Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione "invito domino".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2006, n. 16315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16315 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 303
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 019745/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AN, N. IL 04/10/1961;
avverso SENTENZA del 01/10/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Garela Annalisa, del Foro di Roma, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in subordine con rinvio. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 27.1.2003, il Tribunale di Roma condannava IT IP alla pena di mesi 6 di reclusione e L. 190.000 di multa per furto di un telefono cellulare, aggravato dall'uso della destrezza consistita nell'avere l'imputato preventivamente ottenuto dalla persona offesa la consegna dell'apparecchio con il pretesto di dovere effettuare una urgente telefonata.
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 1.10.2004, ha confermato la pronuncia di primo grado, in particolare respingendo l'assunto difensivo che il fatto dovesse ricondursi ad una ipotesi di truffa ovvero di appropriazione poiché, quanto al primo reato, difettavano veri artifici o raggiri idonei a indurre la persona offesa alla momentanea consegna della cosa e, quanto al secondo, non era ravvisabile un autonomo potere sulla medesima in capo all'agente, essendosi conservata la detenzione nella sfera di vigilanza e custodia del proprietario.
A mezzo del difensore, l'imputato ricorre per Cassazione deducendo:
1) difetto e genericità della motivazione quanto alla denegata derubricazione del reato di furto nella ipotesi della truffa;
2) nullità della sentenza "in ordine alla denegata richiesta di proscioglimento in relazione alla certezza o incertezza del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato";
3) difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena comminata in primo grado.
In data 25.1.2006, il ricorrente ha depositato un atto intestato come "ulteriori motivi di ricorso" ma, in realtà, inteso a sostenere l'erronea disapplicazione, nella fattispecie, dell'art. 640 c.p., rilevando che il pretesto dell'urgente uso del cellulare integrerebbe raggiro idoneo alla commissione della truffa, e l'apparecchio sarebbe pure entrato nel dominio esclusivo dell'agente con il consenso (viziato da errore) del dominus.
Inammissibile è il secondo motivo che, investendo il tema della paternità dell'episodio, viene preliminarmente esaminato;
il ricorrente, invero, non si duole della motivazione della sentenza in punto di responsabilità e, invece - nel dedurre un riconoscimento fotografico della persona inattendibile e "condizionato" dalle modalità di espletamento della prova, ovvero insufficiente in difetto di ordine di accompagnamento coattivo dell'imputato (ordine inesigibile) - formula niente altro che una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente esaminato dal giudice di merito.
Fondato, invece, è il primo motivo di impugnazione. Ed invero, tratta in inganno dalla articolata messa in scena posta in essere dall'agente quale descritta nelle sentenze di merito - prospettazione di una visita medica della quale necessitava a madre, tale da aver condotto il medico sul luogo dell'appuntamento, enunciazione di false generalità, dante luogo ad un'apparenza di serietà, enunciazione, una volta ottenuto il programmato incontro con la persona offesa, della insorta necessità di effettuare una telefonata e di usare momentaneamente il cellulare della stessa, essendo il proprio scarico - la persona offesa si è determinata a consegnare l'apparecchio; la detenzione del cellulare, dunque, non è venuta meno per effetto di una sottrazione - amotio invito aut isnsciente domino della cosa nella materiale disponibilità del legittimo detentore, bensì per effetto di una consegna determinata da un raggiro, sicché la condotta posta in essere dall'imputato rientra perfettamente nello schema descrittivo tipico della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 c.p. (vedi, in tal senso: Cass. Sez. 5^, 5.2.1998 n. 3478, Gullà; Cass. Sez. 4^, 26.9.1992 n. 40457, Galli;
Cass. Sez. 2^, 22.3.1983 n. 10923, Gozzo;
nonché Cass. Sez. 4^, 18.9.1997 n. 9523, Grillo laddove, pure trattando il diverso tema della correlazione tra accusa e sentenza, viene precisato che truffa "rientra fra i reati commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante frode, ed il furto tra quelli consumati mediante violenza contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiro"). Il passaggio della detenzione, nel senso proprio del rapporto di fatto con la cosa, non è avvenuto, appunto, invito domino, bensì con la collaborazione di costui nella condizione di deceptus, alla stregua di quanto si verifica allorché taluno induca talaltro in errore circa una esigenza di prestito meramente momentaneo del bene subito restituendo, prospettandone l'immediata restituzione con l'intenzione, già precedentemente maturata e poi di fatte attuata di non più renderla;
soltanto attraverso l'induzione in errore mediante la subdola macchinazione l'agente ha potuto farsi consegnare, prima, la cosa e impossessarsene poi, integrando con la consecuzione del possesso l'ingiusto profitto del delitto di truffa. Del delitto di furto in sostanza, difetta l'elemento, modale, sottrattivo invito domino (in presenza di consegna fatta dal legittimo detentore), ontologicamente distinto, nello schema disegnato nell'art. 624 c.p., da quello, consumativo, dell'impossessamento (e dello spossessamento della persona offesa), e non può parlarsi di mero uso di mezzo fraudolento quale aggravante del furto, bensì di un raggiro che ha determinato la persona offesa alla consegna.
Nè, in tale situazione, potrebbe evidentemente configurarsi una condotta inquadrabile nella fattispecie criminosa della appropriazione indebita, questa postulando la interversione di un legittimo possesso della cosa - inesistente, nella specie, in capo all'agente - in proprietà.
Il fatto, pertanto, deve essere qualificato come truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 1; e poiché per tale fatto la persona offesa non ha proposto querela, come si ricava dalla lettura del verbale di denuncia orale 6.5.1999 in atti (sottoscritto dal "denunciante" senza alcuna manifestazione di volontà punitiva), la sentenza dovrà essere annullata senza rinvio ricorrendo ipotesi di improcedibilità per difetto di querela.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 1, annulla la sentenza impugnata senza rinvio per difetto di querela. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006