutti, rv 246499). Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto produrre in giudizio la videocassetta le cui immagini contraddirebbero quanto riferito dagli agenti operanti, formalità non adempiuta, con conseguente inammissibilità della relativa censura.
3. Il terzo motivo è inammissibile. Va premesso che già il giudice di primo grado aveva ammesso la richiesta di rito abbreviato condizionato alla produzione del video, acquisizione che è regolarmente avvenuta, tanto è vero che le censure del ricorrente, contenute sia nei motivi I gled LC d'appello che nell'odierno ricorso, si incentrano sulle immagini della videocassetta che ha effettivamente visionato. L'omessa motivazione che censura il ricorrente riguarda la richiesta di visione e/o espletamento di una perizia sul video svolta dal ricorrente in grado di appello, ma, sul punto, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio motivazionale. A tal proposito, questa Corte ha più volte affermato che in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859). Dunque, la censura del ricorrente si appalesa inammissibile oltre che manifestamente infondata.
4. Il quarto motivo è inammissibile. 3 宇 Va osservato che il ricorrente ha reiterato pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi minimamente con le precise argomentazioni della sentenza impugnata, che ha evidenziato la gravità del fatto, ostativa all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., in considerazione dell'oggetto e del luogo in cui è avvenuto il furto (una chiesa) e della reiterazione della condotta dell'imputato in un assai breve intervallo temporale contenuto (essendosi il ricorrente, dopo il furto di cui al presente procedimento, immediatamente diretto verso altra chiesa ove tentava di porre in essere analoga condotta). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Andrea Fidanzia Rossella CATENA Andean Fransiz 17.1.19 4