Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Anche quando non si sia proceduto con incidente probatorio, la perizia assunta nell'udienza preliminare nel contraddittorio delle parti è utilizzabile come prova ai fini della decisione. V. Corte cost., sent. n. 77 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2006, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/12/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1635
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 14887/2005
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL PA, n. a Siena il 23.9.1963;
avverso la sentenza in data 27 gennaio 2005 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Cesarini Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Greco Emilia, in sostituzione dell'avv. Parbuono Roberta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano in data 9 giugno 2003, appellata da AL PA, confermava la condanna del medesimo, rideterminando la pena ad anni tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, limitatamente ai seguenti reati:
Capo B: art. 81 cpv., art. 61 c.p., n. 2, art. 479 c.p., per avere, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione d'Orcia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, annotato nei "registri definitivi per stampati e diritti di segreteria" come ricevute somme per un importo complessivo di L. 75.652.000 in luogo di L. 124.371.000 effettivamente incassate, al fine di assicurarsi l'impunità del delitto di peculato di cui al capo che segue;
Capo C: artt. 81 cpv., art. 314 c.p., comma 1, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità suddetta, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di denaro appartenente alla pubblica amministrazione, annotando nel "registro definitivo per stampati e diritti di segreteria" un importo minore di quello incassato, si appropriava varie somme di denaro negli anni tra il 1996 e il 1999, per complessive L. 48.719.000.
In Castiglione d'Orcia tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Roberta Parbuono, che deduce:
1. Errata applicazione degli artt. 222, 225 e 189 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di utilizzazione ai fini del giudizio sulla responsabilità penale della perizia redatta in sede di udienza preliminare dal perito di ufficio, rag. Sestini.
La Corte di appello, accogliendo il relativo motivo di gravame, aveva affermato che la testimonianza del Sestini, assunta nel corso del giudizio di primo grado, non era utilizzabile, stante l'incompatibilità prevista dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), tra l'ufficio di perito e quello di testimone, ma ha contraddittoriamente ritenuto utilizzabile la relazione peritale invocando erroneamente l'art. 189 c.p.p., che riguarda le prove innominate e non quelle tipiche assunte (come nella specie) con modalità diverse da quelle previste dalla legge.
Inoltre, e conseguentemente, la mancata rinnovazione della perizia nel dibattimento di primo grado e poi in quello di appello integrava la mancata assunzione di una prova decisiva.
2. Errata applicazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), artt. 133 e 62 c.p. e vizio di motivazione.
In primo luogo, la Corte di appello non aveva illustrato le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibili le prove a favore dell'imputato, tra le quali in primo luogo la deposizione di BE TI, che scardinava l'intero impianto accusatorio. In secondo luogo, non è stata fornita idonea motivazione ne' sulla dosimetria della pena ne' sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, trascurando completamente l'incensuratezza del SA e la modestia delle somme che sarebbero state dallo stesso intascate.
DIRITTO
1. Va in primo luogo precisato per chiarezza che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, nessuna incompatibilità alla testimonianza è contemplata con riferimento alla posizione del perito.
Si è evocata in proposito la previsione dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), che pone il divieto di testimonianza in capo, tra l'altro, agli "ausiliari" del giudice o del pubblico ministero;
sennonché detta norma, con il termine "ausiliario" si riferisce, come normativamente chiarito dall'art. 126 c.p.p. e art. 373 c.p.p., comma 6, all'appartenente al personale di cancelleria o segreteria e non già a un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere nell'ambito del processo determinate funzioni occasionalmente attribuitegli (v., con riferimento alla analoga figura del consulente tecnico, e quindi a maggior ragione con riferimento al perito, Cass., sez. 3^, u.p. 17 febbraio 2004, Ponzio).
È peraltro innegabilmente prevista, al contrario, una incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito di "chi è chiamato a prestare l'ufficio di testimone" (art. 222 c.p.p., comma 1, lett. d).
Sicché potrebbe astrattamente porsi un problema di invalidazione ex post della perizia resa da un soggetto poi chiamato all'ufficio di testimone.
