Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A . 7 R 6 N T 2 - . A S 2 . I I R B ес . ค 6 G R 68/02 P . E . L A R D L T A L EPUBBLICA ITALIANA A E U . D B D B I I A IN MOME7.30 7 E S T R A N T T I 1 E N S 3 R E 1 I S E A A CO . UP MA DI CASSAZIONE E T N Oggetto A M TRIBUTI IVA SEZIONE TRIBUTARIA rimborso interessi anatocistici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2619/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.20466 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Ud. 17/01/02 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE TH CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 67996 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GIACOMINI IND SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 487/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 17/12/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 148 consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso per essere manifestamente infondato e dichiari inammissibile e manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso con le conseguenze di legge. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso L'Amministrazione finanziaria dello Stato ricorre contro la s.p.a. Giacobini Industriale di Novara, in persona del legale rappresentante "pro tempore", per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di NO (accogliendo l'appello della società) ha ritenuto che alla società spetti il pagamento degli interessi anato- cistici, ai sensi dell'art. 1283 C.C., sulle somme do- vute per rimborsi iva ottenuti con ritardo, riferiti alle dichiarazioni annuali 1981, 1983 e 1985 e alle di- chiarazioni trimestrali luglio-settembre 1981 e aprile- giugno 1986. fi-l'Amministrazione 1.2. A sostegno del ricorso deduce la violazione dell'art. 38 bis DPR nanziaria 633/1972 e la falsa applicazione dell'art. 1283 C.C., 2 in quanto il primo articolo detta specifiche disposi- zioni in materia di rimborsi iva, in deroga al citato art. 1283 che, quindi sarebbe stato applicato indebita- mente. Deduce, inoltre, il computo erroneo degli inte- ressi. La parte intimata non ha svolto alcuna attività processuale. Il P.G. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato manifestamente infondato, seguendo la consolidata giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
2. Diritto e motivi della decisione Alla stregua della più recente e consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, il ricorso appare manifesta- mente infondato, così come richiesto dal P.G. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio presta adesione, l'art. 38 bis DPR 633/72 disciplina autonomamente soltanto la decorrenza ed il saggio degli interessi sulle somme che l'Amministrazione è tenuta а rimborsare, senza alcun riferimento agli interessi semestrali, in relazione ai quali deve trovare applicazione, conseguentemente, il citato art. 1283 C.C. (ex plurimis 3179/2001, 10628/2000, 1858/2000, 1846/2000,9273/99, 552/99, oltre alle sentenze ricordate dal P.G.). 3 La tesi della applicabilità dell'art. 1283 c.C. ai rimborsi iva ha trovato avallo anche nella giurispru- denza della Corte Costituzionale, la quale ha dichiara- to manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 bis, comma 1, DPR 633/72, e 97 cost., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 rispetto al disposto dell'art. 1283 C.C., proprio sul presupposto che costituisce "oramai giurisprudenza con- solidata quella che afferma la spettanza degli interes- si anatocistici sui rimborsi d'imposta" (Ord. 266/1996) Quanto al secondo motivo di doglianza, il Collegio ritiene che si debbano condividere le considerazioni del P.G. Vale a dire, "la questione relativa al quantum degli interessi anatocistici non risulta affrontata nella sentenza impugnata: nel caso in cui la sentenza avesse omesso di pronunziarsi su una eccezione ○ una contestazione ritualmente proposta in proposito, la parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre il motivo dell'omessa pronunzia con l'onere - non soddisfatto nella specie della specifica indicazione del momento e dell'atto in cui la questione sarebbe stata posta". In mancanza deve ritenersi che si tratti di questione nuova che, peraltro, presuppone un accertamento in fat- to. Inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato 4 Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Pasquali (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE CT DEPO TATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 20. MAG. 2002 Oggi 1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N IO Z 86 A 19 R T / 5 IS /4 . 6 G N 2 E - . R .R B .P A IA L. D D L R EL A E A . T D B T N SI A U E T S N B SE 1 E I A 3 R I I 1 T R A . E N T A M 5