Tuttavia la questione appena accennata è irrilevante nella specie, dato che il perito nominato dal G.u.p., di cui dal pubblico ministero e dalla parte civile era stata impropriamente chiesta l'escussione quale "testimone", non è stato in realtà esaminato in, dibattimento in tale qualità (non essendo un soggetto che poteva riferire ab externo sui fatti oggetto dell'accertamento giudiziale), ma, appunto, quale "perito", in perfetta applicazione dell'art. 501 c.p.p.. 2. La Corte di appello ha però (erroneamente) ritenuto di prescindere dalle risultanze di tale esame, preferendo fare ricorso, come fonte di prova (qualificata "atipica", ex art. 189 c.p.p.), direttamente al contenuto della perizia versata nella udienza preliminare.
Nonostante le critiche del ricorrente, deve affermarsi che la perizia in questione, in quanto assunta nel contraddittorio tra le parti, ha pieno valore di prova.
La tendenziale preclusione alla utilizzabilità in dibattimento delle prove assunte in udienza preliminare (v. peraltro art. 500 c.p.p., comma 6) ha senso infatti solo per le prove dichiarative, in base alla scelta fondamentale del legislatore del 1988 di ancorare il giudizio sulla responsabilità dell'imputato al principio della oralità e della immediatezza. Diversamente è da dirsi per le prove valutative, che si traducono in un giudizio tecnico o scientifico, affidato a un esperto della materia, la cui capacità di rendersi condivisibile prescinde dal contesto processuale in cui è reso. Ne è prova il fatto che la perizia può essere assunta in incidente probatorio anche in assenza di un rischio di non rinviabilità al dibattimento, bastando solo che, in un'ottica di mera economicità dei tempi di questo, si reputi opportuna la sua anticipazione alla fase delle indagini preliminari (art. 392 c.p.p., comma 2). Ora, dopo che Corte cost., sent., n. 77 del 1994, ha reso possibile l'espletamento dell'incidente probatorio nella fase della udienza preliminare, non ha senso differenziare il valore probatorio della perizia a seconda della sede formale in cui questa venga assunta (incidente probatorio o udienza preliminare), perché trattandosi di una prova precostituita, essa ha comunque la capacità di influire sulla valutazione giudiziale, ed è anzi questo il risultato tipico a cui questo mezzo di prova tende.
Quello che conta, dunque, è che la perizia sia assunta, come nel caso di specie, nel contraddittorio tra le parti, cui sono riservate tutte le facoltà di interlocuzione e di contrapposizione delle rispettive tesi, anche mediante la nomina di consulenti di parte. Del resto, come puntualizzato nella sentenza impugnata, era stata proprio la difesa del SA a sollecitare l'espletamento di una perizia.
Discende la infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha congruamente e logicamente valutato le risultanze processuali.
È stata accertata la discrepanza tra gli importi risultanti dal registro definitivo gestito dall'imputato e i proventi derivanti dalle pratiche edilizie a titolo di diritti di segreteria e rimborso stampati. È stato altresì accertato che gli importi segnati dagli impiegati nel brogliaccio provvisorio, che l'imputato (dopo essersi chiuso nel suo studio) era solito distruggere con il IN (ma i cui resti erano stati in una occasione recuperati e ricomposti dagli stessi impiegati, insospettiti dalla anomala condotta del dirigente), erano superiori a quelli del registro definitivo. È stata a ragion veduta esclusa l'ipotesi, avanzata dalla difesa dell'imputato, che i proventi di cui sopra potessero essere stati per errore fatti confluire in altri capitoli di bilancio. È stato infine osservato che nessun elemento a favore dell'imputato poteva derivare dai testi a difesa (BU, GG, BE), dato che gli stessi si sono limitati a confermare che le somme relative ai diritti di segreteria e al rimborso stampati erano riscosse dagli impiegati e annotati in un brogliaccio che poi veniva eliminato. Appare dunque ineccepibile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Quanto alla dosimetria della pena, peraltro quantificata in limiti prossimi al minimo edittale, e alla misura della riduzione della pena- base per effetto delle attenuanti generiche, la Corte di appello, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, considerata anche la loro reiterazione nel tempo.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che, in ragione della natura della causa, si ritiene equo determinare in Euro 1.765,00 di cui Euro 196,00 per spese vive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile Comune di Castiglione d'Orcia le spese sostenute in questo grado che si liquidano in Euro 1.765,00 di cui Euro 196,00 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007